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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34636/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13099-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], residente a CASTELSILANO (KR), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 114; - intimato - 7/z ÌLI/ avverso la sentenza n. 3049/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C:HIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A, I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2005; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Crotone che, con sentenza n. 998/2/17, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3049/2020, depositata il 16/11/2020 dichiarò l'appello inammissibile per tardività; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 53 co. 2 D.Igs. 546/92 in combinato disposto con l'art. 22 algs n. 546/92, dell'art.156 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l'appello tardivo, avendo "erroneamente ritenuto inidonea a provare la tempestiva presentazione dell'atto di appello per la notifica la documentazione prodotta dall'Ufficio e cioè ritenuto che la distinta delle Poste fosse inidonea a certificare il tempestivo 4/L Ric. 2021 n. 13099 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- deposito dell'atto di appello presso l'Ufficio postale" (cfr. ivi, terzultimo cpv.); che il motivo è manifestamente fondato; che risulta dalla distinta predisposta dall'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Crotone (riprodotta, ai fini della specificità del motivo, alla p. 6 del ricorso) che effettivamente le Poste italiane di [OSCURATO:PERSONA] ebbero a ricevere, in data 16.5.2018 (termine ultimo per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 998/2/2017 dela C.T.P. di Crotone, depositata il 16.11.2017) e secondo le indicazioni recate in detta distinta„ la raccomandata n. 78687811231-8, contenente l'appello relativo al giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA]; che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca - come nella specie - il timbro postale (cfr. p. 6 del ricorso, timbro apposto trasversalmente in calce alla pagina riprodotta), è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 Ric. 2021 n. 13099 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- del 2000 e n. 520 del 2002) (così Cass., Sez. 6-5, 4.1.2018, n. 123, Rv. 652534-01); che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R. la quale (cfr. terzultimo cpv. della motivazione) ha ritenuto, al contrario, intempestivo il gravame proposto dall'Ufficio, versandosi in presenza di "un semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe avvenuta la spedizione il 16/05/2018, privo però della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione delle Poste italiane, quindi, di per sé non idoneo a provare che in quella data l'appello fosse stato depositato per la spedizione presso l'[OSCURATO:PERSONA]"; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa cqmposizione, affinché riesamini e decida la controversia, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13099-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], residente a CASTELSILANO (KR), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 114; - intimato - 7/z ÌLI/ avverso la sentenza n. 3049/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] C:HIESI; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A, I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all'anno di imposta 2005; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Crotone che, con sentenza n. 998/2/17, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3049/2020, depositata il 16/11/2020 dichiarò l'appello inammissibile per tardività; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione dell'art. 53 co. 2 D.Igs. 546/92 in combinato disposto con l'art. 22 algs n. 546/92, dell'art.156 c.p.c." (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l'appello tardivo, avendo "erroneamente ritenuto inidonea a provare la tempestiva presentazione dell'atto di appello per la notifica la documentazione prodotta dall'Ufficio e cioè ritenuto che la distinta delle Poste fosse inidonea a certificare il tempestivo 4/L Ric. 2021 n. 13099 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- deposito dell'atto di appello presso l'Ufficio postale" (cfr. ivi, terzultimo cpv.); che il motivo è manifestamente fondato; che risulta dalla distinta predisposta dall'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Crotone (riprodotta, ai fini della specificità del motivo, alla p. 6 del ricorso) che effettivamente le Poste italiane di [OSCURATO:PERSONA] ebbero a ricevere, in data 16.5.2018 (termine ultimo per la proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 998/2/2017 dela C.T.P. di Crotone, depositata il 16.11.2017) e secondo le indicazioni recate in detta distinta„ la raccomandata n. 78687811231-8, contenente l'appello relativo al giudizio intentato da [OSCURATO:PERSONA]; che nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca - come nella specie - il timbro postale (cfr. p. 6 del ricorso, timbro apposto trasversalmente in calce alla pagina riprodotta), è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 Ric. 2021 n. 13099 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- del 2000 e n. 520 del 2002) (così Cass., Sez. 6-5, 4.1.2018, n. 123, Rv. 652534-01); che tale principio è stato disatteso dalla C.T.R. la quale (cfr. terzultimo cpv. della motivazione) ha ritenuto, al contrario, intempestivo il gravame proposto dall'Ufficio, versandosi in presenza di "un semplice foglio formato dalla stessa Agenzia delle Entrate, da cui risulterebbe avvenuta la spedizione il 16/05/2018, privo però della indicazione e della sottoscrizione del referente dell'accettazione delle Poste italiane, quindi, di per sé non idoneo a provare che in quella data l'appello fosse stato depositato per la spedizione presso l'[OSCURATO:PERSONA]"; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa cqmposizione, affinché riesamini e decida la controversia, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera d
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