CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ricorre avverso l'ordinanza del 12 novembre 2021 del Tribunale di Torino, che ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. ha annullato l'ordinanza del 19 ottobre 2021, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detto "Gimi", la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine ai seguenti reati: a) tentata rapina aggravata, ai sensi degli artt. 56, 628, primo e terzo comma, nn. 1 e 3-bis, 61, primo comma, n. 5, cod. pen., perché il 9 giugno 2021 in Piossasco, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi con violenza e minaccia dei beni detenuti da [OSCURATO:PERSONA] e dai famigliari conviventi dello stesso all'interno della loro abitazione, senza riuscire nel loro intento per l'attivazione del sistema di allarme. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con uso di armi, con travisamento, in più persone riunite in luogo di cui all'art. 624 bis cod. pen. e profittando di circostanze di tempo (ora notturna) tale da ostacolare la privata difesa; b) omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 575, 576, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, nel tentativo di commettere il reato di cui al capo a, aveva cagionato la morte di Mottura, esplodendo un colpo di pistola, cal. 22, che aveva attinto la vittima nella regione inguinale destra, così da determinare la rescissione dell'arteria femorale e la sua conseguente morte per anemizzazione acuta; c) porto e detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché, al fine di commettere i reati che precedono, aveva detenuto e portato il luogo pubblico un'arma clandestina. Il Tribunale ha evidenziato che gli elementi agli atti non erano suscettibili di condurre all'emissione di una misura cautelare a carico di [OSCURATO:PERSONA] con il grado di convincimento indicato dall'art. 273 cod. proc. pen. Non vi era, infatti, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, posto che i dati acquisiti presentavano incongruenze e lacune e non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che l'utenza 3509074782, in uso a [OSCURATO:PERSONA] la notte tra 1'8 e il 9 giugno 2021, avesse agganciato la cella corrispondente all'abitazione della vittima. Inoltre, secondo il giudice di merito, non appariva ragionevole la tesi per la quale J l'indagato non si fosse disfatto delle utenze a lui intestate al momento della sua partecipazione ai fatti suindicati. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare, in base alle indagini risultanti ali atti (in particolare, alle intercettazioni effettuate), che era emerso che [OSCURATO:PERSONA], con lo scopo di commettere reati, si era trovato in una zona compatibile con il luogo in cui erano avvenuti i fatti in momenti coincidenti con la commissione degli stessi, tanto da poterlo ritenere gravemente indiziato dei reati in esame. Il giudice di merito, infatti, avrebbe trascurato di rilevare che nessuna valenza poteva essere riconosciuta alle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto generiche e non veritiere. In particolare, il ricorrente avrebbe affermato di non aver avuto in uso l'utenza 3509074783 nei giorni precedenti ai fatti di reato e il giorno stesso del suo accadimento, circostanza smentita dalle conversazioni telefoniche intercettate tra lo stesso e la sua compagna, [OSCURATO:PERSONA], e avrebbe affermato di conoscere in maniera generica [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita dalle sommarie informazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2021 e da Draghici il 4 novembre 2021. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe valorizzato in maniera non corretta la circostanza relativa al fatto che Snalla, anche se in un primo momento aveva escluso il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame, nel corso delle sommarie informazione del 7 ottobre 2021, aveva chiarito che tali sue precedenti affermazioni erano state il frutto di una sua deduzione logica, non avvalorata da alcun elemento concreto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto in sede di legittimità. Giova evidenziare che la censura relativa alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevante nel giudizio di legittimità che svolge la Corte di cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità (o meno) del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso in esame, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, ed ha adeguatamente valutato la loro non riconducibilità ad unità, attesa la loro discordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine ai reati allo stesso contestati. Il ricorrente, invece, propone interpretazioni alternative degli elementi già analizzati dal giudice di merito, richiamando una diversa valutazione degli stessi, che risultano vagliati dal Tribunale del riesame con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi senza scadere in un ulteriore grado di giudizio di merito. In particolare, il ricorrente non considera che, secondo il Tribunale, fosse prova del fatto che era possibile collocare [OSCURATO:PERSONA] in Torino tra il 3 e il 10 giugno 2021, che lo stesso era giunto nella medesima città col proposito di commettere reati e che sempre il medesimo indagato aveva in uso la numerazione 3509074782 (che il giorno di commissione dei reati si collocava in una zona compatibile con quella nella quale erano state poste in essere le condotte in esame) non erano elementi sufficienti ad attestare, con il convincimento richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen., che questi effettivamente avesse preso parte ai fatti delittuosi in esame. Il giudice di merito, invero, ha congruamente argomentato la propria decisione evidenziando che la predetta utenza non aveva mai agganciato la cella corrispondente a quella dell'abitazione della vittima, né quella più prossima (come invece avvenuto per la numerazione riferibile a Margjini). Inoltre, il giudice di merito con motivazione congrua e convincente ha ritenuto di non condividere l'impostazione accusatoria perché sarebbe stato irragionevole che [OSCURATO:PERSONA] non si fosse disfatto delle utenze utilizzate al momento della partecipazione ai fatti (come, invece, aveva fatto Margjini. Infine, nel provvedimento impugnato è evidenziato che Snalla aveva rilasciato dichiarazioni eteroaccusatorie solo in relazione a Margjini e non anche in relazione a [OSCURATO:PERSONA]: circostanza con la quale il ricorrente non si confronta. La motivazione nel suo complesso appare allora congrua ed adeguata a giustificare la decisione presa, che resta immune dalle censure sollevate dal ricorrente. 2. Stante la manifesta infondatezza del ricorso, deve essere dichi