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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 1977

Cassazione n. 29616/2025

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[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15850 / 20 25 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a CETRARO il 03/11/1977 avverso la sentenzadel 06/12/2024 del la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte e l’allegata nota spese presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 dicembre 2024,la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza del Tribunale di Paola in data 10 febbraio 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione,previsti dagli artt. artt. 612 - bis , 582 e 585 cod. pen. , per avere, con più azioni reiterate nel tempo e aventi il carattere dell’abitualità, consistite nel seguire [OSCURATO:PERSONA] nei suoi spostamenti, nel mina cciarla e percuoterla a causa delle precedenti querele da lei sporte, provocandole, da ultimo, le lesioni di cui al capo che segue, cagionato alla persona offesa un perdurante e grave stato di paura,ingenerando in essa un fondato timore per la propria incolumità, al punto da costringerla ad alterare le sue abitudini di vita e, in particolare, a non uscire di casa da sola, facendosi accompagnare da altre persone; fatto commesso in Cetraro dal settembre 2017 al 29gennaio 2019 (capo A), nonché, al fine di commettere il predetto reato, per averla colpita ripetutamente,al collo e alla testa, cagionandole lesioni personali consistite in una distorsione del rachide cervicale, giudicate guaribili in 7 giorni; fatto commesso in Cetraro il 31luglio 2018 (capo B).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del D ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 612-biscod. p en . e 649 c od . p roc . p en . , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 53, 58e 59,legge n. 689 del 1981, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell’istanza di applicazione delle pene sostitutivedel lavoro di pubblica utilità o del la detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Il primo motivo, con il quale la Difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato, aspecifico e articolato in maniera non autosufficiente.

Le ragioni di censura che esso sviluppa attengono a profili differenti, benché complementari.

Sotto un primo profilo, si deduce che,per una parte degli episodi oggetto dell’imputazione elevata nell’odierno procedimento,i Giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il non doversi procedere per ne bis in idem, attesa l’asserita sovrapposizione di tali condotte con quelle oggetto del procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis.

Sotto un secondo profilo, si deduce che i restanti episodi, per i quali tale sovrapposizione non ricorrerebbe,non sarebbero idonei a superare la soglia della rilevanza penale, posto che l’art. 612-biscod. pen. delinea una fattispecie abituale, che presuppone la reiterazione delle condotte tipiche, nella specie non ravvisabile.E ciò anche perché le fonti di prova dichiarativa richiamate in sentenza riguarderebbero, a un’attenta lettura, vicende in parte riferibili all’altro procedimento.

2.1. In relazione alla prima questione, va osservato che la sentenza impugnata haspiegato, a pag. 7 , c h e gl i episodi presi in considerazione nei due procedimenti erano diversi eha, pertanto, esclu so la loro sovrapposizione e, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen.

La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, definito con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola il 26 ottobre 2017 aveva riguardato condotte agite dall ’ imputato sino al marzo 2017, mentre l ’ attuale contestazione riguarda episodi che si collocano tra il settembre 2017 e il gennaio 2019.

2.1.1. Secondo la Difesa dell’imputato, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione astratta, senza considerare in concreto le condotte contestate nel primo procedimento e quelle contestate , invece, nel presente giudizio, essendosi essa limitata a rilevare che , nel primo caso , il fatto era stato contestato in maniera “ aperta ” , dal 2015 all ’ attualità, mentre l ’ odiern a contestazione era “chiusa”e compresa tr a i l settembre 2017 e i l gennaio 2019.

Secondo il ricorrente, in realtà, nel primo procedimento(n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis), conclusosi con sentenza di patteggiamento, la contestazione “aperta” per il reato di cui all ’ art. 612 -bis , primo comma, cod. pen. avrebbe compreso anche le condotte di violenza, minaccia e molestia tenute ai danni di [OSCURATO:PERSONA] fine del 2015 sino alla sentenza di primo grado, pronunciata i l 26 ottobre 2017, che aveva cristallizzato definitivamente l’imputazione.Pertanto, le condotte oggetto del presente procedimento avrebbero potuto riguardare soltanto i fatti specificati nelle 2 querele presentate dalla persona offesa, per stalking e lesioni lievissime.

La prima querela , presentat a i l 31 luglio 2018, avrebbe riguardatole lesioni lievissime commesse da Maltesequello stesso giorno, per le quali il Pubblico ministero aveva esercitato l ’ azione penale d innanzi al Giudice di pace di Cetraro.

La seconda querela, presentata il17 settembre 2018, riguardava due episodi avvenuti quel lo stesso giorno , per i quali era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], al capo A),il delitto di stalking e, a l capo B) , gli stessi fatti per i quali era già pendente il procedimento per lesioni personali lievissime n. 220/2018 R.G. -mod. 21-bis, dinnanzi al Giudice di pace di Cetraro.

Pertanto, la Difesa prospetta una violazione del divieto dibis in idem, tale da precludere al Tribunale di Paola (e alla Corte di appello) diprocedere p e r i l reato subB), ma anche per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. contestato al capo A),non potendo i fatti in questione essere valorizzati come elemento integrante la fattispecie oggetto della nuova contestazione, in conseguenza della consunzione dell’azione penale già esercitata dal Pubblico ministero in un diverso procedimento penale, pendente in qualunque stato e grado o definito.La decisione della Corte di appello avrebbe, infatti, condotto alla nuova contestazione di condotte già coperte da giudicatoe, al contempo, avrebbe considera to idonee a integrare la fattispecie di atti persecutori delle condotte successive che non avrebbero avuto rilevanza giuridica, in quanto non integranti i requisiti minimi richiesti dall’art. 612- biscod. pen.

Per la stessa ragione i l Giudice per le indagini preliminari a vrebbe rigettato la richiesta di misura cautelare personale, affermando che le lesioni personali oggetto della denuncia del 31 luglio 2018 era no precedenti ai fatti oggetto della querela per stalking del 17 settembre 2018, sicché esse riguardavano un episodio autonomo non collegato alla successiva querela, né collegabile ad altri fatti contestati nel procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, concluso con la cennatasentenza di patteggiamento.

2.1.2. Le doglianze difensive sono, tuttavia, inammissibili.

La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che l’imputazione di cui al procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, definito con la sentenza di patteggiamento in data 26 ottobre 2017, circoscriveva il perimetro temporale dei fatti commessi attraverso la locuzione « dalla fine del 2015 con condotta perdurante».

Nondimeno, coerentemente con l’orientamento secondo cui, essendo gli atti persecutori un reato abituale non permanente, la condotta deve intendersi consumata al momento della decisione soltanto in assenza di elementi da cui desumere un momento ad essa antecedente, la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, tale momento fosse collocabile prima del marzo 2017.

Ciò in quanto, nella sentenza di patteggiamento, il proscioglimento dell’imputato era stato escluso sulla base della c.n.r. n.138/1 datata 1° marzo 2017 dei Carabinieri del Comando - Stazione di Cetraro, sicché i fatti al medesimo ascritti dovevano collocarsi in una data antecedente a tale atto formale.

Ne consegue, pertanto, che mentre i fatti oggetto del procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bissi riferiscono a un arco temporale compreso tra la fine del 2015 e il febbraio 2017, quelli oggetto del presente procedimento devono essere collocati tra il settembre 2017 e il gennaio 2019, donde deve ritenersi manifestamente infondata la tesi difensiva di una loro, sia pur parziale, sovrapponibilità.

Il ricorso, in maniera peraltro poco perspicua, sembra adombrare la violazione del divieto di bis in idem sotto un ulteriore profilo, ovvero quello dell ’ esercizio dell’azione penale davanti al Giudice di pace di Cetraro per il delitto di lesioni personali lievissimeavvenuto contestualmente alla contestazione del medesimo episodio nel presente procedimento.

In proposito è,tuttavia, appena il caso di osservare come la stessa sentenza impugnata abbia dato atto che,con sentenza definitiva, il Giudice di pace aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al suddetto delitto di lesioni «essendo l’azione penale già esercitata in altro procedimento», da identificarsi proprio in quello oggetto del presente ricorso.Donde la manifesta infondatezza della relativa deduzione.

2.2. Quanto alla second a questione, la Difesa osserva che d a ll ’ istruttoria dibattimentale sarebbeemersa l’insussistenza dell’elemento oggettivo delreato di stalking, posto che le dichiarazioni della persona offesa dell ’ 11 marzo 2021 sarebbero state erroneamente ritenute riferibilial cambiamento delle abitudini di vita oggetto di contestazione del capo A),mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricollega to tale cambiamento a fatti avvenuti tra il 2015 e l ’ ottobre 2017, oggetto del procedimento penale n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, concluso con la ricordata sentenza di patteggiamento.

La teste,infatti, parlerebbe di messaggi e telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, che non farebbero parte dell’odiernocapo di imputazione e riguarderebbero fatti contestati con il procedimento 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis;mentre p er quanto attiene ai fatti oggetto del presente giudizioaffermerebbe sol tant o di avere avuto vergogna e paura dopo l ’ aggressione del luglio 2018.

E anche le minacce rivolte dall’imputato al marito della donna sarebbero relative al procedimento 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, come confermato in sede di controesame dal coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe anche riferito come i problemi psicologici della moglie fosser o iniziati con gli episodi del 2015-2017,oggetto della sentenza di patteggiamento.

Dunque,nell’elencare i fatti che concretizzerebbero l’elemento oggettivo del reato, la Corte territoriale avrebbe richiamato solo lelesioni lievissime contestate nel capo B) e uno solo dei due episodi indicati dalla persona offesa nella querela del settembre 2018.

Mentre il cambiamento delle abitudini di vita, consistito nel chiudersiin casa per vergogna e paura , pur confermat o dal marito e da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato ricondotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a lesioni volontarie lievissime .

E, secondo la Difesa,il fatto che la persona che ha subito le lesioni abbia vergogna a uscire di casa non avrebberilevanza ai fini della configurazione del reato di stalking contestato al capo A).

La sentenza presenterebbe, in proposito, un vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’evento,avendo l a Corte di appello ritenuto esistente il turbamento psicologico della vittima a partire dalla idoneità della condotta contestata a determinarlo, senza però indicaregli elementi in grado di rivelarne l’effettiva sussistenza.

2.2.1. Le argomentazioni difensive sono, però, palesemente inammissibili per difetto di autosufficienza.

Invero, le dichiarazioni dei testimoni che si assumono riferibili ai fatti oggetto del procedimento già definito con la sentenza di applicazione della pena non sono state allegate, sicché non è possibile verificare la fondatezza delle relative prospettazioni.

Peraltro, secondo quanto riportato a pag. 8 della sentenza impugnata, la relativa questione era già stata dedotta nel corso del giudizio di secondogrado e la Corte territoriale aveva ritenuto che i fatti richiamati dalla parte civile con la testimonianza resa all’udienza dell’11 marzo 2021 non fossero coperti da giudicato, ossia non fossero affatto riferibili all’arco temporale oggetto del procedimento definito con la sentenza di patteggiamento.

Tale ricostruzione -che espressamente richiamava numerose occasioni successive alla pronuncia del 26 ottobre 2017 in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito appostamenti e pedinamenti,era stata fissata «con patologica insistenza» da [OSCURATO:PERSONA] o era stata da lui colpita - non è stata avversata in maniera chiara e, come detto, autosufficiente, risolvendosi le censure difensive in una non consentita rilettura delle dichiarazioni della persona offesa e del marito, peraltro resa inverificabile dalla loro mancata allegazione.Inoltre, la circostanza che le molestie siano state collocate dalla persona offesa e dal marito di costei anche dopo l’aggressione del luglio 2018 rende evidente che si trattavadi episodi distinti da quelli oggetto del primo pronunciamento e la cui pacifica reiterazione consente di integrare la fattispecie di atti persecutorioggi contestata, tenuto conto del forte turbamento psicologico che tali condotte avevano indotto nella donna secondo quantoriferito da plurime fonti testimoniali, puntualmente richiamate dalle due sentenze di merito.

3. Il secondo motivo, con il quale il ricorso lamenta la mancata applicazione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, è infondato,atteso che la motivazione adottata, pur non esente da alcune criticità, appare comunque idonea a sorreggere adeguatamente la relativa decisione.

3.1. In argomento, va premessoche l’art. 58,legge n. 689 del 1981 (rubricato «potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive»), come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce, al primo comma,che « il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»;mentre l ’ art. 20 - bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La giurisprudenza di legittimità, già prima della ristrutturazione della disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ha affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, la qual e deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (exmultis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).E ciò vale anche per le pene sostitutive previste dalla riformadel 2022 , atteso che la disciplina introdotta nel frangente continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, in motivazione; Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, in motivazione), di modo ch e la eventuale richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del suo diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 -01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006- 01 ; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, R v. 247853 - 01 ).

Fermo restando che, come affermato dalla giurisprudenza già prima della recente riforma, l’accertamento delle condizioni per applicazione di una delle sanzioni sostitutive dellepene detentiv e brev i costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico(Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716- 01 ).

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato la scelta di non ritenere applicabili l e sanzion e sostitutiv e richiest e con la gravità delle condotte agite dall’imputato, la reiterazione delle stesse e l’assenza di pentimento successivo alla prima condanna, ritenendo che tali elementi non consentissero di esprimere un giudizio favorevole sulla resipiscenza dell’imputato né, quindi, di pervenire all’applicazione di un istituto che avrebbe natura premiale, tanto da presupporre una seria volontà dell’interessato di correggere i propri comportamenti violenti.

3.3. Secondo la Difesa, la sentenza impugnata non avrebbe indicato, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni per cui la pena sostitutiva fosse inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, né avrebbe tenuto conto dell’insussistenza di condizioni ostative, del fatto che all’imputato erano state applicate le attenuanti generiche e che, dal 2018, egli non aveva commesso ulteriori reati.

Inoltre, essa avrebbe errato nell’attribuire rilevanza a un dato, quale quello delle precedenti condanne, che non potrebbe essere considerato ex se ostativo all’applicazione delle pene sostitutive, essendo necessario che l’eventuale diniego si fondi su un giudizio concreto di pericolosità sociale o di probabile violazione delle condizioni imposte.

Nel caso di specie, la ritenuta elevata pericolosità dell’imputato sarebbe contraddetta dal fatto che il Giudice abbia determinato la sanzione in termini prossimi ai minimi edittali e abbia applicatole circostanze attenuanti generiche.

Né la Corte di appello avrebbe valutato che i precedenti ascritti all’imputato risalivano al 2017 e che i fatti per i quali si procede risalgono al 2018, ben 6 anni prima della pronuncia della sentenza impugnata.

3.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che, per un verso, non può condividersi l’assunto della Corte di appello secondo cui le pene sostitutive avrebbero natura premiale e presupporrebbero, per la loro applicazione, il pentimento dell’interessato, trattandosi di circostanze del tutto estranee al perimetro della fattispeciein parola, che ad esse non fa alcun riferimento.

E tuttavia, come detto, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-biscod. pen ., non si può prescindere , tenuto conto del richiamo ai parametri dell’art. 133 cod. pen., dal vaglio dei comportamenti dell ’ imputato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati, che assumono rilevanza in vista della valutazione prognostica richiesta dall’art. 58,legge n. 689 del 1981 per l’applicazione delle penesostitu t ive.

Tale vaglio, infatti, non può prescindere dal percorso di vita dall’interessato, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sull’idoneità delle sanzioni sostitutive brevia realizzare il duplice obiettivo della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati;e nel caso di specie, esso è stato compiuto dalla Corte di merito attraverso il riferimento, logicamente congruo, al fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere riportato una prima condanna per il medesimo reato, aveva reiterato la condotta criminosa, con ciò dimostrando l’inidoneità in chiave special-preventiva della precedente sentenza, giungendo, sulla base di ciò, a formulare una prognosi negativa.

Una valutazione che, implicando undoppio giudizio prognostic o circa, da un lato, la concreta idoneità della pena sostitutiva a conseguire l ’ obiettivo della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e circa, dall ’ altro lato, la capacità del sottoposto di adempiere le prescrizioni impostegli, si sottrae, siccome logicamente motivata, alla possibilità dicensura nel giudizio di cassazione (v.

Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024 , Avram , Rv. 286449 – 01).

Donde, conclusivamente, l ’ infondatezza delle doglianze difensive formulate sul punto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4.1. Inoltre, l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto -in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata -dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, exart. 2, d.m. n. 55 del2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile.

4.2. Ai sensi dell ’ art. 52 , d.lgs. n. 196 del 20 03 , i n caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalit à e gli altri dati identificativi delle parti,in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15850 / 20 25 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a CETRARO il 03/11/1977 avverso la sentenzadel 06/12/2024 del la [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte e l’allegata nota spese presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 dicembre 2024,la Corte di appello di Catanzaro ha confermatola sentenza del Tribunale di Paola in data 10 febbraio 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, dei reati, unificati dal vincolo della continuazione,previsti dagli artt. artt. 612 - bis , 582 e 585 cod. pen. , per avere, con più azioni reiterate nel tempo e aventi il carattere dell’abitualità, consistite nel seguire [OSCURATO:PERSONA] nei suoi spostamenti, nel mina cciarla e percuoterla a causa delle precedenti querele da lei sporte, provocandole, da ultimo, le lesioni di cui al capo che segue, cagionato alla persona offesa un perdurante e grave stato di paura,ingenerando in essa un fondato timore per la propria incolumità, al punto da costringerla ad alterare le sue abitudini di vita e, in particolare, a non uscire di casa da sola, facendosi accompagnare da altre persone; fatto commesso in Cetraro dal settembre 2017 al 29gennaio 2019 (capo A), nonché, al fine di commettere il predetto reato, per averla colpita ripetutamente,al collo e alla testa, cagionandole lesioni personali consistite in una distorsione del rachide cervicale, giudicate guaribili in 7 giorni; fatto commesso in Cetraro il 31luglio 2018 (capo B). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del D ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 612-biscod. p en . e 649 c od . p roc . p en . , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 53, 58e 59,legge n. 689 del 1981, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell’istanza di applicazione delle pene sostitutivedel lavoro di pubblica utilità o del la detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Il primo motivo, con il quale la Difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. e alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, è manifestamente infondato, aspecifico e articolato in maniera non autosufficiente. Le ragioni di censura che esso sviluppa attengono a profili differenti, benché complementari. Sotto un primo profilo, si deduce che,per una parte degli episodi oggetto dell’imputazione elevata nell’odierno procedimento,i Giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare il non doversi procedere per ne bis in idem, attesa l’asserita sovrapposizione di tali condotte con quelle oggetto del procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis. Sotto un secondo profilo, si deduce che i restanti episodi, per i quali tale sovrapposizione non ricorrerebbe,non sarebbero idonei a superare la soglia della rilevanza penale, posto che l’art. 612-biscod. pen. delinea una fattispecie abituale, che presuppone la reiterazione delle condotte tipiche, nella specie non ravvisabile.E ciò anche perché le fonti di prova dichiarativa richiamate in sentenza riguarderebbero, a un’attenta lettura, vicende in parte riferibili all’altro procedimento. 2.1. In relazione alla prima questione, va osservato che la sentenza impugnata haspiegato, a pag. 7 , c h e gl i episodi presi in considerazione nei due procedimenti erano diversi eha, pertanto, esclu so la loro sovrapposizione e, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, definito con la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola il 26 ottobre 2017 aveva riguardato condotte agite dall ’ imputato sino al marzo 2017, mentre l ’ attuale contestazione riguarda episodi che si collocano tra il settembre 2017 e il gennaio 2019. 2.1.1. Secondo la Difesa dell’imputato, tuttavia, la Corte territoriale avrebbe compiuto una valutazione astratta, senza considerare in concreto le condotte contestate nel primo procedimento e quelle contestate , invece, nel presente giudizio, essendosi essa limitata a rilevare che , nel primo caso , il fatto era stato contestato in maniera “ aperta ” , dal 2015 all ’ attualità, mentre l ’ odiern a contestazione era “chiusa”e compresa tr a i l settembre 2017 e i l gennaio 2019. Secondo il ricorrente, in realtà, nel primo procedimento(n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis), conclusosi con sentenza di patteggiamento, la contestazione “aperta” per il reato di cui all ’ art. 612 -bis , primo comma, cod. pen. avrebbe compreso anche le condotte di violenza, minaccia e molestia tenute ai danni di [OSCURATO:PERSONA] fine del 2015 sino alla sentenza di primo grado, pronunciata i l 26 ottobre 2017, che aveva cristallizzato definitivamente l’imputazione.Pertanto, le condotte oggetto del presente procedimento avrebbero potuto riguardare soltanto i fatti specificati nelle 2 querele presentate dalla persona offesa, per stalking e lesioni lievissime. La prima querela , presentat a i l 31 luglio 2018, avrebbe riguardatole lesioni lievissime commesse da Maltesequello stesso giorno, per le quali il Pubblico ministero aveva esercitato l ’ azione penale d innanzi al Giudice di pace di Cetraro. La seconda querela, presentata il17 settembre 2018, riguardava due episodi avvenuti quel lo stesso giorno , per i quali era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA], al capo A),il delitto di stalking e, a l capo B) , gli stessi fatti per i quali era già pendente il procedimento per lesioni personali lievissime n. 220/2018 R.G. -mod. 21-bis, dinnanzi al Giudice di pace di Cetraro. Pertanto, la Difesa prospetta una violazione del divieto dibis in idem, tale da precludere al Tribunale di Paola (e alla Corte di appello) diprocedere p e r i l reato subB), ma anche per il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. contestato al capo A),non potendo i fatti in questione essere valorizzati come elemento integrante la fattispecie oggetto della nuova contestazione, in conseguenza della consunzione dell’azione penale già esercitata dal Pubblico ministero in un diverso procedimento penale, pendente in qualunque stato e grado o definito.La decisione della Corte di appello avrebbe, infatti, condotto alla nuova contestazione di condotte già coperte da giudicatoe, al contempo, avrebbe considera to idonee a integrare la fattispecie di atti persecutori delle condotte successive che non avrebbero avuto rilevanza giuridica, in quanto non integranti i requisiti minimi richiesti dall’art. 612- biscod. pen. Per la stessa ragione i l Giudice per le indagini preliminari a vrebbe rigettato la richiesta di misura cautelare personale, affermando che le lesioni personali oggetto della denuncia del 31 luglio 2018 era no precedenti ai fatti oggetto della querela per stalking del 17 settembre 2018, sicché esse riguardavano un episodio autonomo non collegato alla successiva querela, né collegabile ad altri fatti contestati nel procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, concluso con la cennatasentenza di patteggiamento. 2.1.2. Le doglianze difensive sono, tuttavia, inammissibili. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che l’imputazione di cui al procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, definito con la sentenza di patteggiamento in data 26 ottobre 2017, circoscriveva il perimetro temporale dei fatti commessi attraverso la locuzione « dalla fine del 2015 con condotta perdurante». Nondimeno, coerentemente con l’orientamento secondo cui, essendo gli atti persecutori un reato abituale non permanente, la condotta deve intendersi consumata al momento della decisione soltanto in assenza di elementi da cui desumere un momento ad essa antecedente, la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, tale momento fosse collocabile prima del marzo 2017. Ciò in quanto, nella sentenza di patteggiamento, il proscioglimento dell’imputato era stato escluso sulla base della c.n.r. n.138/1 datata 1° marzo 2017 dei Carabinieri del Comando - Stazione di Cetraro, sicché i fatti al medesimo ascritti dovevano collocarsi in una data antecedente a tale atto formale. Ne consegue, pertanto, che mentre i fatti oggetto del procedimento n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bissi riferiscono a un arco temporale compreso tra la fine del 2015 e il febbraio 2017, quelli oggetto del presente procedimento devono essere collocati tra il settembre 2017 e il gennaio 2019, donde deve ritenersi manifestamente infondata la tesi difensiva di una loro, sia pur parziale, sovrapponibilità. Il ricorso, in maniera peraltro poco perspicua, sembra adombrare la violazione del divieto di bis in idem sotto un ulteriore profilo, ovvero quello dell ’ esercizio dell’azione penale davanti al Giudice di pace di Cetraro per il delitto di lesioni personali lievissimeavvenuto contestualmente alla contestazione del medesimo episodio nel presente procedimento. In proposito è,tuttavia, appena il caso di osservare come la stessa sentenza impugnata abbia dato atto che,con sentenza definitiva, il Giudice di pace aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine al suddetto delitto di lesioni «essendo l’azione penale già esercitata in altro procedimento», da identificarsi proprio in quello oggetto del presente ricorso.Donde la manifesta infondatezza della relativa deduzione. 2.2. Quanto alla second a questione, la Difesa osserva che d a ll ’ istruttoria dibattimentale sarebbeemersa l’insussistenza dell’elemento oggettivo delreato di stalking, posto che le dichiarazioni della persona offesa dell ’ 11 marzo 2021 sarebbero state erroneamente ritenute riferibilial cambiamento delle abitudini di vita oggetto di contestazione del capo A),mentre la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricollega to tale cambiamento a fatti avvenuti tra il 2015 e l ’ ottobre 2017, oggetto del procedimento penale n. 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, concluso con la ricordata sentenza di patteggiamento. La teste,infatti, parlerebbe di messaggi e telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, che non farebbero parte dell’odiernocapo di imputazione e riguarderebbero fatti contestati con il procedimento 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis;mentre p er quanto attiene ai fatti oggetto del presente giudizioaffermerebbe sol tant o di avere avuto vergogna e paura dopo l ’ aggressione del luglio 2018. E anche le minacce rivolte dall’imputato al marito della donna sarebbero relative al procedimento 390/2017 R.G.N.R. mod. 21-bis, come confermato in sede di controesame dal coniuge della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe anche riferito come i problemi psicologici della moglie fosser o iniziati con gli episodi del 2015-2017,oggetto della sentenza di patteggiamento. Dunque,nell’elencare i fatti che concretizzerebbero l’elemento oggettivo del reato, la Corte territoriale avrebbe richiamato solo lelesioni lievissime contestate nel capo B) e uno solo dei due episodi indicati dalla persona offesa nella querela del settembre 2018. Mentre il cambiamento delle abitudini di vita, consistito nel chiudersiin casa per vergogna e paura , pur confermat o dal marito e da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato ricondotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a lesioni volontarie lievissime . E, secondo la Difesa,il fatto che la persona che ha subito le lesioni abbia vergogna a uscire di casa non avrebberilevanza ai fini della configurazione del reato di stalking contestato al capo A). La sentenza presenterebbe, in proposito, un vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell’evento,avendo l a Corte di appello ritenuto esistente il turbamento psicologico della vittima a partire dalla idoneità della condotta contestata a determinarlo, senza però indicaregli elementi in grado di rivelarne l’effettiva sussistenza. 2.2.1. Le argomentazioni difensive sono, però, palesemente inammissibili per difetto di autosufficienza. Invero, le dichiarazioni dei testimoni che si assumono riferibili ai fatti oggetto del procedimento già definito con la sentenza di applicazione della pena non sono state allegate, sicché non è possibile verificare la fondatezza delle relative prospettazioni. Peraltro, secondo quanto riportato a pag. 8 della sentenza impugnata, la relativa questione era già stata dedotta nel corso del giudizio di secondogrado e la Corte territoriale aveva ritenuto che i fatti richiamati dalla parte civile con la testimonianza resa all’udienza dell’11 marzo 2021 non fossero coperti da giudicato, ossia non fossero affatto riferibili all’arco temporale oggetto del procedimento definito con la sentenza di patteggiamento. Tale ricostruzione -che espressamente richiamava numerose occasioni successive alla pronuncia del 26 ottobre 2017 in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva subito appostamenti e pedinamenti,era stata fissata «con patologica insistenza» da [OSCURATO:PERSONA] o era stata da lui colpita - non è stata avversata in maniera chiara e, come detto, autosufficiente, risolvendosi le censure difensive in una non consentita rilettura delle dichiarazioni della persona offesa e del marito, peraltro resa inverificabile dalla loro mancata allegazione.Inoltre, la circostanza che le molestie siano state collocate dalla persona offesa e dal marito di costei anche dopo l’aggressione del luglio 2018 rende evidente che si trattavadi episodi distinti da quelli oggetto del primo pronunciamento e la cui pacifica reiterazione consente di integrare la fattispecie di atti persecutorioggi contestata, tenuto conto del forte turbamento psicologico che tali condotte avevano indotto nella donna secondo quantoriferito da plurime fonti testimoniali, puntualmente richiamate dalle due sentenze di merito. 3. Il secondo motivo, con il quale il ricorso lamenta la mancata applicazione delle pene sostitutive del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, è infondato,atteso che la motivazione adottata, pur non esente da alcune criticità, appare comunque idonea a sorreggere adeguatamente la relativa decisione. 3.1. In argomento, va premessoche l’art. 58,legge n. 689 del 1981 (rubricato «potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive»), come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce, al primo comma,che « il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»;mentre l ’ art. 20 - bis cod. pen., aggiunto dal d.lgs. n. 150 del 2022, indica espressamente che le pene sostitutive sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La giurisprudenza di legittimità, già prima della ristrutturazione della disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ha affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, la qual e deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (exmultis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01).E ciò vale anche per le pene sostitutive previste dalla riformadel 2022 , atteso che la disciplina introdotta nel frangente continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, in motivazione; Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, in motivazione), di modo ch e la eventuale richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del suo diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 -01; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006- 01 ; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, R v. 247853 - 01 ). Fermo restando che, come affermato dalla giurisprudenza già prima della recente riforma, l’accertamento delle condizioni per applicazione di una delle sanzioni sostitutive dellepene detentiv e brev i costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico(Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716- 01 ). 3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha motivato la scelta di non ritenere applicabili l e sanzion e sostitutiv e richiest e con la gravità delle condotte agite dall’imputato, la reiterazione delle stesse e l’assenza di pentimento successivo alla prima condanna, ritenendo che tali elementi non consentissero di esprimere un giudizio favorevole sulla resipiscenza dell’imputato né, quindi, di pervenire all’applicazione di un istituto che avrebbe natura premiale, tanto da presupporre una seria volontà dell’interessato di correggere i propri comportamenti violenti. 3.3. Secondo la Difesa, la sentenza impugnata non avrebbe indicato, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni per cui la pena sostitutiva fosse inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, né avrebbe tenuto conto dell’insussistenza di condizioni ostative, del fatto che all’imputato erano state applicate le attenuanti generiche e che, dal 2018, egli non aveva commesso ulteriori reati. Inoltre, essa avrebbe errato nell’attribuire rilevanza a un dato, quale quello delle precedenti condanne, che non potrebbe essere considerato ex se ostativo all’applicazione delle pene sostitutive, essendo necessario che l’eventuale diniego si fondi su un giudizio concreto di pericolosità sociale o di probabile violazione delle condizioni imposte. Nel caso di specie, la ritenuta elevata pericolosità dell’imputato sarebbe contraddetta dal fatto che il Giudice abbia determinato la sanzione in termini prossimi ai minimi edittali e abbia applicatole circostanze attenuanti generiche. Né la Corte di appello avrebbe valutato che i precedenti ascritti all’imputato risalivano al 2017 e che i fatti per i quali si procede risalgono al 2018, ben 6 anni prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3.4. Tanto premesso, osserva il Collegio che, per un verso, non può condividersi l’assunto della Corte di appello secondo cui le pene sostitutive avrebbero natura premiale e presupporrebbero, per la loro applicazione, il pentimento dell’interessato, trattandosi di circostanze del tutto estranee al perimetro della fattispeciein parola, che ad esse non fa alcun riferimento. E tuttavia, come detto, ai fini della concessione delle pene sostitutive previste dall’art. 20-biscod. pen ., non si può prescindere , tenuto conto del richiamo ai parametri dell’art. 133 cod. pen., dal vaglio dei comportamenti dell ’ imputato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati, che assumono rilevanza in vista della valutazione prognostica richiesta dall’art. 58,legge n. 689 del 1981 per l’applicazione delle penesostitu t ive. Tale vaglio, infatti, non può prescindere dal percorso di vita dall’interessato, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sull’idoneità delle sanzioni sostitutive brevia realizzare il duplice obiettivo della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati;e nel caso di specie, esso è stato compiuto dalla Corte di merito attraverso il riferimento, logicamente congruo, al fatto che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere riportato una prima condanna per il medesimo reato, aveva reiterato la condotta criminosa, con ciò dimostrando l’inidoneità in chiave special-preventiva della precedente sentenza, giungendo, sulla base di ciò, a formulare una prognosi negativa. Una valutazione che, implicando undoppio giudizio prognostic o circa, da un lato, la concreta idoneità della pena sostitutiva a conseguire l ’ obiettivo della rieducazione del condannato e della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e circa, dall ’ altro lato, la capacità del sottoposto di adempiere le prescrizioni impostegli, si sottrae, siccome logicamente motivata, alla possibilità dicensura nel giudizio di cassazione (v. Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024 , Avram , Rv. 286449 – 01). Donde, conclusivamente, l ’ infondatezza delle doglianze difensive formulate sul punto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Inoltre, l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che devono essere liquidate in complessivi 3.600 euro, ai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto -in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata -dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessori di legge, costituiti, exart. 2, d.m. n. 55 del2014, dalle spese forfettarie, da calcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassa previdenziale, da computarsi sull’imponibile. 4.2. Ai sensi dell ’ art. 52 , d.lgs. n. 196 del 20 03 , i n caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalit à e gli altri dati identificativi delle parti,in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutene
Sentenza Cassazione n. 29616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris