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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45435/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Mi an-»/(4,4rk‘ /1A-kakl-1-2-éjA-52 -A _ Preliminarmente il Presidente vista l'istanza pervenuta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per differimento dell'udienza per motivi di salute e accertata dalla cancelleria che non è pervenuta istanza di trattazione orale; sentito il parere il P.G., la Corte rigetta l'istanza e dispone procedersi per la trattazione scritta. uc222:2__gulif sere Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 23 settembre 2019 la Corte di appello di Perugia, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 33861 del 30 maggio 2018, aveva annullato la sentenza di appello emessa a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta contestato in relazione al fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 5 febbraio 2009, per avere, quale amministratore di fatto, sottratto, distrutto o occultato le scritture contabili o per averle tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (capo A) e per avere causato il dissesto con operazioni dolose (capo B), confermava le statuizioni già adottate con la precedente sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed alle pene accessorie per la durata di anni tre.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi. a)Violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello respinto l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra contestazione e quanto deciso.

Sebbene al ricorrente sia stato contestato ai capi A) e B) il reato di bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223 L.F., che richiama l'art. 216 L.F. al solo fine di descrivere la condotta punibile, la sentenza ha fatto riferimento al solo art. 216 L.F. che postula la commissione di fatti riferiti alla persona fisica fallita, mentre nel caso l'impresa aveva struttura societaria.

La Corte di appello si è limitata a motivare in modo insufficiente ed inadeguato col richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, che però nessun rilievo conteneva sul punto e ad osservare che il ricorrente aveva agito e gestito l'impresa da extraneus in concorso con l'amministratore di diritto Pierini. b)Errata applicazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per travisamento della prova.

La sentenza impugnata si è basata sull'erroneo presupposto che Pierantoni avesse agito quale amministratore di fatto della società fallita, ma non offre gli elementi su cui si è basato il giudizio, avendo richiamato testimonianze generiche ed inconcludenti e le due condotte di distruzione della contabilità e dell'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Non ha però considerato che nessun elemento probatorio indica la disponibilità in capo allo stesso delle scritture contabili, né l'accesso ai conti o alle disponibilità economiche della società e non è stato dimostrato il compimento di affari o di pagamenti per conto della impresa da parte del ricorrente.

L'art. 2639 cod. civ. detta la nozione di amministratore di fatto in relazione all'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica, sicché la prova di tale posizione, non raggiunta nel caso di specie, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. c)Violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato contestato al capo A) quale bancarotta fraudolenta anziché in bancarotta semplice, nonostante l'assenza di elementi probatori dimostrativi della responsabilità del ricorrente per la più grave fattispecie di reato.

Manca infatti la prova del dolo specifico richiesto dal reato contestato, non risultando peraltro dimostrato quali danni avrebbero subito i creditori della società fallita per la impossibilità di ricostruire la contabilità e che l'assenza delle scritture contabili, non nella sua disponibilità, avesse condotto al fallimento. d)Illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, dal momento che non è stato dimostrato in termini di certezza che Pierantoni avesse avuto la possibilità di pagare i debiti della società e che avesse deciso deliberatamente di non farlo. e) Violazione di legge, inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 61 cod. proc. pen. con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da dall'amministratore di diritto Pierini, perché costui era sottoposto ad indagini quale concorrente ed aveva tutto l'interesse a discolparsi, accusando altri.

Tale elemento è stato decisivo per giungere alla statuizione di condanna, posto che le testimonianze della segretaria ([OSCURATO:PERSONA]) e dal commercialista ([OSCURATO:PERSONA]) sono generiche e non significative. f) Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con altro precedente reato di bancarotta, per il quale la Corte di appello ha ritenuto non fornita adeguata dimostrazione, salvo poi avere richiamato la sentenza irrevocabile, tanto da essere inclusa in un provvedimento di cumulo, emessa nei confronti del ricorrente che ha accertato il reato per il quale si è chiesto applicarsi la continuazione.

Risulta così dimostrata l'unicità del disegno criminoso che accomuna i due reati.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa ha depositato memoria di replica con la quale ha illustrato i profili giuridici delle fattispecie di reato contestate e ha ribadito che, non avendo il ricorrente la disponibilità delle scritture contabili e delle risorse della società, non avrebbe potuto compiere le condotte ascrittegli.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed in parte non adeguatamente correlati con la motivazione della sentenza impugnata. 1.In primo luogo, osserva la Corte che la richiesta di differimento dell'udienza di celebrazione del presente procedimento, avanzata dal difensore del ricorrente per ragioni di salute, non è stata accolta in quanto, per non essere stata formulata richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, si è proceduto a trattazione scrittà, opportunità che le parti hanno coltivato mediante il deposito di requisitoria e memoria difensiva.

Ne consegue che l'impedimento rappresentato dal difensore non ha assunto alcuna rilevanza impeditiva della regolare conduzione dell'udienza, nella quale non era consentita la presenza fisica delle parti.

2. Tanto rilevato, va altresì premesso che, con la sentenza n. 33861 del 30 maggio 2018, la Quinta Sezione penale di questa Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello per avere ravvisato il vizio di carenza di motivazione in ordine ai due motivi di contestazione, articolati dalla difesa, riguardanti la contestata corrispondenza tra accusa e sentenza e la prova della responsabilità del ricorrente quanto alla assunta carica di amministratore di fatto della società fallita.

Sotto quest'ultimo profilo, si era riscontrata l'insufficienza esplicativa del richiamo delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e inidoneità delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado a colmare le lacune giustificative della sentenza di appello, nonostante la conformità di giudizi e di criteri inferenziali.

2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di merito ha ritenuto nuovamente di disattendere l'eccezione di nullità, già sollevata con i motivi di gravame, osservando che a Pierantoni era addebitato di avere agito, quale amministratore di fatto in concorso con l'amministratore di diritto Pierini, nella commissione di condotte di bancarotta fraudolenta documentale (216 n. 2 e 223, comma 1,

I. fall.) e di bancarotta impropria (223, comma 2

I. fall.) per aver cagionato il fallimento della società mediante operazioni dolose, consistite nell'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario e gli Enti previdenziali. 2.1 A giustificazione della negata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., la Corte di appello ha rilevato che a Pierantoni è stata attribuita la commissione di condotte, poste in essere quale extraneus in concorso con l'amministratore di diritto, per avere rafforzato il suo agire e stabilmente cooperato con questi, ma anche per avere compiuto personalmente operazioni di gestione aziendale, frutto di proprie scelte imprenditoriali spregiudicate e pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, secondo quanto segnalato dal curatore.2.2 Le superiori considerazioni non prestano il fianco a censure: non risulta che la sentenza di primo grado, come confermata da quella di appello, abbia ravvisato la responsabilità del ricorrente per fatti di bancarotta "personale", avendo piuttosto ricostruito probatoriamente l'attività gestoria condotta dall'imputato, il ruolo di mera "testa di legno" svolto da Pierini, che aveva esercitato soltanto poteri formali di firma degli atti ufficiali della società a richiesta del suocero Pierantoni, ma non autonomamente deliberativi ed esecutivi delle decisioni assunte.

Né la doglianza illustrata col primo motivo di ricorso dà conto delle ragioni per le quali il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato in riferimento ad una bancarotta relativa ad impresa individuale: basti pensare che la sentenza di primo grado, richiamata da .quella impugnata, nel riportare le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle vicende della costituzione e poi della gestione della società [OSCURATO:PERSONA], nata con l'intento di proseguire i lavori avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in dissesto e poi fallita nel 1996 e per occultare l'operato di Pierantoni, già gravato da una esposizione debitoria pesantissima per pregresse vicende imprenditoriali negative, ha evidenziato come il teste avesse svolto funzioni di consulente economico e fino al 1995 anche contabile della stessa ed avesse assunto la titolarità di quote societarie dal 1994 al 2001 per significare appunto che il fallimento aveva riguardato una realtà d'impresa societaria, come del resto contestato senza che possa ravvisarsi il dedotto vizio di violazione di norme processuali.

3. Il secondo motivo di ricorso non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni esposte nella sentenza, che per ricostruire la posizione assunta da Pierantoni all'interno della società ha citato l'apporto conoscitivo fornito dal predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rievocato i costanti contatti avuti col ricorrente per risolvere questioni tecniche relative all'attività dell'impresa, ma anche per il reperimento di finanziamenti bancari e per la gestione economico-finanziaria.

In coerenza con tali acquisizioni sono state considerate anche le informazioni fornite dal curatore fallimentare, per il quale la società, che aveva subito sei mutamenti dell'assetto proprietario sino alla cessazione della sua attività tra 2004 e 2005, era stata solo formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], ultimo amministratore in carica, ma in realtà era stata gestita dal suocero, imprenditore del settore edile ed alimentare, la cui gestione spregiudicata era stata contraddistinta dallo storno di attività da [OSCURATO:PERSONA] per ripianare le passività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., realtà a lui facente capo, dalla falsificazione dei bilanci e dalla mancata tenuta dei mastrini di cassa, dall'omessa registrazione nelle scritture contabili dopo il 2006 e dell'annotazione dei soli saldi di apertura del libro giornale sino al 2007.Del pari si è osservato che anche la teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente addetta alla contabilità dell'impresa fallita e prima ancora della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva riferito che la documentazione contabile predisposta era stata consegnata anche all'imputato e non solo all'amministratore Pierini e che quest'ultimo a sua volta aveva confermato al curatore il proprio ruolo soltanto formale, svolto per favorire il suocero e consentirgli il controllo della società, utilizzata per diminuire le passività dell'altra impresa a lui riferibile. 3.1 Ebbene, tanto premesso il ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere considerato testimonianze a carico definite "generiche ed inconcludenti", ma trascura di illustrare con argomenti specifici e puntuali le ragioni dell'inconsistenza dimostrativa di tali elementi e di indicare le prove contrarie in forza delle quali escludere che egli avesse potuto disporre della contabilità ed assumere le decisioni gestorie, contrariamente a quanto ritenuto nelle conformi sentenze di merito.

Nessuna confutazione è leggibile in ricorso che consenta di dubitare dell'attendibilità e della valenza probatoria, assegnata dai giudici di merito agli elementi a carico ed agli accertamenti condotti dal curatore, la cui testimonianza è stata del tutto ignorata nella prospettazione difensiva, limitatasi a negare genericamente la verità dei fatti riferiti dai testi e ad indicare la titolarità dei poteri gestori in capo all'amministratore di diritto.

Si tratta di una linea di difesa che si esaurisce nell'invocazione della situazione formale, della titolarità del potere di firma in capo al legale rappresentante dell'organismo societario, trascurando che nel giudizio della Corte di appello costui aveva agito come mero schermo, come fittizio paravento per celare gli interessi personali del suocero e la sue iniziative gestorie. 3.2 Né è fondato il quinto motivo di ricorso che individua nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare la prova inutilizzabile, ma risultata decisiva per esservi stato basato il giudizio di responsabilità.

Sul punto la sentenza ha correttamente rilevato che quanto riferito al curatore era pienamente utilizzabile, dal momento che le dichiarazioni del fallito «non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza» (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto ed altro, Rv. 272664).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che quando il curatore riferisca in dibattimento il contenuto di informazioni ricevute da soggetto che sia coimputato o imputato di reato connesso, la testimonianza indiretta del curatore è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato se la difesa non abbia chiesto l'esame della fonte diretta e questa non si sia sottratta all'esame.

La mancata formulazione di tale richiesta, frutto di scelte difensive discrezionali volte a rinunciare al contraddittorio, non legittima la contestazione successiva dell'utilizzabilità delle dichiarazioni per violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., né della mancata assunzione di una prova, che non è stata sollecitata (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri ed altri, Rv. 270599; Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, dep. 2015, Tusa, Rv. 262230).

In ogni caso va aggiunto che in riferimento all'utilizzo probatorio delle dichiarazioni rese da Pierini al curatore, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ne ha fatto oggetto di valutazione in conformità al canone di giudizio dettato dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819), ossia non quale elemento probatorio in sé autosufficiente, ma in quanto avvalorato da altri dati probatori esterni, costituiti dalle testimonianze del curatore, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale considerazione priva anche di fondamento la censura che indica l'interesse di Pierini ad accusare il ricorrente per esminersi dalle proprie personali responsabilità, rilievo che non può certo riferirsi alle posizioni degli altri tre testi a carico. 4.

Quanto alla possibile riqualificazione del delitto di bancarotta documentale semplice, il motivo che denuncia l'assenza di dolo non considera che per la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, le irregolarità, le omissioni, l'incompletezza delle registrazioni nelle scritture contabili non erano addebitabili a mera trascuratezza o imperizia, quanto al preciso intento di ostacolare la ricostruzione dei movimenti degli affari e del patrimonio societario in tempi in cui il dissesto era già emerso almeno dall'esercizio 2002, senza fossero stati adottati i doverosi interventi di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione.

Del resto si è evidenziato che l'imputato non era nuovo ad esperienze imprenditoriali e che per sua volontà il genero aveva assunto la carica di amministratore al fine di consentirgli di operare e gestire la società senza doversi esporre in prima persona.

5. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso: il rilievo circa l'insufficiente documentazione della precedente condanna riportata per reati fallimentari, che la difesa ha chiesto fossero unificati per continuazione con quelli oggetto del presente giudizio, non è censurabile, dal momento che la mera notizia sull'esistenza del titolo, desumibile da un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non consente di apprendere nemmeno i termini essenziali delle vicende criminose già giudicate e di riscontrare i presupposti applicativi dell'istituto della continuazione.

Al riguardo, si ricorda che la parte che nel giudizio di appello o di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento della Corte di cassazione chieda il riconoscimento della continuazione con reato accertato in sentenza già passata in giudicato ha l'onere di indicare e produrre la sentenza stessa per dimostrarne l'irrevocabilità ed il contenuto, non essendo applicabile al giudizio di cognizione la regola che impone al giudice di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria, valevole soltanto per la fase di esecuzione (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunito ed altri, Rv. 273380; Sez. 3, n. 5 1689 del 13/01/2017, Gilardi ed altri, Rv. 271581; Sez. 2, n. 12068 ddel 19/12/2014, dep. 2015, Biscaro, Rv. 263008 in motivazione; Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012, Silvestrini ed altri, Rv. 253895).

6. Un ultimo rilievo s'impone: l'inammissibilità del ricorso per la palese inconsistenza dei motivi ed in parte per la sua genericità impedisce il rilievo dell'estinzione dei reati per prescrizione, essendo il relativo termine massimo prorogato venuto a scadenza dopo la sentenza impugnata (Sez.

U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).

Per le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella formulazione di impugnazione di siffatto tenore, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Mi an-»/(4,4rk‘ /1A-kakl-1-2-éjA-52 -A _ Preliminarmente il Presidente vista l'istanza pervenuta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per differimento dell'udienza per motivi di salute e accertata dalla cancelleria che non è pervenuta istanza di trattazione orale; sentito il parere il P.G., la Corte rigetta l'istanza e dispone procedersi per la trattazione scritta. uc222:2__gulif sere Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 23 settembre 2019 la Corte di appello di Perugia, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 33861 del 30 maggio 2018, aveva annullato la sentenza di appello emessa a carico dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta contestato in relazione al fallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 5 febbraio 2009, per avere, quale amministratore di fatto, sottratto, distrutto o occultato le scritture contabili o per averle tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari (capo A) e per avere causato il dissesto con operazioni dolose (capo B), confermava le statuizioni già adottate con la precedente sentenza di condanna dell'imputato alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed alle pene accessorie per la durata di anni tre. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha articolato i seguenti motivi. a)Violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello respinto l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra contestazione e quanto deciso. Sebbene al ricorrente sia stato contestato ai capi A) e B) il reato di bancarotta impropria ai sensi dell'art. 223 L.F., che richiama l'art. 216 L.F. al solo fine di descrivere la condotta punibile, la sentenza ha fatto riferimento al solo art. 216 L.F. che postula la commissione di fatti riferiti alla persona fisica fallita, mentre nel caso l'impresa aveva struttura societaria. La Corte di appello si è limitata a motivare in modo insufficiente ed inadeguato col richiamo della motivazione della sentenza di primo grado, che però nessun rilievo conteneva sul punto e ad osservare che il ricorrente aveva agito e gestito l'impresa da extraneus in concorso con l'amministratore di diritto Pierini. b)Errata applicazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per travisamento della prova. La sentenza impugnata si è basata sull'erroneo presupposto che Pierantoni avesse agito quale amministratore di fatto della società fallita, ma non offre gli elementi su cui si è basato il giudizio, avendo richiamato testimonianze generiche ed inconcludenti e le due condotte di distruzione della contabilità e dell'omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non ha però considerato che nessun elemento probatorio indica la disponibilità in capo allo stesso delle scritture contabili, né l'accesso ai conti o alle disponibilità economiche della società e non è stato dimostrato il compimento di affari o di pagamenti per conto della impresa da parte del ricorrente. L'art. 2639 cod. civ. detta la nozione di amministratore di fatto in relazione all'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica, sicché la prova di tale posizione, non raggiunta nel caso di specie, si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. c)Violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione del reato contestato al capo A) quale bancarotta fraudolenta anziché in bancarotta semplice, nonostante l'assenza di elementi probatori dimostrativi della responsabilità del ricorrente per la più grave fattispecie di reato. Manca infatti la prova del dolo specifico richiesto dal reato contestato, non risultando peraltro dimostrato quali danni avrebbero subito i creditori della società fallita per la impossibilità di ricostruire la contabilità e che l'assenza delle scritture contabili, non nella sua disponibilità, avesse condotto al fallimento. d)Illogicità e contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova, dal momento che non è stato dimostrato in termini di certezza che Pierantoni avesse avuto la possibilità di pagare i debiti della società e che avesse deciso deliberatamente di non farlo. e) Violazione di legge, inosservanza delle norme processuali in relazione all'art. 61 cod. proc. pen. con la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da dall'amministratore di diritto Pierini, perché costui era sottoposto ad indagini quale concorrente ed aveva tutto l'interesse a discolparsi, accusando altri. Tale elemento è stato decisivo per giungere alla statuizione di condanna, posto che le testimonianze della segretaria ([OSCURATO:PERSONA]) e dal commercialista ([OSCURATO:PERSONA]) sono generiche e non significative. f) Violazione di legge e vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con altro precedente reato di bancarotta, per il quale la Corte di appello ha ritenuto non fornita adeguata dimostrazione, salvo poi avere richiamato la sentenza irrevocabile, tanto da essere inclusa in un provvedimento di cumulo, emessa nei confronti del ricorrente che ha accertato il reato per il quale si è chiesto applicarsi la continuazione. Risulta così dimostrata l'unicità del disegno criminoso che accomuna i due reati. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le proprie conclusioni con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa ha depositato memoria di replica con la quale ha illustrato i profili giuridici delle fattispecie di reato contestate e ha ribadito che, non avendo il ricorrente la disponibilità delle scritture contabili e delle risorse della società, non avrebbe potuto compiere le condotte ascrittegli.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed in parte non adeguatamente correlati con la motivazione della sentenza impugnata. 1.In primo luogo, osserva la Corte che la richiesta di differimento dell'udienza di celebrazione del presente procedimento, avanzata dal difensore del ricorrente per ragioni di salute, non è stata accolta in quanto, per non essere stata formulata richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, si è proceduto a trattazione scrittà, opportunità che le parti hanno coltivato mediante il deposito di requisitoria e memoria difensiva. Ne consegue che l'impedimento rappresentato dal difensore non ha assunto alcuna rilevanza impeditiva della regolare conduzione dell'udienza, nella quale non era consentita la presenza fisica delle parti. 2. Tanto rilevato, va altresì premesso che, con la sentenza n. 33861 del 30 maggio 2018, la Quinta Sezione penale di questa Corte aveva annullato la precedente sentenza di appello per avere ravvisato il vizio di carenza di motivazione in ordine ai due motivi di contestazione, articolati dalla difesa, riguardanti la contestata corrispondenza tra accusa e sentenza e la prova della responsabilità del ricorrente quanto alla assunta carica di amministratore di fatto della società fallita. Sotto quest'ultimo profilo, si era riscontrata l'insufficienza esplicativa del richiamo delle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e inidoneità delle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado a colmare le lacune giustificative della sentenza di appello, nonostante la conformità di giudizi e di criteri inferenziali. 2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di merito ha ritenuto nuovamente di disattendere l'eccezione di nullità, già sollevata con i motivi di gravame, osservando che a Pierantoni era addebitato di avere agito, quale amministratore di fatto in concorso con l'amministratore di diritto Pierini, nella commissione di condotte di bancarotta fraudolenta documentale (216 n. 2 e 223, comma 1, I. fall.) e di bancarotta impropria (223, comma 2 I. fall.) per aver cagionato il fallimento della società mediante operazioni dolose, consistite nell'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario e gli Enti previdenziali. 2.1 A giustificazione della negata violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., la Corte di appello ha rilevato che a Pierantoni è stata attribuita la commissione di condotte, poste in essere quale extraneus in concorso con l'amministratore di diritto, per avere rafforzato il suo agire e stabilmente cooperato con questi, ma anche per avere compiuto personalmente operazioni di gestione aziendale, frutto di proprie scelte imprenditoriali spregiudicate e pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, secondo quanto segnalato dal curatore.2.2 Le superiori considerazioni non prestano il fianco a censure: non risulta che la sentenza di primo grado, come confermata da quella di appello, abbia ravvisato la responsabilità del ricorrente per fatti di bancarotta "personale", avendo piuttosto ricostruito probatoriamente l'attività gestoria condotta dall'imputato, il ruolo di mera "testa di legno" svolto da Pierini, che aveva esercitato soltanto poteri formali di firma degli atti ufficiali della società a richiesta del suocero Pierantoni, ma non autonomamente deliberativi ed esecutivi delle decisioni assunte. Né la doglianza illustrata col primo motivo di ricorso dà conto delle ragioni per le quali il giudizio di responsabilità sarebbe stato formulato in riferimento ad una bancarotta relativa ad impresa individuale: basti pensare che la sentenza di primo grado, richiamata da .quella impugnata, nel riportare le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle vicende della costituzione e poi della gestione della società [OSCURATO:PERSONA], nata con l'intento di proseguire i lavori avviati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in dissesto e poi fallita nel 1996 e per occultare l'operato di Pierantoni, già gravato da una esposizione debitoria pesantissima per pregresse vicende imprenditoriali negative, ha evidenziato come il teste avesse svolto funzioni di consulente economico e fino al 1995 anche contabile della stessa ed avesse assunto la titolarità di quote societarie dal 1994 al 2001 per significare appunto che il fallimento aveva riguardato una realtà d'impresa societaria, come del resto contestato senza che possa ravvisarsi il dedotto vizio di violazione di norme processuali. 3. Il secondo motivo di ricorso non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni esposte nella sentenza, che per ricostruire la posizione assunta da Pierantoni all'interno della società ha citato l'apporto conoscitivo fornito dal predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rievocato i costanti contatti avuti col ricorrente per risolvere questioni tecniche relative all'attività dell'impresa, ma anche per il reperimento di finanziamenti bancari e per la gestione economico-finanziaria. In coerenza con tali acquisizioni sono state considerate anche le informazioni fornite dal curatore fallimentare, per il quale la società, che aveva subito sei mutamenti dell'assetto proprietario sino alla cessazione della sua attività tra 2004 e 2005, era stata solo formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA], ultimo amministratore in carica, ma in realtà era stata gestita dal suocero, imprenditore del settore edile ed alimentare, la cui gestione spregiudicata era stata contraddistinta dallo storno di attività da [OSCURATO:PERSONA] per ripianare le passività di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., realtà a lui facente capo, dalla falsificazione dei bilanci e dalla mancata tenuta dei mastrini di cassa, dall'omessa registrazione nelle scritture contabili dopo il 2006 e dell'annotazione dei soli saldi di apertura del libro giornale sino al 2007.Del pari si è osservato che anche la teste [OSCURATO:PERSONA], dipendente addetta alla contabilità dell'impresa fallita e prima ancora della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., aveva riferito che la documentazione contabile predisposta era stata consegnata anche all'imputato e non solo all'amministratore Pierini e che quest'ultimo a sua volta aveva confermato al curatore il proprio ruolo soltanto formale, svolto per favorire il suocero e consentirgli il controllo della società, utilizzata per diminuire le passività dell'altra impresa a lui riferibile. 3.1 Ebbene, tanto premesso il ricorso addebita alla sentenza impugnata di avere considerato testimonianze a carico definite "generiche ed inconcludenti", ma trascura di illustrare con argomenti specifici e puntuali le ragioni dell'inconsistenza dimostrativa di tali elementi e di indicare le prove contrarie in forza delle quali escludere che egli avesse potuto disporre della contabilità ed assumere le decisioni gestorie, contrariamente a quanto ritenuto nelle conformi sentenze di merito. Nessuna confutazione è leggibile in ricorso che consenta di dubitare dell'attendibilità e della valenza probatoria, assegnata dai giudici di merito agli elementi a carico ed agli accertamenti condotti dal curatore, la cui testimonianza è stata del tutto ignorata nella prospettazione difensiva, limitatasi a negare genericamente la verità dei fatti riferiti dai testi e ad indicare la titolarità dei poteri gestori in capo all'amministratore di diritto. Si tratta di una linea di difesa che si esaurisce nell'invocazione della situazione formale, della titolarità del potere di firma in capo al legale rappresentante dell'organismo societario, trascurando che nel giudizio della Corte di appello costui aveva agito come mero schermo, come fittizio paravento per celare gli interessi personali del suocero e la sue iniziative gestorie. 3.2 Né è fondato il quinto motivo di ricorso che individua nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] al curatore fallimentare la prova inutilizzabile, ma risultata decisiva per esservi stato basato il giudizio di responsabilità. Sul punto la sentenza ha correttamente rilevato che quanto riferito al curatore era pienamente utilizzabile, dal momento che le dichiarazioni del fallito «non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza» (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, dep. 2018, Castelletto ed altro, Rv. 272664). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che quando il curatore riferisca in dibattimento il contenuto di informazioni ricevute da soggetto che sia coimputato o imputato di reato connesso, la testimonianza indiretta del curatore è utilizzabile quale prova a carico dell'imputato se la difesa non abbia chiesto l'esame della fonte diretta e questa non si sia sottratta all'esame. La mancata formulazione di tale richiesta, frutto di scelte difensive discrezionali volte a rinunciare al contraddittorio, non legittima la contestazione successiva dell'utilizzabilità delle dichiarazioni per violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., né della mancata assunzione di una prova, che non è stata sollecitata (Sez. 5, n. 24781 del 08/03/2017, Corrieri ed altri, Rv. 270599; Sez. 5, n. 13060 del 08/02/2017, Meluzio, Rv. 270596; Sez. 5, n. 3885 del 09/12/2014, dep. 2015, Tusa, Rv. 262230). In ogni caso va aggiunto che in riferimento all'utilizzo probatorio delle dichiarazioni rese da Pierini al curatore, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, ne ha fatto oggetto di valutazione in conformità al canone di giudizio dettato dall'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20090 del 17/04/2015, Fiorentino, Rv. 263819), ossia non quale elemento probatorio in sé autosufficiente, ma in quanto avvalorato da altri dati probatori esterni, costituiti dalle testimonianze del curatore, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale considerazione priva anche di fondamento la censura che indica l'interesse di Pierini ad accusare il ricorrente per esminersi dalle proprie personali responsabilità, rilievo che non può certo riferirsi alle posizioni degli altri tre testi a carico. 4. Quanto alla possibile riqualificazione del delitto di bancarotta documentale semplice, il motivo che denuncia l'assenza di dolo non considera che per la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, le irregolarità, le omissioni, l'incompletezza delle registrazioni nelle scritture contabili non erano addebitabili a mera trascuratezza o imperizia, quanto al preciso intento di ostacolare la ricostruzione dei movimenti degli affari e del patrimonio societario in tempi in cui il dissesto era già emerso almeno dall'esercizio 2002, senza fossero stati adottati i doverosi interventi di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione. Del resto si è evidenziato che l'imputato non era nuovo ad esperienze imprenditoriali e che per sua volontà il genero aveva assunto la carica di amministratore al fine di consentirgli di operare e gestire la società senza doversi esporre in prima persona. 5. E' inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso: il rilievo circa l'insufficiente documentazione della precedente condanna riportata per reati fallimentari, che la difesa ha chiesto fossero unificati per continuazione con quelli oggetto del presente giudizio, non è censurabile, dal momento che la mera notizia sull'esistenza del titolo, desumibile da un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non consente di apprendere nemmeno i termini essenziali delle vicende criminose già giudicate e di riscontrare i presupposti applicativi dell'istituto della continuazione. Al riguardo, si ricorda che la parte che nel giudizio di appello o di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento della Corte di cassazione chieda il riconoscimento della continuazione con reato accertato in sentenza già passata in giudicato ha l'onere di indicare e produrre la sentenza stessa per dimostrarne l'irrevocabilità ed il contenuto, non essendo applicabile al giudizio di cognizione la regola che impone al giudice di acquisire d'ufficio la documentazione necessaria, valevole soltanto per la fase di esecuzione (Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019, Losco, Rv. 277977; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018, Brunito ed altri, Rv. 273380; Sez. 3, n. 5 1689 del 13/01/2017, Gilardi ed altri, Rv. 271581; Sez. 2, n. 12068 ddel 19/12/2014, dep. 2015, Biscaro, Rv. 263008 in motivazione; Sez. 2, n. 35600 del 12/06/2012, Silvestrini ed altri, Rv. 253895). 6. Un ultimo rilievo s'impone: l'inammissibilità del ricorso per la palese inconsistenza dei motivi ed in parte per la sua genericità impedisce il rilievo dell'estinzione dei reati per prescrizione, essendo il relativo termine massimo prorogato venuto a scadenza dopo la sentenza impugnata (Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Per le considerazioni svolte il ricorso, manifestamente infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa, insiti nella formulazione di impugnazione di siffatto tenore, di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.0
Sentenza Cassazione n. 45435/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris