CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 36889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di appello che hanno esaminato, al confronto con la ricostruzione dell'imputato, quella dei verbalizzanti ritenuta maggiormente convincente sulla dinamica dei fatti e pertanto sussunnibile la condotta dell'imputato nel delitto di resistenza ravvisabile, vieppiù, in presenza delle lesioni cagionate ai verbalizzanti, nel corso dell'azione positiva che non si è limitata alla resistenza passiva. L'aggravante contestata di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 -bis cod. pen., in relazione al reato di lesioni, rende manifestamente infondate le deduzioni difensive sulla mancanza di querela. Non sono suscettibili di censura il diniego di esclusione della recidiva e diniego di applicazione delle generiche; la Corte di appello ha motivato richiamando, quale manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale, le condotte accertate nel processo, in linea, del resto, con i precedenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023