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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16676/2025

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/08/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen..

F i r m a t o D a : A L B E R T O G A L A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 3 8 3 1 d 7 7 b 3 1 7 7 7 c 5 - F i r m a t o D a : M A R Z I A D E S A N T I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 3 d 6 3 0 b d c 4 8 9 4 3 e 5 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a

3. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell’imputato o dell’indagato, operata dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l’11 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 28/08/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone personalmente ricorso per cassazione, in cui lamenta violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen.. F i r m a t o D a : A L B E R T O G A L A N T I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 3 8 3 1 d 7 7 b 3 1 7 7 7 c 5 - F i r m a t o D a : M A R Z I A D E S A N T I S E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 3 d 6 3 0 b d c 4 8 9 4 3 e 5 F i r m a t o D a : A L D O A C E T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 5 5 7 b a e d c 2 c 5 c f a 3. Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva alla soppressione della facoltà di proporre ricorso personalmente da parte dell’imputato o dell’indagato, operata dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo detta facoltà. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l’11 aprile 202
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