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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 1995

Cassazione n. 10818/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1995 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con il quale si contrasta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione congrua e, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha considerato quale motivo ostativo al riconoscimento di detta causa di non punibilità la non tenuità dell'offesa, in considerazione dell'assenza di ragionevoli giustificazioni o motivi d'urgenza a sostegno dell'allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione, il tutto a conferma di un giudizio di merito sul portato oggettivo della condotta, ritenuto incompatibile alla rivendicata applicazione dell'art 131 bis, che così motivato non può essere sindacato in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1995 avverso la sentenza del 18/04/2023 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con il quale si contrasta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte d'appello - con motivazione congrua e, per come argomentata, immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha considerato quale motivo ostativo al riconoscimento di detta causa di non punibilità la non tenuità dell'offesa, in considerazione dell'assenza di ragionevoli giustificazioni o motivi d'urgenza a sostegno dell'allontanamento del ricorrente dalla propria abitazione, il tutto a conferma di un giudizio di merito sul portato oggettivo della condotta, ritenuto incompatibile alla rivendicata applicazione dell'art 131 bis, che così motivato non può essere sindacato in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10818/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris