CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34022/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a PALERMO il 29/12/1993 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato decisione con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di tentata truffa, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e uso di atto falso; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità denunciando, in particolare, la grossolanità del falso - è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], invero, che in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, ictu ocu/i, riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276639) e che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in merito alla circostanza che l'alterazione non fosse agevolmente percepibile da chiunque; Rilevato, inoltre, che anche il corrispondente motivo articolato nell'atto di appello corrispondente era del tutto generico - in quanto attribuiva l'inidoneità del falso alla valutazione effettuata dal direttore dell'ufficio postale, mentre il documento era stato esibito all'impiegato allo sportello - e, quindi, geneticamente inammissibile, sicché la corte territoriale avrebbe potuto non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile a una causa di inammissibilità originaria del gravame di merito. I motivi generici, infatti, restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione, donde il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi, così viziati in radice, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M