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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41636/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, che contesta la logicità e la congruenza (rispetto ai risultati delle prove) della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è generico, vuoi perché indeterminato (giacché non indica alcun elemento probatorio, dotato di decisività, in grado di disarticolare l'impianto motivazionale censurato), vuoi perché privo di specificità, in quanto meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti completi e congrui (si veda, in particolare, pag. 2, ultimi tre capoversi, della sentenza impugnata, in cui si è dato atto della pacifica consapevolezza dell'imputato di fruire di energia elettrica abusivamente captata tramite il collegamento, pur da altri realizzato, alla rete di adduzione) dal giudice di merito, il quale ha fatto altresì retta applicazione dei principi di diritto enunciati nella materia sottoposta a scrutinio (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv.261745 in materia di configurazione financ:he dell'aggravante della violenza sulla cosa, in presenza di un abusivo collegamento da altri realizzato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo, che contesta la logicità e la congruenza (rispetto ai risultati delle prove) della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, è generico, vuoi perché indeterminato (giacché non indica alcun elemento probatorio, dotato di decisività, in grado di disarticolare l'impianto motivazionale censurato), vuoi perché privo di specificità, in quanto meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti completi e congrui (si veda, in particolare, pag. 2, ultimi tre capoversi, della sentenza impugnata, in cui si è dato atto della pacifica consapevolezza dell'imputato di fruire di energia elettrica abusivamente captata tramite il collegamento, pur da altri realizzato, alla rete di adduzione) dal giudice di merito, il quale ha fatto altresì retta applicazione dei principi di diritto enunciati nella materia sottoposta a scrutinio (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Rv. 278438; Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rv.261745 in materia di configurazione financ:he dell'aggravante della violenza sulla cosa, in presenza di un abusivo collegamento da altri realizzato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 41636/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris