CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 39758/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/04/2024 del GIUDICE per l'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di SIENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa dell'imputato propone ricorso avverso il decreto pronunciato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Siena 1'8 Aprile 2024 con cui veniva disposto il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di autoriciclaggio. L'impugnazione, si legge nel ricorso, viene promossa per abnormità del provvedimento essendo mancato l'accertamento incidentale della configurazione astratta del delitto presupposto. Tale carenza produce una inammissibile e inutile regressione del processo, per l'impossibilità di proseguirlo non risultando compiuta la inevitabile fase anteriore del )( procedimento e quindi non soddisfatta la condizione necessaria senza la quale non è consentito dalla legge passare alla fase successiva, relativa al giudizio sul delitto di autoriciclaggio. Ne risulta un caso di sviamento del potere in grado di violare la legalità della sequela procedimentale che comporta la deroga al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, consentendo il ricorso per abnormità funzionale in quanto il decreto che dispone il giudizio è stato emesso al di fuori delle ipotesi previste. Si è così generata una nullità che sarebbe rilevabile unicamente dal tribunale collegiale con le questioni preliminari e in conseguenza della quale il procedimento dovrebbe inevitabilmente regredire al pubblico ministero. Da ciò la prospettica regressione del procedimento che giustifica l'abnormità del decreto che dispone il rinvio a giudizio. 2. Con memoria inviata via mail ha formulato le conclusioni l'[OSCURATO:PERSONA] chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria ex art. 585, comma 4, c.p.p., chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, si vede in ipotesi di abnormità funzionale (questa la categoria evocata nel ricorso -pg.4) nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, situazione non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 - 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv.2:17244-01). Nel caso concreto, nulla di tutto questo accade. Infatti, le ragioni di doglianza elencate nell'atto di impugnazione (mancata individuazione del reato presupposto del riciclaggio di cui è accusato l'imputato; mancata indicazione dello stesso nel capo di imputazione, con conseguente genericità dello stesso) costituiscono eventualmente cause di nullità che possono (debbono) essere fatte valere innanzi al giudice del dibattimento cui il processo, secondo l'ordine naturale delle cose, è destinato a sfociare proprio in virtù di quel provvedimento che viene in questa sede cont stato; ma l'atto asseritamente abnorme non risulta emesso in violazione dei poteri-doveri ~meni del giudice a quo. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.O.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Cos: deciso in Roma, 17 settembre 2024 Il C nsiglier relatore [OSCURATO:PERSONA] FrarIcesco F orit Sergi ltrani ), [OSCURATO:PERSONA]