CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06466/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 03/2026 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 20879 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20879 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rappresen- tante pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61B12 E505A ) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 649/2023, pubblicatain data 2 maggio 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], titolare di una impresa agricola in Lecce dei Marsi (AQ),ha agito in giudizio nei confronti d ell’ [OSCURATO:PERSONA]- zionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, per ottenere il risarcimento dei danni alle proprie colture cagionati da alcuni orsi. Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di L’Aquila, che ha condannando l’ente convenuto al risarcimento del danno, per una somma di € 18.755,00, oltre accessori. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] d ’ A bruzzo, Lazio e Molise , sulla base di un unico motivo. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimato. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 15 L. 349/1991 e 2043 c.c. ( art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)». L’ente ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe «erronea e meritoria di riforma nella parte in cui, in rigetto dell’appello, ha ritenuto, sulla scorta di una non corretta sus- sunzione della fattispecie astratta in quella concreta e di una non condivisibile interpretazione della normativa indicata in ru- brica, che nel caso di specie vi fossero le condizioni per attri- buire in capo all’Amministrazione una responsabilità da risarci- mento del danno ex art. 2043 c.c., invece che concludere, stante l’assenza dei requisiti della colpa dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’in- giustizia del danno subito, per la sussistenza in capo alla con- troparte del solo diritto alla percezione dell’indennizzo di cui all’art. 15 L. 394/1991». Il ricorso è inammissibile, per due distinti e autonomi ordini di ragioni. 2.In primo luogo, si osserva che la censura svolta con l’unico motivo del ricorso è formulata in termini di violazione degli artt. 15 della legge n. 394 del 1991 e 2043 c.c., per quanto l’ente ricorrente affermi di intendere contestare la complessiva deci- sione di secondo grado, relativa a tutti i motivi del suo appello. Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 2.1In realtà, l’effettiva critica che viene svolta con il ricorso ha ad oggetto la sola statuizione della corte d’appello relativa alla sussistenza, in concreto, della responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, cioè, l’accertamento della sussistenza di una condotta colposa dell’ente stesso, in nesso di causa con il danno lamentato dall’attore, nonché l’ingiustizia del danno medesimo. In particolare, è lo stesso ente ricorrente che afferma espres- samente di non intendere contestare le affermazioni della corte d’appello secondo cui: a) l’attore aveva proposto una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c.; b) in linea generale, an- che l’[OSCURATO:PERSONA] può essere chiamato a rispondere dei danni causati a terzi in base alla previsione di tale disposizione nor- mativa. Le contestazioni hanno, dunque, ad oggetto esclusivamente la sussistenza dei presupposti della responsabilità risarcitoria dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concreto e con riguardo al caso di specie (si veda a pag. 19 del ricorso: «non si intende contestare la motivazione nella parte in cui ha affermato che la causa petendi dell’avversa domanda aveva ad oggetto una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., né che in presenza dei presupposti di tale disposizione, un [OSCURATO:PERSONA], così come qualunque altro soggetto giuridico, possa essere chiamato al risarcimento di un danno a titolo di respon- sabilità extracontrattuale. Tuttavia, se detta premessa può in astratto ritenersi condivisibile, nel caso concreto mancano le condizioni necessarie a ricondurre la fattispecie de qua all’in- terno del predetto paradigma risarcitorio»). 2.2Orbene, tale specifica questione viene affrontata nei para- grafi 8 e 9della motivazione della sentenza impugnata (a pagg. 7 e 8 della stessa, dopo il rilievo dell’infondatezza dei motivi di appello relativi alle due questioni di diritto appena indicate in Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 ordine alle quali l’ente ricorrente dichiara espressamente di non intendere svolgere censure). In proposito, i giudici di secondo grado hanno accertato e di- chiarato, in modo chiaro ed inequivocabile, l’inammissibilità del motivo di appello avanzato dall’[OSCURATO:PERSONA], per violazione dell’art. 342 c.p.c., affermando che la censura «non attinge quella autonoma ratio decidendi della sentenza che è idonea, da sola, a costituire valido supporto motivazionale della sen- tenza impugnata» e, cioè, la sussistenza di un «dovere da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] di evitare sconfinamenti [n.d.r. de g li orsi] in cerca di cibo». Nel paragrafo successivo, poi, la corte territoriale afferma, ma chiaramente solo ad abundantiam, di condividere anche nel merito il fondamento di tale ratio decidendi ( cfr. il paragrafo 10: «E’ utile aggiungere che l’argomento logico utilizzato dal Tribunale – oltre a non essere oggetto di specifiche censure – appare anche a questa Corte estremamente convincente»). 2.3 L’ente ricorrente, con il suo ricorso, contesta tali ultime considerazioni, sostenendo – in sostanza – che non sussiste- rebbe affattoun suo dovere di porre in essere misure volte a contenere i possibili sconfinamenti degli orsi dal territorio del parco nazionale e che, di conseguenza, il danno subito dall’at- tore non potrebbe ritenersi “ingiusto”. Non censura, però,in alcun modo la statuizione con la quale è stata affermata l’inammissibilità del suo gravame,sul punto; e neanche precisa, in effetti, nell’esposizione a sostegno dell’unico motivo del ricorso se, in quali termini e per quali ra- gioni, invece, avrebbe eventualmente dovuto ritenersi che fosse stata specificamente contestata, con l’appello, la sussi- stenza del suo dovere di porre in essere misure volte ad evitare o limitare gli sconfinamenti degli orsi allo specifico fine di pro- curarsi del cibo. Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 2.4È, in proposito, appena il caso di ribadire il consolidato in- dirizzo di questa Corte, secondo il quale «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giuri- sdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “po- testas iudicandi”in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul me- rito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad im- pugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inam- missibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ ad abundantiam ” nella sentenza gravata » (Cass., Sez. U, n. 3840 del 20/02/2007; conf., ex multis: Sez. 6 - 5, n. 30393 del 19/12/2017 ; Sez. 1, n. 11675 del 16/06/2020; Sez. U, n. 2155 del 01/02/2021; Sez. 3, n. 27388 del 19/09/2022; Sez. 5, n. 32092 del 12/12/2024). Nella specie, viene censurata esclusivamente la motivazione sul merito, svolta “adabundantiam” nella sentenza gravata; di contro, non viene affatto censuratala statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell’appello. Ciò è, di per sé, sufficiente per ritenere il ricorso inammissibile. 3.Per completezza di esposizione, è opportuno rilevare che le censure formulate con l’unico motivo del ricorso risultano inam- missibili anche sotto un distinto profilo. 3.1Come già chiarito, l’ente ricorrente dichiara espressamente di non intendere contestare né che oggetto della presente con- troversia fosse una domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c., né che, in linea generale,tale disposizione normativa sia applicabile anche nei suoi confronti: contesta esclusivamente la sussistenza dei presupposti in base ai quali è stata affermata, nella specie ed in concreto, la sua responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, cioè, la sussistenza di una sua Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 condotta colposa, in nesso di causa con il danno lamentato dall’attore, nonché l’ingiustizia di tale danno. È, quindi, fuori discussione, in diritto,nella presente sede, che –anche al di là dei meri obblighi indennitari previsti dall’art. 15, comma 3, della legge n. 394 del 1991 (obblighi che prescindono del tutto da una sua condotta colposa) –l’[OSCURATO:PERSONA] possa, in linea di principio, risponderedei danni ingiusti causati a terzi in virtù di una propria condotta colposa, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e, quindi, ovviamente, dei danni causati ai terzi dagli animali selvatici in relazione ai quali esso è tenuto, per legge, asvolgere tutte le attività di tutela e gestione. Di conseguenza, una siffatta responsabilità non può trovare fondamento ed essere predicata che nell’ipotesi in cui l’ente stesso non abbia svolto in modo adeguato tale attività di tutela e gestione del patrimonio faunistico e del relativo habitat. L’accertamento dell’adeguatezza dell’attività posta in essere a tal fine costituisce, peraltro, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità. 3.2Nella specie, tale accertamento di fatto (sia pure ad abun- dantiamrispetto all’effettiva e assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata, che è di natura processuale e non di di- ritto sostanziale, come già chiarito) è stato svolto, oltretutto con doppia decisione conforme, dai giudici di primo e secondo grado. Entrambi hanno, infatti, ritenuto che l’ente convenuto fosse col- posamente venuto meno ai suoi obblighi di tutela del patrimo- nio faunistico ad esso assegnato in gestione e, più precisa- mente, dell’intero dell’ecosistema nel quale era stata introdotta la fauna selvatica, e che tale condotta colposa era stata la causa del danno lamentato dall’attore. La corte d’appello ha affermato specificamente, in proposito, che «proprio tali ragioni, infatti, rendono oltremodo significativa Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 e pregnante la valutazione che – sia pur sinteticamente – è contenuta nella prima sentenza, vale a dire la totale assenza di allegazione e prova che l’[OSCURATO:PERSONA], pur tenuto istituzional- mente a sapere che l’orso è in grado di compiere spostamenti di grandeentità alla ricerca di cibo, abbia predisposto ed adot- tato iniziative concrete, tali da consentire ai pochi esemplari viventi (una cinquantina, secondo quanto esposto in appello) di trovare all’interno del territorio del parco stesso … … quanto necessarioper la loro sopravvivenza, senza essere costretti a ricerche in luoghi esterni al parco, ricerche che – altrettanto notoriamente –possono disturbare e mettere in pericolo colpe- volmente insediamenti umani produttivi, delineando, così, i presupposti di fatto e diritto di un danno risarcibile». In altri termini, i giudici del merito hanno ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] sia tenuto ad adottare misure di tutela dell’ecosistema complessivo in cui vivono gli animali selvatici che ha il compito di proteggere, anche al fine di evitare o, almeno, limitare, lad- dove possibile, danni a terzi derivanti dall’interazione degli ani- mali con gli esseri umani. 3.3Emerge chiaramente, del resto, dalla motivazione comples- siva della decisione impugnata, che, diversamente da quanto pare sostenere la parte ricorrente, la corte d’appello non ha af- fatto affermato che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse tenuto ad adottare mi- sure pregiudizievoli per gli animali selvatici, come il loro forzato spostamento o il loro confinamento nel territorio del parco na- zionale, ma si è limitata ad affermare che, nell’adempiere al suo dovere di cura del complessivo ecosistema in cui sono immessi i predetti animali selvatici, l’ente debba tener conto anche dell’elementare esigenza di limitare i pericoli derivanti dalle possibili loro interazioni con gli esseri umani, i loro beni e le loro attività, adottando, quanto meno, quelle misure che, nel ri- spetto della tutela del patrimonio faunistico e della natura delle Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 singole specie, possano evitare o, almeno, ridurre il pericolo di danni agli esseri umani. 3.4 Tanto premesso, i giudici di merito hanno accertato, in fatto, che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto adottato (e neanche allegato di avere adottato) siffatte misure, nemmeno quelle più semplici e certamente non pregiudizievoli per gli animali in que- stione (e, cioè, gli orsi marsicani), come la piantagione di alberi di frutta all’interno del parco per evitare che essi fossero co- stretti a nutrirsi della frutta delle aziende agricole circostanti:e hanno ritenuto, anche sulla base delle risultanze della consu- lenza tecnica di ufficio fatta espletare, che tale omissione col- posa fosse la causa dei danni subiti dall’attore (sulla sussistenza del nesso di causa non è stata formulata nessuna specifica cen- sura, nel ricorso). Di conseguenza, hanno ritenuto l’ente convenuto responsabile di tali danni. In tal senso va intesa la motivazione della decisione impugnata sul merito delle questioni poste con il ricorso. E, in tali termini, si tratta di una motivazione che, oltre ad es- sere conforme a diritto laddove si afferma il principio della pos- sibile sussistenza di un obbligo risarcitorio dell’ente parco, ai sensi dell’art. 2043 c.c., che si aggiunge a quello indennitario previsto dalla legge n. 394 del 1991 (principio di diritto che lo stesso ente ricorrente dichiara espressamente di condividere e, pertanto, non può considerarsi neanche in discussione nella presente sede), deve ritenersi, per ogni altro aspetto, fondata su accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale non censurabile in sede di legitti- mità. Segnatamente: Ric. n. 20879/2023 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 a) non è censurabile, nella presente sede, l’accertamento di fatto relativo alla condotta colposa omissiva imputabile all’ente convenuto; b) non è adeguatamente censurato (anzi, non è affatto censu- rato) l’accertamento del nesso di causa tra tale condotta e il danno subito dall’attore; c) non è in radice ammissibile la contestazione dell’ingiustizia del danno subito dall’attore, in quanto tale danno è stato ac- certato essere conseguenza di una condotta illecita colposa dell’ente convenuto risarcibile ai sensi dell’art.