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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 35924/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5320/2015 R.G. e sul ricorso riunito iscritto al n. 6549/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, piazza Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - - resistente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; cotkroricorrente -I - ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], t he là1 Conf est.

G.M onno o i rappresenta Lecdiferepinita~tkiravv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 301/24/14, depositata il 10 febbraio 2014.

Vista la relazione scritta depositata dal sostituto procuratore presso la Procura Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 301/24/14 del 10/02/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito TSM) avverso la sentenza n. 54/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di intimazione con il quale si contestava il manc:ato pagamento di una cartella di pagamento concernente tributi relativi all'anno d'imposta 2000.

1.1. La CTR accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente evidenziando che: a) la notifica della cartella di pagamento, atto prodromico alla notifica dell'avviso di intimazione, era stata invalidamente notificata presso la sede legale di Sardelli s.r.I., società incorporata da TSM e, all'epoca, già estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese; b) il ruolo e la riscossione dovevano invece essere emessi direttamente nei confronti di TSM quale società 2 Conf est.

G.MI Nonno incorporante, con conseguente violazione degli artt. 6 e 7 della

I. 27 luglio 2000, n. 212; c) gli ulteriori motivi di appello restavano assorbiti.

2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e l'Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponevano distinti ricorsi per cassazione, rispettivamente nel procedimento n. 5320/2015 e nel procedimento n. 6549/2015, il primo affidato a quattro motivi e il secondo affidato a due motivi.

3. TSM resisteva avverso entrambi i ricorsi con c:ontroricorso ed [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione alla discussione orale nel procedimento n. 6549/2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 6549/2015 al procedimento n. 5320/2015 in quanto relativi a ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.

1.1. Poiché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale.

2. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2504 bis cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che - con riferimento al periodo antecedente alla riforma del diritto societario - la fusione comporti l'estinzione della società e non sia piuttosto da catalogare come una vicenda evolutivo- modificativa del medesimo soggetto giuridico, con conseguente legittimità della notifica della cartella di pagamento alla società incorporata.

2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale AE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2501 e 2504 bis cod. civ., nonché dell'art. 172 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo 3 Con est.

G.M JNonno Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ruolo e la riscossione debbano avere come destinatario la società incorporante e non anche la società incorporata, atteso che la cancellazione (e, quindi, l'estinzione) della società incorporata avrebbe effetto solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario.

3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nove/lato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo» (Cass.

S.U. n. 19509 del 14/09/2010; conf.

Cass. n. 1088 del 1:7/01/2013; CaSS. n. 266 del 07/01/2011).

3.1.1. Il principio - dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione - non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro delle imprese d una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l'estinzione della stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass.

S.U. n. 4060 del 22/02/2010): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della lettera della previsione dell'art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis,, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata.

3.1.2. Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione 4 [OSCURATO:PERSONA].

G.M onno successiva alla riforma del diritto societario da Cass.

S.U. n. 21970 del 30/07/2021.

3.2. La sentenza della CTR è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di

3.3. Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria della nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica dell'avviso di intimazione, ma non anche della notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato.

4. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] non sia sufficiente a dimostrare l'intervenuta notificazione della cartella di pagamento.

4.1. Con il prirop motivo di ricorso incidentale si contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la relata di notificazione della cartella di pagamento non avrebbe potuto essere posta in discussione senza la proposizione di apposita querela di falso. grz, »L__

4.2. Con il terzo motivo di ricors [Si —contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 1 e 3, e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la società contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la cartella di pagamento, alla stessa regolarmente notificata.

4.3. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 5 Con est.

G.M Nonno 602 del 1973, dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dell'art. 3 della

I. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della

I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. oiv., per avere la CTR erroneamente ritenuto la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di intimazione e per non avere considerato la sanatoria della eventuale nullità lamentata.

5. I superiori motivi restano assorbiti dalla decisione assunta con riferimento al primo motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale.

6. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati.

6.1. Tenuto conto del contrasto interpretativo in ordine agli effetti della fusione per incorporazione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione al presente procedimet57 del procedimento n. 6549/2015, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della 6 Cons st.G.M. i1onno ricorrente princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5320/2015 R.G. e sul ricorso riunito iscritto al n. 6549/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, piazza Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - - resistente incidentale - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; cotkroricorrente -I - ricorrente incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pinciana n. 25, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], t he là1 Conf est. G.M onno o i rappresenta Lecdiferepinita~tkiravv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 301/24/14, depositata il 10 febbraio 2014. Vista la relazione scritta depositata dal sostituto procuratore presso la Procura Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 301/24/14 del 10/02/2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito TSM) avverso la sentenza n. 54/01/08 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di intimazione con il quale si contestava il manc:ato pagamento di una cartella di pagamento concernente tributi relativi all'anno d'imposta 2000. 1.1. La CTR accoglieva l'appello proposto dalla società contribuente evidenziando che: a) la notifica della cartella di pagamento, atto prodromico alla notifica dell'avviso di intimazione, era stata invalidamente notificata presso la sede legale di Sardelli s.r.I., società incorporata da TSM e, all'epoca, già estinta in quanto cancellata dal registro delle imprese; b) il ruolo e la riscossione dovevano invece essere emessi direttamente nei confronti di TSM quale società 2 Conf est. G.MI Nonno incorporante, con conseguente violazione degli artt. 6 e 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212; c) gli ulteriori motivi di appello restavano assorbiti. 2. Avverso la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito [OSCURATO:PERSONA]) e l'Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponevano distinti ricorsi per cassazione, rispettivamente nel procedimento n. 5320/2015 e nel procedimento n. 6549/2015, il primo affidato a quattro motivi e il secondo affidato a due motivi. 3. TSM resisteva avverso entrambi i ricorsi con c:ontroricorso ed [OSCURATO:PERSONA] depositava atto di costituzione al solo fine della partecipazione alla discussione orale nel procedimento n. 6549/2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente disposta la riunione del procedimento n. 6549/2015 al procedimento n. 5320/2015 in quanto relativi a ricorsi proposti avverso la medesima sentenza. 1.1. Poiché il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale. 2. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2504 bis cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che - con riferimento al periodo antecedente alla riforma del diritto societario - la fusione comporti l'estinzione della società e non sia piuttosto da catalogare come una vicenda evolutivo- modificativa del medesimo soggetto giuridico, con conseguente legittimità della notifica della cartella di pagamento alla società incorporata. 2.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale AE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, 2501 e 2504 bis cod. civ., nonché dell'art. 172 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo 3 Con est. G.M JNonno Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il ruolo e la riscossione debbano avere come destinatario la società incorporante e non anche la società incorporata, atteso che la cancellazione (e, quindi, l'estinzione) della società incorporata avrebbe effetto solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario. 3. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nove/lato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo» (Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010; conf. Cass. n. 1088 del 1:7/01/2013; CaSS. n. 266 del 07/01/2011). 3.1.1. Il principio - dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione - non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro delle imprese d una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l'estinzione della stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della lettera della previsione dell'art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis,, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata. 3.1.2. Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione 4 [OSCURATO:PERSONA]. G.M onno successiva alla riforma del diritto societario da Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021. 3.2. La sentenza della CTR è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di 3.3. Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria della nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica dell'avviso di intimazione, ma non anche della notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato. 4. Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] non sia sufficiente a dimostrare l'intervenuta notificazione della cartella di pagamento. 4.1. Con il prirop motivo di ricorso incidentale si contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che la relata di notificazione della cartella di pagamento non avrebbe potuto essere posta in discussione senza la proposizione di apposita querela di falso. grz, »L__ 4.2. Con il terzo motivo di ricors [Si —contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, commi 1 e 3, e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la società contribuente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la cartella di pagamento, alla stessa regolarmente notificata. 4.3. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 5 Con est. G.M Nonno 602 del 1973, dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., dell'art. 3 della I. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. oiv., per avere la CTR erroneamente ritenuto la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di intimazione e per non avere considerato la sanatoria della eventuale nullità lamentata. 5. I superiori motivi restano assorbiti dalla decisione assunta con riferimento al primo motivo di ricorso principale e di ricorso incidentale. 6. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati. 6.1. Tenuto conto del contrasto interpretativo in ordine agli effetti della fusione per incorporazione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. 6.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dispone la riunione al presente procedimet57 del procedimento n. 6549/2015, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della 6 Cons st.G.M. i1onno ricorrente princ
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