CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1980
Cassazione n. 33481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1980 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO q. .23. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data .9.202 il Tribunale di Lodi aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Lazzari articolando due motivi entrambi "intitolati" sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: segnala, in particolare che: 1) era stato il Lazzari a proporre la casa in affitto alla p.o.; 2) non vi è prova che la proprietaria abbia restituito la caparra all'odierno ricorrente; 2) la tesi del Lazzari era stata confermata dai testi Fanzel e Munir. Rileva quindi che la Corte territoriale non avrebbe fornito una esaustiva motivazione sulle specifiche contestazioni articolate con l'atto di appello ed evidenzia, con il secondo motivo, la inidoneità della motivazione "per relazionem" richiamandone i presupposti che ritiene invece mancanti nel caso di specie. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure in fatto e reiterativo di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede. Va anche ribadito che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 2, 18.9.2019 n. 46.261, Cammi). I rilievi concernenti la motivazione "per relationem" risultano invece del tutto generici ed "astratti" rispetto al caso di specie in cui la Corte ha motivatamente condiviso le valutazioni del primo giudice non limitandosi a richiamarne le considerazioni ma vagliando le censure articolate dalla difesa e giudicate, con motivazione non censurabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica o caratterizzata da profili di contraddittorietà, non in grado di sovvertire la decisione impugnata. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammend