CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31876/2021 SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] Stefano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 giugno 1958 avverso la sentenza 17 luglio 2020 della Corte di appello di Bologna. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso ritenuto assorbente sul secondo il terzo, l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna sentito il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 16 marzo 2018 dal Tribunale di Ravenna in relazione a fattispecie di ricettazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Stefano con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli articoli 420-ter, 484 e 559 cod proc pen per avere il giudice di primo grado respinto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato motivata dal suo stato di detenzione domiciliare. Infatti, l'udienza del 16 marzo 2018, la difesa chiedeva di rinviare il procedimento essendo l'imputato in stato di detenzione domiciliare e non avendo Io stesso in alcun modo rinunciato a comparire. Il Tribunale rigettava l'istanza facendo presente che non vi era necessità di alcuna ulteriore autorizzazione rispetto a quella già concesso dal Tribunale di Ravenna in data 10 marzo 2018 e che comunque l'imputato non aveva manifestato la volontà di partecipare all'udienza 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione quanto alla conclusiva affermazione di responsabilità. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non essendo state correttamente valorizzate, a parere del ricorrente, né le difficili condizioni economiche in cui lo stesso versa né il comportamento collaborativo esplicitato all'atto del consenso all'acquisizione degli atti reso all'udienza del 21 novembre 2017 che avrebbe permesso di evitare una inutile istruttoria dibattimentale. 2.4.Con il quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della documentazione attestante le difficili condizioni di vita dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. 1.1. Nel caso di specie, il Tribunale aveva autorizzato la presenza dell'imputato e disposto la traduzione dello stesso "ove necessario". 1.2. Al proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, in recente pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 - dep. 03/03/2022 - Rv. 282806 - 01), hanno stabilito che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso. Tale pronuncia ha individuato in capo all'imputato che abbia reso il giudice edotto dello stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico. In tale situazione, quindi, il giudice deve in ogni caso disporre la traduzione e, quando questa non sia effettuata per motivi diversi da una esplicita rinuncia dell'imputato, disporne la rinnovazione previo rinvio dell'udienza stessa. 1.3. Nel caso di specie, non essendo stata effettuata la traduzione dell'imputato, deve affermarsi la nullità del provvedimento che rigettava l'istanza di legittimo impedimento, e la nullità derivata di tutti gli atti successivi e conseguenti e, per l'effetto, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso Così d ciso in Roma, il 7 ottobre 2022