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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16224/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. promosso dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto emesso, in data 10.3.2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede e ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della somma di complessivi euro 6.277.313,25 per [OSCURATO:PERSONA] (di cui euro 150.000 in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), indagata, in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. e di beneficiaria personale delle condotte delittuose, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1,

I. fall. in relazione agli artt. 216 comma primo e 219 comma primo e secondo n. 1)1. fall.

1.1. La misura cautelare reale in questione è stata disposta nell'ambito delle indagini preliminari aventi ad oggetto, con riferimento a più soggetti, tra cui la ricorrente, la contestazione dei reati di cui al capo 1 lett. b) e al capo 1 lett. d) dell'incolpazione provvisoria, relativi al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 15.5.2018, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:SOCIETA]. - .

Si assume, secondo la contestazione provvisoria del citato capo b), come recepita nell'ordinanza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA], in concorso con gli altri coindagati, abbia distratto la somma complessiva di euro 2.661.313,25 (trattasi di somme prelevate dal c/c intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. e pervenute sul c/c n. 2592 presso BPM, agenzia di Magenta, intestato alla ricorrente).

Quanto al capo d), si assume che vi sarebbero stati svariati episodi di depauperamento del patrimonio sociale della fallita mediante un meccanismo caratterizzato da plurime cessioni a catena e dall'apparente finalità di finanziamento che nascondeva, invece, il drenaggio di risorse ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci e degli amministratori.

In particolare, dalle indagini svolte dal consulente tecnico e dal p.m., secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, si evince come, a partire dall'anno 2006, la fallita abbia finanziato, apparentemente, senza alcun accordo scritto, la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo di euro 25.850.000,00 (dovuto per euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi e per 21.350.000 a titolo di finanziamenti), mai rimborsato alla fallita.

A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito la somma distratta alle controllate Triuno, Tritre, Triquattro e [OSCURATO:SOCIETA], società da ricondurre ai vari rami della famiglia degli indagati (famiglia Trifone).

Nello specifico, dei 6.462.500,00 euro destinati, a titolo di prestito, alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., euro 3.466.000,00 sono stati trasferiti sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], euro 300.000,00 sul conto di [OSCURATO:PERSONA], euro 150.000,00 sul conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed euro 334.000,00 sono stati trasferiti su c/c intestato a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]).

Mentre il G.i.p. aveva solamente ricostruito e accertato i flussi monetari dalla STF alla controllante e da quest'ultima alle altre società quali fatti qualificanti la distrazione, ritenendo, però, che la mancanza di precisi riferimenti temporali impedisse di affermare il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, nonchè escluso la sussistenza del periculum in mora data la durata delle condotte, la loro risalenza nel tempo, la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento agli indagati, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus in ordine sia alle distrazioni contestate che al profitto derivato dalle stesse, oltre che, come si dirà nel paragrafo successivo, del periculum in mora.

Invero, la circostanza che il profitto in questione è costituito dal denaro e che vi è stato l'aumento del patrimonio dei correi in virtù dei versamenti effettuati dalle altre società sui conti correnti intestati (o cointestati) ai soci-amministratori depone per la configurazione del profitto illecito per un valore corrispondente al quantum del denaro refluito sui detti conti; sicché deve ritenersi dimostrata, secondo il Tribunale, la percezione illegittima delle somme di denaro e giustificata l'apprensione delle stesse per via diretta, trattandosi appunto di denaro ovvero di bene fungibile (e ciò di là del nesso di stretta pertinenzialità in considerazione della natura del bene distratto).

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza evidenziando la spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati esplicatasi mediante numerose e ramificate modalità che è stato possibile ricostruire solo per percorsi "tracciabili", modalità che rendono immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato.

2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre per cassazione l'indagata, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310 e 322 bis del codice di rito, per violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", per avere, il Tribunale deciso senza attenersi ai motivi, peraltro generici, posti dal Pubblico ministero, operando una vera e propria attività investigativa non svolta dal Pm.

Il Tribunale ha in ogni caso argomentato la sua decisione apoditticamente, senza un vaglio critico di quella del G.i.p. in relazione ai punti che avevano imposto il rigetto: così in particolare in riferimento all'indeterminatezza del dato temporale cui riferire i flussi monetari individuati, alla mancata identificazione certa degli indagati che ne avrebbero beneficiato e alla sussistenza del periculum in mora.

In relazione a quest'ultimo, il Tribunale si limita, motivando apparentemente, a un generico riferimento alla complessiva ricostruzione operata dal consulente tecnico, e, non considerando il punto non impugnato da parte del p.m. quanto alle ragioni di diritto, non ritiene intervenuto il giudicato cautelare.

2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione offerta in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti mancante, o meramente apparente, e la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b), in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1) L. fall..

Nello specifico, ci si duole della mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte del singolo, elemento imprescindibile ai finì dell'applicazione del sequestro, laddove il Tribunale si limita alla condivisione delle argomentazioni del p.m., ed in parte del G.i.p.; ed invero le condotte distrattive sono indicate solo nella loro genericità, né risulta accertato il nesso di pertinenzialità tra la somma da sequestrare e la specifica condotta delittuosa in modo tale da individuare con certezza l'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel reato.

In particolare, si rileva la mancata considerazione della specifica posizione - non accertata né dal p.m., né dal Tribunale - della ricorrente che risulta indagata solo per essere stata la moglie di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, già amministratore per diversi anni della fallita società, laddove la ricorrente non ha mai ricoperto né alcun ruolo all'interno della società fallita o delle altre società, né un ruolo di gestione o di amministratore di fatto; indi la stessa è chiamata a risponde dei reati a lei ascritti per una sorta di "concorso parentale". 2.3.Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., e la nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere la motivazione offerta mancante o meramente apparente, e la violazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen.; si lamenta la mancata verifica del periculum in mora pur versandosi nell'ipotesi della confisca facoltativa.

Si censura la verifica del requisito del periculum, operata dal Tribunale solo con riferimento alla ricostruzione delle condotte contestate, mediante richiamo ai capi d'imputazione e alla consulenza tecnica, eludendo la necessità di rendere una vera motivazione sul punto e senza confrontarsi con quanto già argomentato in proposito dal G.i.p.

In particolare, la ricorrente evidenzia, alla luce della recente giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di legittimità, che nella confisca facoltativa, a differenza di quanto può avvenire in quella obbligatoria, il periculum riferito all'oggetto del sequestro non può essere presunto sulla scorta della mera confiscabilità dello stesso all'esito del giudizio di merito; e si duole quindi della apparenza della motivazione in quanto priva di un'analisi specifica in relazione alla posizione di ogni singolo indagato, evidenziando come essa, relativamente al proprio caso, non abbia peraltro tenuto conto della sua posizione di ottantenne, vedova, estranea alla gestione dell'azienda e che vive con proprie risorse finanziarie; circostanze che conducono alla non identificabilità in concreto del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. 2.4.Con il quarto motivo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., eccependo la nullità dell'ordinanza in relazione alla violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., Si denuncia la mancata dimostrazione dell'effettivo beneficio in capo ai singoli indagati poiché il Tribunale si sofferma solo sul transito del denaro sui vari conti correnti e sulla consequenziale disponibilità dello stesso da parte degli intestatari, senza considerare che le somme attualmente poste sotto sequestro non avevano nulla a che fare con le condotte descritte dal consulente del p.m. e che i conti correnti sui quali giacevano tali somme erano pressoché vuoti al momento del fallimento: difetta, pertanto, la prova del nesso di pertinenzialità per quelle somme di denaro entrate nel patrimonio dell'indagato in un momento diverso dalla commissione o dall'accertamento del reato.

Nella vicenda in esame, su almeno uno dei conti sottoposti a sequestro nei confronti della ricorrente giacevano somme estranee ai fatti contestati: così come illustrato con memoria depositata il 14.06.2021, non considerata dal Tribunale, il conto corrente Allianz n. 793489, oggetto del sequestro con i relativi fondi, è stato aperto ad hoc, in data 15.12.2020, al fine di consentire il versamento del corrispettivo di una vendita intervenuta nel dicembre 2020 di un immobile edificato nella prima metà degli anni '80, sicché tale somma non poteva essere oggetto di sequestro in quanto non costituente neppure indirettamente profitto delle condotte contestate stante l'impossibilità di confusione di essa col patrimonio pregresso. 2.5.11 quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità richiamato dall'art. 275 cod. proc. pen. per mancanza totale di motivazione sul punto.

Il sequestro in questione, che dispone il blocco dei conti correnti, ha come unico effetto la sanzione degli indagati, tra cui la ricorrente, del tutto estranea alle società coinvolte e titolare di una somma di denaro derivante da titolo certamente lecito acquisito in un momento temporalmente scollegato da qualsivoglia precedente introito di profitto illecito; ella ciò nondimeno è stata privata della propria libertà di iniziativa economica, lasciata senza la possibilità di pagare le bollette delle utenze domestiche, domiciliate sul conto corrente. 2.6.Con il sesto e ultimo motivo si prospetta il vizio di cui ai sensi dell'art. 606, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 322 bis, comma 2, 5 e 310 cod. proc. pen., in merito all'immediata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame.

Il ricorrente lamenta il mancato adeguamento del Tribunale al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, considerato costituzionalmente orientato e conforme a quello della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui in materia di misure cautelari reali debbano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. e, nel caso specifico, il comma terzo dell'art. 310, secondo cui gli effetti della decisione che accoglie l'appello sono sospesi sino a che detta pronuncia diventa definitiva dal momento che, seppure trattasi di cautela reale, anche questa incide pesantemente sui diritti costituzionali, con effetti devastanti sulla persona. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la difesa, denunciando la violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", per avere, il Tribunale deciso senza attenersi ai motivi posti dal p.m., ritenuti peraltro generici dal ricorrente, di fatto non si confronta né con l'impugnazione proposta, né con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla cognizione del giudice di appello in materia di provvedimenti cautelari reali.

Ed invero, è stato più volte affermato in sede di legittimità il principio di diritto secondo cui, nel giudizio disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al Tribunale ha effetto devolutivo, effetto, che è da intendersi non in senso riduttivo e meccanicistico, bensì attributivo al giudice dei gravame, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, della piena cognizione di ogni aspetto relativo alle condizioni di applicabilità e ai presupposti del sequestro (il fumus commissi delicti e il periculum in mora), potendo, in tal senso, porre rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione del provvedimento originario (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 - 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa); si è altresì precisato, sempre nell'ambito di tale impostazione interpretativa, puntualizzata sotto altro angolo visuale, che in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e al., Rv. 254392 - 01; fermo restando, in sede di appello relativo a provvedimenti de libertate, il principio della domanda che preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione cautelare ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste con il promuovimento dell'azione, v., per tutte, Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, Rv. 260253 - 01).

Nel caso in esame, come si vedrà in seguito esaminando i successivi motivi di ricorso, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, dal suo canto, il p.m., con l'atto di appello, ha comunque impugnato puntualmente le carenze del provvedimento del G.i.p., adducendo elementi idonei a dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti della cautela reale, e il Tribunale, a sua volta, ha adempiuto all'obbligo motivazionale che gli è imposto; tale obbligo, è il caso di precisare, non implica, allorquando si verte in sede cautelare, la necessità della motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio, in cui impera il principio dell'oltre ragionevole dubbio, quando viene riformata una sentenza assolutoria, ma comporta comunque di procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797); vizio della motivazione che però allorquando si verte in sede cautelare reale assume rilievo solo ove sia tale da integrare violazione di legge ovvero solo nel caso in cui la motivazione si riveli apparente o del tutto carente (v., Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; cfr. ex aliis.

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e al., Rv. 269656, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice).

1.2. Prive di pregio, e a tratti proprio inammissibili nella parte in cui non si confrontano con la motivazione fornita dal Tribunale, sono, dunque, le doglianze poste con il secondo e il quarto motivo di ricorso (del terzo si tratterà infra) che censurano la motivazione del provvedimento impugnato nonché la sussistenza del fumus commissi delicti (lamentando la genericità della descrizione delle condotte distrattive che si presumono effettuate, la mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte del singolo ricorrente e la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e la specifica condotta delittuosa).

Va, anzitutto, ribadito che se è vero che il giudice - e quindi anche quello del riesame o dell'appello cautelare - in sede di valutazione della sussistenza del fumus non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ovvero alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve verificare e rappresentare le concrete risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (v.

Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni e al., Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e altro, Rv. 254394 - 01), è altrettanto vero che, nella specie, il Tribunale si è attenuto a tale principio, verificando la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi quali i ricostruiti flussi monetari intercorsi, senza una reale ragione, né alcun interesse specifico per STF, tra la fallita STF, i soci e amministratori e le altre società, fino a giungere, in parte, sui conti personali intestati agli indagati e alla stessa ricorrente, dai quali ha desunto la sussistenza di un serio quadro indiziario in ordine ai fatti ipotizzati dalla pubblica accusa.

In particolare, il Tribunale, con la sua verifica, afferma la correttezza dell'argomentazione del G.i.p. in relazione al punto in cui questi ravvisava una serie di indici ritenuti capaci di rivelare la natura fraudolenta delle operazioni poste in essere, quali: la prova certa (anche in riferimento alle scritture contabili giudicate attendibili) dell'esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale; la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, circa la destinazione degli stessi e la mancata allegazione, da parte degli indagati, di aver ottemperato alla conservazione del patrimonio aziendale; nonché, così come ricostruiti all'esito della relazione resa dal consulente tecnico del p.m., gli svariati trasferimenti di denaro che attraverso vari passaggi sui conti delle società giungevano su quelli degli indagati (per quanto concerne la specifica posizione della ricorrente si rimanda alla ricostruzione del provvedimento impugnato riportata nel 'ritenuto in fatto') .

Il Tribunale ha, dunque, ritenuto, con motivazione niente affatto apparente, sussistenti gli elementi indiziari riconducibili alla prospettata bancarotta per distrazione, giacché, dalla valutazione di insieme delle risultanze testè richiamate - e mai contestate dalle difese -, risulta incontrovertibilmente attribuibile agli indagati la realizzazione di un progetto depauperativo del patrimonio aziendale della società fallita, con evidente pregiudizio per i creditori di quest'ultima; progetto depauperativo a cui, secondo la congrua prospettazione contenuta nel provvedimento impugnato, non risulta estranea la ricorrente quale concorrente extraneus che ebbe, comunque, a beneficiare di una parte delle somme distratte; ella, seppur moglie del deceduto coindagato [OSCURATO:PERSONA], risulta autonomamente indagata anche per il suo ruolo di socia dì una delle controllate, la società [OSCURATO:SOCIETA], e non quale amministratrice, e, pertanto, non colgono nel segno le obiezioni difensive circa la sua estraneità alle vicende in esame; né potrebbero rilevare le eccezioni poste dalla difesa in relazione all'attuale situazione nella quale versa la Clerici.

In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto, secondo il recente approdo di Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, è inutile e impossibile la materiale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso.

La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa.

Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio del reo).

La censura prospettata dalla ricorrente è quindi infondata.

Sul punto il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, con un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità di questa Corte, rammenta e si conforma a tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite "Gubert" (Sez.

U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648 - 01) e "Lucci" (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01), espressamente richiamate nel provvedimento impugnato, e consolidata dal recente approdo del 2021 (che ha affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione).

Dalla natura fungibile del denaro, e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende altresì che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate ad accrescere il patrimonio medesimo; accrescimento illecito che non viene meno, né può essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa ha ad oggetto bene fungibile; sicché a nulla rileva neppure l'eventuale incapienza del conto al momento del fallimento della STF.

Pertanto, risulta irrilevante la deduzione difensiva secondo cui la somma caduta in sequestro, riveniente dalla vendita di un immobile facente parte del personale patrimonio dell'indagata, non sarebbe suscettibile di confisca in quanto di lecita derivazione, del tutto sganciata dal reato ascritto, dal momento che, come sopra detto, alla luce dei principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite Sez.

U, n. 42415 del 2021 non rileva la eventuale origine lecita del denaro confluito nel patrimonio dell'indagato che si sia avvantaggiato di un accrescimento in virtù di profitto illecito costituito da denaro.

Solo suggestiva, è, quindi, per altro verso la considerazione, pure svolta in ricorso al riguardo, secondo cui una siffatta ipotesi di confisca, e quindi di sequestro, si risolverebbe in misura per equivalente, non consentita in relazione alla fattispecie di reato contestata, essendo evidente che il sequestro nel caso di specie non ha avuto ad oggetto l'immobile ma il denaro ricavato dalla sua vendita.

2.3. Quanto al terzo motivo, che censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della sussistenza del periculum in mora in relazione all'attualità e concretezza dello stesso, è solo il caso di osservare che esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità degli indagati di distribuire il profitto illecito in molteplici rivoli rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione; si è ritenuto, in altri termini, che per le numerose e ramificate modalità con cui i copiosi flussi monetari tra i coindagati si sono verificati, sia immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato.

1.4. Il quinto motivo afferente al criterio di proporzionalità è inammissibile per assoluta genericità.

Il provvedimento impugnato indica le ragioni per le quali s'impone il sequestro dell'intera somma suindicata, imputata a profitto diretto del reato, mentre il ricorso si limita a dedurre genericamente il difetto di motivazione al riguardo senza neppure indicare i parametri specifici che si assumono non rispettati ai fini della dedotta non proporzionalità; questa, invero, è piuttosto parametrata alle condizioni economiche della ricorrente che si assumono, apoditticamente, insufficienti a far fronte alle attuali esigenze di vita della stessa.

Sicché la censura, nel suo complesso, si appalesa generica fondandosi tra l'altro su ragioni che esulano dalle valutazioni che pertengono alla fattispecie cautelare in scrutinio.

1.5. Il sesto, e ultimo, motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo.

Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. promosso dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento di rigetto emesso, in data 10.3.2021, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede e ha disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., della somma di complessivi euro 6.277.313,25 per [OSCURATO:PERSONA] (di cui euro 150.000 in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), indagata, in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA]. e di beneficiaria personale delle condotte delittuose, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 223, comma 1, I. fall. in relazione agli artt. 216 comma primo e 219 comma primo e secondo n. 1)1. fall. 1.1. La misura cautelare reale in questione è stata disposta nell'ambito delle indagini preliminari aventi ad oggetto, con riferimento a più soggetti, tra cui la ricorrente, la contestazione dei reati di cui al capo 1 lett. b) e al capo 1 lett. d) dell'incolpazione provvisoria, relativi al fallimento, dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 15.5.2018, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:SOCIETA]. - . Si assume, secondo la contestazione provvisoria del citato capo b), come recepita nell'ordinanza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA], in concorso con gli altri coindagati, abbia distratto la somma complessiva di euro 2.661.313,25 (trattasi di somme prelevate dal c/c intestato a [OSCURATO:SOCIETA]. e pervenute sul c/c n. 2592 presso BPM, agenzia di Magenta, intestato alla ricorrente). Quanto al capo d), si assume che vi sarebbero stati svariati episodi di depauperamento del patrimonio sociale della fallita mediante un meccanismo caratterizzato da plurime cessioni a catena e dall'apparente finalità di finanziamento che nascondeva, invece, il drenaggio di risorse ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore dei soci e degli amministratori. In particolare, dalle indagini svolte dal consulente tecnico e dal p.m., secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, si evince come, a partire dall'anno 2006, la fallita abbia finanziato, apparentemente, senza alcun accordo scritto, la controllante [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo di euro 25.850.000,00 (dovuto per euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi e per 21.350.000 a titolo di finanziamenti), mai rimborsato alla fallita. A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha trasferito la somma distratta alle controllate Triuno, Tritre, Triquattro e [OSCURATO:SOCIETA], società da ricondurre ai vari rami della famiglia degli indagati (famiglia Trifone). Nello specifico, dei 6.462.500,00 euro destinati, a titolo di prestito, alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., euro 3.466.000,00 sono stati trasferiti sul conto intestato a [OSCURATO:PERSONA], euro 300.000,00 sul conto di [OSCURATO:PERSONA], euro 150.000,00 sul conto cointestato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed euro 334.000,00 sono stati trasferiti su c/c intestato a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]). Mentre il G.i.p. aveva solamente ricostruito e accertato i flussi monetari dalla STF alla controllante e da quest'ultima alle altre società quali fatti qualificanti la distrazione, ritenendo, però, che la mancanza di precisi riferimenti temporali impedisse di affermare il nesso di pertinenzialità delle somme rispetto ai reati, nonchè escluso la sussistenza del periculum in mora data la durata delle condotte, la loro risalenza nel tempo, la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento agli indagati, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus in ordine sia alle distrazioni contestate che al profitto derivato dalle stesse, oltre che, come si dirà nel paragrafo successivo, del periculum in mora. Invero, la circostanza che il profitto in questione è costituito dal denaro e che vi è stato l'aumento del patrimonio dei correi in virtù dei versamenti effettuati dalle altre società sui conti correnti intestati (o cointestati) ai soci-amministratori depone per la configurazione del profitto illecito per un valore corrispondente al quantum del denaro refluito sui detti conti; sicché deve ritenersi dimostrata, secondo il Tribunale, la percezione illegittima delle somme di denaro e giustificata l'apprensione delle stesse per via diretta, trattandosi appunto di denaro ovvero di bene fungibile (e ciò di là del nesso di stretta pertinenzialità in considerazione della natura del bene distratto). Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza evidenziando la spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati esplicatasi mediante numerose e ramificate modalità che è stato possibile ricostruire solo per percorsi "tracciabili", modalità che rendono immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 2. Avverso la predetta ordinanza, ricorre per cassazione l'indagata, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310 e 322 bis del codice di rito, per violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", per avere, il Tribunale deciso senza attenersi ai motivi, peraltro generici, posti dal Pubblico ministero, operando una vera e propria attività investigativa non svolta dal Pm. Il Tribunale ha in ogni caso argomentato la sua decisione apoditticamente, senza un vaglio critico di quella del G.i.p. in relazione ai punti che avevano imposto il rigetto: così in particolare in riferimento all'indeterminatezza del dato temporale cui riferire i flussi monetari individuati, alla mancata identificazione certa degli indagati che ne avrebbero beneficiato e alla sussistenza del periculum in mora. In relazione a quest'ultimo, il Tribunale si limita, motivando apparentemente, a un generico riferimento alla complessiva ricostruzione operata dal consulente tecnico, e, non considerando il punto non impugnato da parte del p.m. quanto alle ragioni di diritto, non ritiene intervenuto il giudicato cautelare. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per essere la motivazione offerta in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti mancante, o meramente apparente, e la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b), in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1) L. fall.. Nello specifico, ci si duole della mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte del singolo, elemento imprescindibile ai finì dell'applicazione del sequestro, laddove il Tribunale si limita alla condivisione delle argomentazioni del p.m., ed in parte del G.i.p.; ed invero le condotte distrattive sono indicate solo nella loro genericità, né risulta accertato il nesso di pertinenzialità tra la somma da sequestrare e la specifica condotta delittuosa in modo tale da individuare con certezza l'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel reato. In particolare, si rileva la mancata considerazione della specifica posizione - non accertata né dal p.m., né dal Tribunale - della ricorrente che risulta indagata solo per essere stata la moglie di [OSCURATO:PERSONA], deceduto, già amministratore per diversi anni della fallita società, laddove la ricorrente non ha mai ricoperto né alcun ruolo all'interno della società fallita o delle altre società, né un ruolo di gestione o di amministratore di fatto; indi la stessa è chiamata a risponde dei reati a lei ascritti per una sorta di "concorso parentale". 2.3.Con il terzo motivo si deduce la violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., e la nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per essere la motivazione offerta mancante o meramente apparente, e la violazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 240 cod. pen.; si lamenta la mancata verifica del periculum in mora pur versandosi nell'ipotesi della confisca facoltativa. Si censura la verifica del requisito del periculum, operata dal Tribunale solo con riferimento alla ricostruzione delle condotte contestate, mediante richiamo ai capi d'imputazione e alla consulenza tecnica, eludendo la necessità di rendere una vera motivazione sul punto e senza confrontarsi con quanto già argomentato in proposito dal G.i.p. In particolare, la ricorrente evidenzia, alla luce della recente giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di legittimità, che nella confisca facoltativa, a differenza di quanto può avvenire in quella obbligatoria, il periculum riferito all'oggetto del sequestro non può essere presunto sulla scorta della mera confiscabilità dello stesso all'esito del giudizio di merito; e si duole quindi della apparenza della motivazione in quanto priva di un'analisi specifica in relazione alla posizione di ogni singolo indagato, evidenziando come essa, relativamente al proprio caso, non abbia peraltro tenuto conto della sua posizione di ottantenne, vedova, estranea alla gestione dell'azienda e che vive con proprie risorse finanziarie; circostanze che conducono alla non identificabilità in concreto del pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato. 2.4.Con il quarto motivo si deduce violazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., eccependo la nullità dell'ordinanza in relazione alla violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., Si denuncia la mancata dimostrazione dell'effettivo beneficio in capo ai singoli indagati poiché il Tribunale si sofferma solo sul transito del denaro sui vari conti correnti e sulla consequenziale disponibilità dello stesso da parte degli intestatari, senza considerare che le somme attualmente poste sotto sequestro non avevano nulla a che fare con le condotte descritte dal consulente del p.m. e che i conti correnti sui quali giacevano tali somme erano pressoché vuoti al momento del fallimento: difetta, pertanto, la prova del nesso di pertinenzialità per quelle somme di denaro entrate nel patrimonio dell'indagato in un momento diverso dalla commissione o dall'accertamento del reato. Nella vicenda in esame, su almeno uno dei conti sottoposti a sequestro nei confronti della ricorrente giacevano somme estranee ai fatti contestati: così come illustrato con memoria depositata il 14.06.2021, non considerata dal Tribunale, il conto corrente Allianz n. 793489, oggetto del sequestro con i relativi fondi, è stato aperto ad hoc, in data 15.12.2020, al fine di consentire il versamento del corrispettivo di una vendita intervenuta nel dicembre 2020 di un immobile edificato nella prima metà degli anni '80, sicché tale somma non poteva essere oggetto di sequestro in quanto non costituente neppure indirettamente profitto delle condotte contestate stante l'impossibilità di confusione di essa col patrimonio pregresso. 2.5.11 quinto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e lett. c), cod. proc. pen., la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità richiamato dall'art. 275 cod. proc. pen. per mancanza totale di motivazione sul punto. Il sequestro in questione, che dispone il blocco dei conti correnti, ha come unico effetto la sanzione degli indagati, tra cui la ricorrente, del tutto estranea alle società coinvolte e titolare di una somma di denaro derivante da titolo certamente lecito acquisito in un momento temporalmente scollegato da qualsivoglia precedente introito di profitto illecito; ella ciò nondimeno è stata privata della propria libertà di iniziativa economica, lasciata senza la possibilità di pagare le bollette delle utenze domestiche, domiciliate sul conto corrente. 2.6.Con il sesto e ultimo motivo si prospetta il vizio di cui ai sensi dell'art. 606, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. per violazione degli artt. 322 bis, comma 2, 5 e 310 cod. proc. pen., in merito all'immediata esecuzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Il ricorrente lamenta il mancato adeguamento del Tribunale al più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, considerato costituzionalmente orientato e conforme a quello della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui in materia di misure cautelari reali debbano applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. e, nel caso specifico, il comma terzo dell'art. 310, secondo cui gli effetti della decisione che accoglie l'appello sono sospesi sino a che detta pronuncia diventa definitiva dal momento che, seppure trattasi di cautela reale, anche questa incide pesantemente sui diritti costituzionali, con effetti devastanti sulla persona. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e merita il rigetto. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato: la difesa, denunciando la violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", per avere, il Tribunale deciso senza attenersi ai motivi posti dal p.m., ritenuti peraltro generici dal ricorrente, di fatto non si confronta né con l'impugnazione proposta, né con la consolidata giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla cognizione del giudice di appello in materia di provvedimenti cautelari reali. Ed invero, è stato più volte affermato in sede di legittimità il principio di diritto secondo cui, nel giudizio disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al Tribunale ha effetto devolutivo, effetto, che è da intendersi non in senso riduttivo e meccanicistico, bensì attributivo al giudice dei gravame, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, della piena cognizione di ogni aspetto relativo alle condizioni di applicabilità e ai presupposti del sequestro (il fumus commissi delicti e il periculum in mora), potendo, in tal senso, porre rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione del provvedimento originario (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566 - 01, in motivazione, questa Corte ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa); si è altresì precisato, sempre nell'ambito di tale impostazione interpretativa, puntualizzata sotto altro angolo visuale, che in sede di appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello (Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e al., Rv. 254392 - 01; fermo restando, in sede di appello relativo a provvedimenti de libertate, il principio della domanda che preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione cautelare ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste con il promuovimento dell'azione, v., per tutte, Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, Rv. 260253 - 01). Nel caso in esame, come si vedrà in seguito esaminando i successivi motivi di ricorso, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, dal suo canto, il p.m., con l'atto di appello, ha comunque impugnato puntualmente le carenze del provvedimento del G.i.p., adducendo elementi idonei a dimostrare la sussistenza di entrambi i presupposti della cautela reale, e il Tribunale, a sua volta, ha adempiuto all'obbligo motivazionale che gli è imposto; tale obbligo, è il caso di precisare, non implica, allorquando si verte in sede cautelare, la necessità della motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio, in cui impera il principio dell'oltre ragionevole dubbio, quando viene riformata una sentenza assolutoria, ma comporta comunque di procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797); vizio della motivazione che però allorquando si verte in sede cautelare reale assume rilievo solo ove sia tale da integrare violazione di legge ovvero solo nel caso in cui la motivazione si riveli apparente o del tutto carente (v., Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; cfr. ex aliis. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e al., Rv. 269656, secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi comprendere in tale nozione sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice). 1.2. Prive di pregio, e a tratti proprio inammissibili nella parte in cui non si confrontano con la motivazione fornita dal Tribunale, sono, dunque, le doglianze poste con il secondo e il quarto motivo di ricorso (del terzo si tratterà infra) che censurano la motivazione del provvedimento impugnato nonché la sussistenza del fumus commissi delicti (lamentando la genericità della descrizione delle condotte distrattive che si presumono effettuate, la mancata valutazione dell'effettiva percezione del profitto da parte del singolo ricorrente e la carenza del nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e la specifica condotta delittuosa). Va, anzitutto, ribadito che se è vero che il giudice - e quindi anche quello del riesame o dell'appello cautelare - in sede di valutazione della sussistenza del fumus non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato ovvero alla corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve verificare e rappresentare le concrete risultanze processuali e l'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (v. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018, Polifroni e al., Rv. 272927 - 01; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 - 01; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921 - 01; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337 - 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012, Buttini e altro, Rv. 254394 - 01), è altrettanto vero che, nella specie, il Tribunale si è attenuto a tale principio, verificando la sussistenza del fumus commissi delicti attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi quali i ricostruiti flussi monetari intercorsi, senza una reale ragione, né alcun interesse specifico per STF, tra la fallita STF, i soci e amministratori e le altre società, fino a giungere, in parte, sui conti personali intestati agli indagati e alla stessa ricorrente, dai quali ha desunto la sussistenza di un serio quadro indiziario in ordine ai fatti ipotizzati dalla pubblica accusa. In particolare, il Tribunale, con la sua verifica, afferma la correttezza dell'argomentazione del G.i.p. in relazione al punto in cui questi ravvisava una serie di indici ritenuti capaci di rivelare la natura fraudolenta delle operazioni poste in essere, quali: la prova certa (anche in riferimento alle scritture contabili giudicate attendibili) dell'esistenza di determinati beni nel patrimonio aziendale; la mancata giustificazione, da parte dell'amministratore, circa la destinazione degli stessi e la mancata allegazione, da parte degli indagati, di aver ottemperato alla conservazione del patrimonio aziendale; nonché, così come ricostruiti all'esito della relazione resa dal consulente tecnico del p.m., gli svariati trasferimenti di denaro che attraverso vari passaggi sui conti delle società giungevano su quelli degli indagati (per quanto concerne la specifica posizione della ricorrente si rimanda alla ricostruzione del provvedimento impugnato riportata nel 'ritenuto in fatto') . Il Tribunale ha, dunque, ritenuto, con motivazione niente affatto apparente, sussistenti gli elementi indiziari riconducibili alla prospettata bancarotta per distrazione, giacché, dalla valutazione di insieme delle risultanze testè richiamate - e mai contestate dalle difese -, risulta incontrovertibilmente attribuibile agli indagati la realizzazione di un progetto depauperativo del patrimonio aziendale della società fallita, con evidente pregiudizio per i creditori di quest'ultima; progetto depauperativo a cui, secondo la congrua prospettazione contenuta nel provvedimento impugnato, non risulta estranea la ricorrente quale concorrente extraneus che ebbe, comunque, a beneficiare di una parte delle somme distratte; ella, seppur moglie del deceduto coindagato [OSCURATO:PERSONA], risulta autonomamente indagata anche per il suo ruolo di socia dì una delle controllate, la società [OSCURATO:SOCIETA], e non quale amministratrice, e, pertanto, non colgono nel segno le obiezioni difensive circa la sua estraneità alle vicende in esame; né potrebbero rilevare le eccezioni poste dalla difesa in relazione all'attuale situazione nella quale versa la Clerici. In riferimento, poi, al concetto di profitto derivante dal delitto, secondo il recente approdo di Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01, data la sua natura fungibile, qualora il denaro sia il bene costituente il profitto, è inutile e impossibile la materiale identificazione, come prospettata dalla difesa, delle specifiche somme pertinenti al reato commesso. La natura fungibile del denaro esenta dalla prova che lo stesso sia legato da un nesso di derivazione diretta al prezzo o al profitto del reato, nesso pertinenziale, che è da ritenersi quindi sussistente in re ipsa. Infatti, è del tutto indifferente l'identità fisica dei beni numerari oggetto di ablazione - cioè la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti - e, da tale indifferenza, deriva anche, fondamentalmente, l'irrilevanza dell'origine del denaro comunque presente su un conto corrente afferente all'indagato, la cui ablazione avviene indipendentemente dal titolo per il quale il denaro è presente nel patrimonio nel momento attuale (sia che sia presente in virtù di versamenti aventi origine lecita, sia che derivi da altre vicende che possano interessare le somme illecitamente percepite successivamente alla loro confusione nel patrimonio del reo). La censura prospettata dalla ricorrente è quindi infondata. Sul punto il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, con un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità di questa Corte, rammenta e si conforma a tale linea interpretativa, già nella sostanza anticipata nelle pronunce a Sezioni Unite "Gubert" (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648 - 01) e "Lucci" (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264437 - 01), espressamente richiamate nel provvedimento impugnato, e consolidata dal recente approdo del 2021 (che ha affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione). Dalla natura fungibile del denaro, e potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, discende altresì che tale misura reale ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'indagato/imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e addirittura somme che non si siano direttamente confuse con quelle provenienti dal reato per cui si procede, perché ciò che rileva, ai fini della confisca del denaro, è che nel patrimonio dell'indagato/imputato siano confluite somme di denaro illecite che siano andate ad accrescere il patrimonio medesimo; accrescimento illecito che non viene meno, né può essere messo in discussione, per effetto delle eventuali vicende successive, intermedie, che abbiano interessato quel patrimonio; né tanto meno potrebbero assumere rilievo quelle antecedenti perché ciò che connota la vicenda acquisitiva in argomento è che essa ha ad oggetto bene fungibile; sicché a nulla rileva neppure l'eventuale incapienza del conto al momento del fallimento della STF. Pertanto, risulta irrilevante la deduzione difensiva secondo cui la somma caduta in sequestro, riveniente dalla vendita di un immobile facente parte del personale patrimonio dell'indagata, non sarebbe suscettibile di confisca in quanto di lecita derivazione, del tutto sganciata dal reato ascritto, dal momento che, come sopra detto, alla luce dei principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite Sez. U, n. 42415 del 2021 non rileva la eventuale origine lecita del denaro confluito nel patrimonio dell'indagato che si sia avvantaggiato di un accrescimento in virtù di profitto illecito costituito da denaro. Solo suggestiva, è, quindi, per altro verso la considerazione, pure svolta in ricorso al riguardo, secondo cui una siffatta ipotesi di confisca, e quindi di sequestro, si risolverebbe in misura per equivalente, non consentita in relazione alla fattispecie di reato contestata, essendo evidente che il sequestro nel caso di specie non ha avuto ad oggetto l'immobile ma il denaro ricavato dalla sua vendita. 2.3. Quanto al terzo motivo, che censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della sussistenza del periculum in mora in relazione all'attualità e concretezza dello stesso, è solo il caso di osservare che esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale, una spiccata capacità degli indagati di distribuire il profitto illecito in molteplici rivoli rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione; si è ritenuto, in altri termini, che per le numerose e ramificate modalità con cui i copiosi flussi monetari tra i coindagati si sono verificati, sia immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. 1.4. Il quinto motivo afferente al criterio di proporzionalità è inammissibile per assoluta genericità. Il provvedimento impugnato indica le ragioni per le quali s'impone il sequestro dell'intera somma suindicata, imputata a profitto diretto del reato, mentre il ricorso si limita a dedurre genericamente il difetto di motivazione al riguardo senza neppure indicare i parametri specifici che si assumono non rispettati ai fini della dedotta non proporzionalità; questa, invero, è piuttosto parametrata alle condizioni economiche della ricorrente che si assumono, apoditticamente, insufficienti a far fronte alle attuali esigenze di vita della stessa. Sicché la censura, nel suo complesso, si appalesa generica fondandosi tra l'altro su ragioni che esulano dalle valutazioni che pertengono alla fattispecie cautelare in scrutinio. 1.5. Il sesto, e ultimo, motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo. Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e la presente sentenza. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la
Sentenza Cassazione n. 16224/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris