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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22783/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANZA di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova, per quanto dirilievo in questa sede, ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 20aprile 2024 nella parte in cui dichiarava inammissibile l’istanza proposta ex art. 35-ter l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] diMarassi in espiazione della pena dell’ergastolo, in relazione ai periodi di detenzione trascorsipresso diversi Istituti penitenziari in celle con metratura individuale superiore ai 4 mq, erigettava la domanda quanto ai periodi detentivi in cui lo spazio individuale risultavacompreso fra i 3 e 4 metri quadrati.

A tale riguardo, ha richiamato Sez. 1, n. 32581 del20/04/2023, Confl. comp. in proc.

Milazzo, Rv. 285056, secondo cui in tema di rimedirisarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter Ord. pen., ai finidella determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare aogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumanio degradanti, di cui all'art. 3 Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della CorteEdu, deve essere computato anche lo spazio occupato dai letti singoli, sebbene in uso adaltri detenuti, trattandosi di arredi che non occupano in senso verticale tutta la pareteadiacente e non producono il medesimo ingombro dei letti a castello, consentendo, almenoin parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto.

Ha, quindi, rilevato che, nel caso di specie,la soglia minima di 3 mq di spazio individuale, calcolata al netto del mobilio fisso e dei letti acastello ed escludendo il bagno, è stata rispettata, e che il reclamante non haspecificamente allegato né documentato ulteriori circostanze idonee a dimostrare, inconcreto, la sussistenza di condizioni detentive di gravità tale da integrare un trattamentoinumano o degradante.

Ha, altresì, evidenziato come il primo Giudice abbia dato debitoconto della presenza di fattori compensativi, quali l’adeguata permanenza fuori dalla cella, lapossibilità di accesso alle attività trattamentali, sportive e ricreative, l’assistenza sanitaria h24, la fruizione di acqua calda e freccia, il bagno separato, riscaldamento e la disponibilità diluce artificiale e naturale, elementi ritenuti idonei a escludere, nel loro complesso, laconfigurabilità di una condizione detentiva contraria al senso di umanità.Lo stesso Tribunale ha, invece, parzialmente accolto il reclamo, con riferimento aiperiodi trascorsi presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Monza, durante i quali lo spazio minimo procapite risultava inferiore a 3 mq in regime semiaperto, e, quindi, ha rideterminato i giorni didetenzione in contrasto con l’art. 3 Cedu per un totale di giorni 323 che, ragguagliati a mentedell’art. 35-ter, commi 1 e 2, Ord.pen., hanno comportato il riconoscimento di euro 2.585,00a titolo di risarcimento del danno.A tal riguardo, ha osservato che, sebbene il trattamento sia stato complessivamentedignitoso e, rispettoso, per quanto possibile della libertà di movimento del detenuto, la lungapermanenza in tali condizioni, protrattasi per diversi mesi, ha determinato in relazione a tutti igiorni sopra indicati violazione dell’art. 3 Cedu.2.

Avverso la sopra indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il propriodifensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui deduceviolazione dell’art. 35-ter Ord. pen. e assenza di motivazione.In particolare, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere incluso nel calcolodello spazio individuale il letto singolo, sostenendo che tale criterio non si conformerebbe alpiù recente orientamento della giurisprudenza, anche civile, di questa Corte, successivo allasentenza delle Sezioni Unite “Commisso” (n. 6551 del 24/09/2020), la quale, pur avendoaffermato la detraibilità, ai fini del calcolo dello spazio pro capite, dell’area occupata dal lettoa castello, non si è pronunciata in modo altrettanto esplicito in ordine al letto singolo.Secondo il summenzionato indirizzo ermeneutico, dall’analisi logico-giuridica di taleultima pronuncia deriverebbe, infatti, l’esclusione dallo spazio effettivamente disponibile peril ristretto della superficie occupata dal letto singolo, in quanto tale ingombro ridurrebbe lospazio libero necessario per i movimenti all’interno della cella.

Invero, sebbene lo spaziooccupato dal letto singolo possa essere utilizzato per il riposo e per attività sedentarie, talifunzioni fisiologiche differiscono dal movimento, il quale richiede, per essere compiutamentesvolto, uno spazio effettivamente libero.Lamenta, dunque, il detenuto che il Tribunale, così come il Magistrato di sorveglianza,avrebbero erroneamente calcolato la superficie disponibile senza decurtare lo spaziooccupato dagli arredi non facilmente spostabili, e, in contrasto con l’orientamentogiurisprudenziale, includendo anche gli arredi ingombranti e tendenzialmente fissi, qualiarmadi e letti, compresi addirittura i letti a castello, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], fattaeccezione per il periodo detentivo trascorso presso il carcere di Pavia, ha sempre condivisocelle con letto a castello o più letti a castello, oltre che armadi.Infine, la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla valutazione di altri fattorinegativi, anch’essi rilevanti ai fini della valutazione delle complessive condizioni didetenzione idonee ad integrare un trattamento pregiudizievole.

Tra tali fattori devono essereconsiderati, oltre al dato geometrico della superficie della cella, le condizioni generali dellacella e del relativo bagno, con riferimento agli aspetti strutturali (pavimenti, pareti, soffitti,infissi, sanitari), agli arredi e al bagno stesso, sia sul piano del decoro e dell’igiene, sia sottoil profilo dell’integrità e della funzionalità.Il difensore insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.In tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen., ai fini dell'accertamento dellaviolazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 dellaConvenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dallagiurisprudenza della Corte Edu, il giudice deve individuare in modo preciso ed effettivo lospazio disponibile per il singolo soggetto recluso, non essendo sufficiente la sola indicazionedell'elenco delle basi di calcolo utili per la quantificazione della misura finale di tale spazio, esolo successivamente può riparametrare l'eventuale "deficit" dello spazio minimo coni fattori compensativi, relativi alla durata della detenzione ed alla complessiva offertatrattamentale (Sez. 5, n. 11333 del 19/12/2019, dep. 2020, Crimi, Rv. 278743: inapplicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza cheaveva respinto l'istanza del detenuto, limitandosi ad individuare lo spazio disponibile sullasola scorta dell'elenco delle basi di calcolo e ritenendo sussistenti i fattori compensativi).Se, quindi, lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una fortepresunzione di violazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] superabile - in applicazione deiprincipi affermati dalla sentenza della Grande Camera della Corte Edu, 20 ottobre 2016,Mursic v.

Croatia - solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattoricompensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini dellalibertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell'offerta di attività esterne alla cella e neldecoro complessivo delle condizioni di detenzione (Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, Ric.Ministero della Giustizia, Rv. 275407).Nel caso in esame – assorbite le restanti censure - non risultano specificati i criteri dicomputo seguiti dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, conseguentemente, dalTribunale di sorveglianza di Genova e, quindi, non è chiaro se dallo spazio minimoindividuale sia stato scomputato anche il letto singolo.A tale ultimo riguardo, va osservato che è oramai principio consolidato che nellavalutazione di detto spaziodebba essere computato lo spazio occupato dal letto singolo delsoggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suoingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale dacompromettere il movimento agevole del predetto al suo interno (Sez. 1, n. 32412del 20/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286659; in senso conforme: Sez. 1, n. 11207 del08/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286126).Non è dato comprendere, in assenza di specificazione dei criteri di calcolo, se di dettorecente orientamento giurisprudenziale abbiano tenuto conto l’ordinanza impugnata (cherisulta, però, citare quello contrario, più risalente) e quella del Magistrato di sorveglianza.In tali recenti pronunce, invero, si è condivisibilmente osservato, che:- Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia c/ CommissoCosimo, Rv. 280433-02, non si è pronunciata in modo univoco sul punto;- essa ha, tuttavia, richiamato l'esigenza che nella valutazione dello spazioindividuale minimo di tre metri quadrati si abbia riguardo alla superficie che assicura ilnormale movimento nella cella;- le Sezioni Unite enucleano tale criterio direttivo, con chiarezza, dal complessodella giurisprudenza della Corte Edu, opportunamente analizzata;- se, dunque, la superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art.3 Cedu è solo quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà dimovimento del recluso all'interno della cella, la sua nozione coincide con quello di superficielibera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente eripetutamente utilizzata nella giurisprudenza di Strasburgo (floor space) richiamata (allap.19) nella stessa sentenza Commisso;- nel caso del letto singolo, come in quello del letto a castello, è viceversa in parimodo compromesso il movimento del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spaziooccupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che talifunzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, peril suo naturale esplicarsi, lo spazio ordinariamente libero di cui si è detto;- tale è del resto l'indirizzo pacificamente adottato dalle Sezioni civili di questaCorte, le quali, da tempo e senza eccezioni, interpretano l'art. 35-ter Ord. pen. nel senso chevada scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi,stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello chesingoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece,abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini» (Cass. civ., Sez.6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020,Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n.4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).E’, alla luce di dette complessive considerazioni, che, come evidenziato da talecondiviso arresto, deve essere letta l'affermazione della sentenza “Commisso”, secondo cui«pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo » e, tra questi, i letti acastello.

L'espressa menzione di questi ultimi «costituisce una esemplificazione [...], dal[la]quale - in questo contesto - non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilitàdei letti singoli» (Sez. 1, n. 18760 del 2023, cit.).Se è vero, poi, che detta sentenza menziona, incidentalmente, i letti singoli tra gli arredimobili, occorre anche chiarire che le Sezioni Unite guardano non solo alla dicotomia «arredomobile-arredo fisso», ma anche alla facilità di spostamento del «mobile».

In questaprospettiva, indicata dalla stessa sentenza Commisso, è evidente che anche lo spaziooccupato dal letto singolo debba essere escluso dalla superficie utile a soddisfare la primariaesigenza di movimento dei soggetti ristretti.

È, infatti, contrario alla comune quotidianaesperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredosuscettibile di facile amozione e trasporto all'interno di una stanza da parte di colui che abbiabisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività.

Per nonparlare del volume - identico - dallo stesso occupato sia nella posizione originaria che inquella in cui viene collocato dopo lo spostamento.Conclusivamente, pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferiscetestualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello daquella destinata al normale movimento all'interno della cella, deve ritenersi che il costruttoargomentativo utilizzato per quell'affermazione fornisca un'univoca chiave interpretativa cheinevitabilmente conduce all'estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli.Il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l'umanità della detenzione in rapporto allospazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone didetrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella.2.

Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, rispettoso deiprincipi sopra indicati, al Tribunale di sorveglianza di Genova.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza digenova.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che chiede ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Genova, per quanto dirilievo in questa sede, ha confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 20aprile 2024 nella parte in cui dichiarava inammissibile l’istanza proposta ex art. 35-ter l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] diMarassi in espiazione della pena dell’ergastolo, in relazione ai periodi di detenzione trascorsipresso diversi Istituti penitenziari in celle con metratura individuale superiore ai 4 mq, erigettava la domanda quanto ai periodi detentivi in cui lo spazio individuale risultavacompreso fra i 3 e 4 metri quadrati. A tale riguardo, ha richiamato Sez. 1, n. 32581 del20/04/2023, Confl. comp. in proc. Milazzo, Rv. 285056, secondo cui in tema di rimedirisarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter Ord. pen., ai finidella determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare aogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumanio degradanti, di cui all'art. 3 Cedu, così come interpretato dalla giurisprudenza della CorteEdu, deve essere computato anche lo spazio occupato dai letti singoli, sebbene in uso adaltri detenuti, trattandosi di arredi che non occupano in senso verticale tutta la pareteadiacente e non producono il medesimo ingombro dei letti a castello, consentendo, almenoin parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto. Ha, quindi, rilevato che, nel caso di specie,la soglia minima di 3 mq di spazio individuale, calcolata al netto del mobilio fisso e dei letti acastello ed escludendo il bagno, è stata rispettata, e che il reclamante non haspecificamente allegato né documentato ulteriori circostanze idonee a dimostrare, inconcreto, la sussistenza di condizioni detentive di gravità tale da integrare un trattamentoinumano o degradante. Ha, altresì, evidenziato come il primo Giudice abbia dato debitoconto della presenza di fattori compensativi, quali l’adeguata permanenza fuori dalla cella, lapossibilità di accesso alle attività trattamentali, sportive e ricreative, l’assistenza sanitaria h24, la fruizione di acqua calda e freccia, il bagno separato, riscaldamento e la disponibilità diluce artificiale e naturale, elementi ritenuti idonei a escludere, nel loro complesso, laconfigurabilità di una condizione detentiva contraria al senso di umanità.Lo stesso Tribunale ha, invece, parzialmente accolto il reclamo, con riferimento aiperiodi trascorsi presso la [OSCURATO:PERSONA] circondariale di Monza, durante i quali lo spazio minimo procapite risultava inferiore a 3 mq in regime semiaperto, e, quindi, ha rideterminato i giorni didetenzione in contrasto con l’art. 3 Cedu per un totale di giorni 323 che, ragguagliati a mentedell’art. 35-ter, commi 1 e 2, Ord.pen., hanno comportato il riconoscimento di euro 2.585,00a titolo di risarcimento del danno.A tal riguardo, ha osservato che, sebbene il trattamento sia stato complessivamentedignitoso e, rispettoso, per quanto possibile della libertà di movimento del detenuto, la lungapermanenza in tali condizioni, protrattasi per diversi mesi, ha determinato in relazione a tutti igiorni sopra indicati violazione dell’art. 3 Cedu.2. Avverso la sopra indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il propriodifensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui deduceviolazione dell’art. 35-ter Ord. pen. e assenza di motivazione.In particolare, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere incluso nel calcolodello spazio individuale il letto singolo, sostenendo che tale criterio non si conformerebbe alpiù recente orientamento della giurisprudenza, anche civile, di questa Corte, successivo allasentenza delle Sezioni Unite “Commisso” (n. 6551 del 24/09/2020), la quale, pur avendoaffermato la detraibilità, ai fini del calcolo dello spazio pro capite, dell’area occupata dal lettoa castello, non si è pronunciata in modo altrettanto esplicito in ordine al letto singolo.Secondo il summenzionato indirizzo ermeneutico, dall’analisi logico-giuridica di taleultima pronuncia deriverebbe, infatti, l’esclusione dallo spazio effettivamente disponibile peril ristretto della superficie occupata dal letto singolo, in quanto tale ingombro ridurrebbe lospazio libero necessario per i movimenti all’interno della cella. Invero, sebbene lo spaziooccupato dal letto singolo possa essere utilizzato per il riposo e per attività sedentarie, talifunzioni fisiologiche differiscono dal movimento, il quale richiede, per essere compiutamentesvolto, uno spazio effettivamente libero.Lamenta, dunque, il detenuto che il Tribunale, così come il Magistrato di sorveglianza,avrebbero erroneamente calcolato la superficie disponibile senza decurtare lo spaziooccupato dagli arredi non facilmente spostabili, e, in contrasto con l’orientamentogiurisprudenziale, includendo anche gli arredi ingombranti e tendenzialmente fissi, qualiarmadi e letti, compresi addirittura i letti a castello, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA], fattaeccezione per il periodo detentivo trascorso presso il carcere di Pavia, ha sempre condivisocelle con letto a castello o più letti a castello, oltre che armadi.Infine, la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla valutazione di altri fattorinegativi, anch’essi rilevanti ai fini della valutazione delle complessive condizioni didetenzione idonee ad integrare un trattamento pregiudizievole. Tra tali fattori devono essereconsiderati, oltre al dato geometrico della superficie della cella, le condizioni generali dellacella e del relativo bagno, con riferimento agli aspetti strutturali (pavimenti, pareti, soffitti,infissi, sanitari), agli arredi e al bagno stesso, sia sul piano del decoro e dell’igiene, sia sottoil profilo dell’integrità e della funzionalità.Il difensore insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.In tema di rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen., ai fini dell'accertamento dellaviolazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 dellaConvenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dallagiurisprudenza della Corte Edu, il giudice deve individuare in modo preciso ed effettivo lospazio disponibile per il singolo soggetto recluso, non essendo sufficiente la sola indicazionedell'elenco delle basi di calcolo utili per la quantificazione della misura finale di tale spazio, esolo successivamente può riparametrare l'eventuale "deficit" dello spazio minimo coni fattori compensativi, relativi alla durata della detenzione ed alla complessiva offertatrattamentale (Sez. 5, n. 11333 del 19/12/2019, dep. 2020, Crimi, Rv. 278743: inapplicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza cheaveva respinto l'istanza del detenuto, limitandosi ad individuare lo spazio disponibile sullasola scorta dell'elenco delle basi di calcolo e ritenendo sussistenti i fattori compensativi).Se, quindi, lo spazio delle celle è inferiore ai tre metri quadrati esiste una fortepresunzione di violazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] superabile - in applicazione deiprincipi affermati dalla sentenza della Grande Camera della Corte Edu, 20 ottobre 2016,Mursic v. Croatia - solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattoricompensativi che si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini dellalibertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell'offerta di attività esterne alla cella e neldecoro complessivo delle condizioni di detenzione (Sez. 5, n. 53731 del 07/06/2018, Ric.Ministero della Giustizia, Rv. 275407).Nel caso in esame – assorbite le restanti censure - non risultano specificati i criteri dicomputo seguiti dal Magistrato di sorveglianza di Genova e, conseguentemente, dalTribunale di sorveglianza di Genova e, quindi, non è chiaro se dallo spazio minimoindividuale sia stato scomputato anche il letto singolo.A tale ultimo riguardo, va osservato che è oramai principio consolidato che nellavalutazione di detto spaziodebba essere computato lo spazio occupato dal letto singolo delsoggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suoingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale dacompromettere il movimento agevole del predetto al suo interno (Sez. 1, n. 32412del 20/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286659; in senso conforme: Sez. 1, n. 11207 del08/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286126).Non è dato comprendere, in assenza di specificazione dei criteri di calcolo, se di dettorecente orientamento giurisprudenziale abbiano tenuto conto l’ordinanza impugnata (cherisulta, però, citare quello contrario, più risalente) e quella del Magistrato di sorveglianza.In tali recenti pronunce, invero, si è condivisibilmente osservato, che:- Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero della giustizia c/ CommissoCosimo, Rv. 280433-02, non si è pronunciata in modo univoco sul punto;- essa ha, tuttavia, richiamato l'esigenza che nella valutazione dello spazioindividuale minimo di tre metri quadrati si abbia riguardo alla superficie che assicura ilnormale movimento nella cella;- le Sezioni Unite enucleano tale criterio direttivo, con chiarezza, dal complessodella giurisprudenza della Corte Edu, opportunamente analizzata;- se, dunque, la superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art.3 Cedu è solo quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà dimovimento del recluso all'interno della cella, la sua nozione coincide con quello di superficielibera, perché non altrimenti occupata e agevolmente calpestabile, del resto ben presente eripetutamente utilizzata nella giurisprudenza di Strasburgo (floor space) richiamata (allap.19) nella stessa sentenza Commisso;- nel caso del letto singolo, come in quello del letto a castello, è viceversa in parimodo compromesso il movimento del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spaziooccupato dal primo è usufruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che talifunzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, peril suo naturale esplicarsi, lo spazio ordinariamente libero di cui si è detto;- tale è del resto l'indirizzo pacificamente adottato dalle Sezioni civili di questaCorte, le quali, da tempo e senza eccezioni, interpretano l'art. 35-ter Ord. pen. nel senso chevada scomputata «l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi,stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello chesingoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece,abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini» (Cass. civ., Sez.6, n. 5441 del 18/02/2022; Sez. 1, n. 5064 del 24/02/2021; Sez. 3, n. 1170 del 21/01/2020,Rv. 656636-01; Sez. 1, n. 25408 del 10/10/2019; Sez. 3, n. 16896 del 25/06/2019; Sez. 3, n.4561 del 15/02/2019; Sez. 1, n. 4096 del 20/02/2018, Rv. 647236-01).E’, alla luce di dette complessive considerazioni, che, come evidenziato da talecondiviso arresto, deve essere letta l'affermazione della sentenza “Commisso”, secondo cui«pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo » e, tra questi, i letti acastello. L'espressa menzione di questi ultimi «costituisce una esemplificazione [...], dal[la]quale - in questo contesto - non può trarsi la regola, di segno reciproco, della computabilitàdei letti singoli» (Sez. 1, n. 18760 del 2023, cit.).Se è vero, poi, che detta sentenza menziona, incidentalmente, i letti singoli tra gli arredimobili, occorre anche chiarire che le Sezioni Unite guardano non solo alla dicotomia «arredomobile-arredo fisso», ma anche alla facilità di spostamento del «mobile». In questaprospettiva, indicata dalla stessa sentenza Commisso, è evidente che anche lo spaziooccupato dal letto singolo debba essere escluso dalla superficie utile a soddisfare la primariaesigenza di movimento dei soggetti ristretti. È, infatti, contrario alla comune quotidianaesperienza che un letto, ancorché non infisso al suolo, possa essere considerato un arredosuscettibile di facile amozione e trasporto all'interno di una stanza da parte di colui che abbiabisogno di muoversi nel medesimo locale per attendere alle sue normali attività. Per nonparlare del volume - identico - dallo stesso occupato sia nella posizione originaria che inquella in cui viene collocato dopo lo spostamento.Conclusivamente, pur se il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite si riferiscetestualmente solo alla necessità di detrarre la superficie occupata dai letti a castello daquella destinata al normale movimento all'interno della cella, deve ritenersi che il costruttoargomentativo utilizzato per quell'affermazione fornisca un'univoca chiave interpretativa cheinevitabilmente conduce all'estensione del medesimo principio di diritto anche ai letti singoli.Il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l'umanità della detenzione in rapporto allospazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone didetrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella.2. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio, rispettoso deiprincipi sopra indicati, al Tribunale di sorveglianza di Genova. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza digenova.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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