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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 18166/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizi di motivazione, il primo, quanto alla pena conclusivamente irrogatagli, il secondo, quanto al mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.337 cod. pen.; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo il Fenderico conseguito l'irrogazione della pena che egli stesso aveva quantificato, ed il Morra rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza dell'odierna doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani i i2nIfredo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] L RIA ong/, O • M if 022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando vizi di motivazione, il primo, quanto alla pena conclusivamente irrogatagli, il secondo, quanto al mancato proscioglimento dal reato di cui all'art.337 cod. pen.; considerato che i ricorsi sono inammissibili perché presentati per motivi ex lege non consentiti, avendo il Fenderico conseguito l'irrogazione della pena che egli stesso aveva quantificato, ed il Morra rinunziato ad ogni motivo diverso da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio (ed attesa, peraltro, la genericità e la manifesta infondatezza dell'odierna doglianza); rilevato, pertanto, che i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] eltrani i i2nIfredo Mantovano [OSCURATO:PERSONA] L RIA ong/, O • M if 022 I
Sentenza Cassazione n. 18166/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris