CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 17106/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26/01/2026, la Corte di appello di Brescia respingeval’atto di opposizione avverso il provvedimento della Corte di appello di Bresciadel 09/12/2025, che aveva rigettato l’istanza di autorizzazione all’esecuzione dilavori di intervento e di modifica del motoscafo in sequestro [OSCURATO:PERSONA] n.87, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,nonché vizio di motivazione. Rappresenta che vi è addirittura mancanza graficadella motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’ordinanza per difetto dimotivazione sollevata con il primo motivo dell’atto di opposizione; che vi èmotivazione solo apparente, con riferimento alla richiesta, oggetto del secondomotivo dell’opposizione, di autorizzazione a svolgere lavori di manutenzione delnatante, allo stato ancora di proprietà dell’odierno ricorrente; che, invero, non èdato comprendere come possano detti lavori pregiudicare lo svolgimento delladisposta perizia, tenuto conto che risulta pacificamente dalle sentenze di merito,passate in giudicato sul punto, che il motoscafo [OSCURATO:PERSONA] risulta naufragato e nonnavigabile, a causa dei danni riportati nel violento impatto con il gozzo; che,dunque, se la res in sequestro è un relitto innavigabile, non si comprende in chemodo la sostituzione delle luci possa inficiare le prove di navigazione che il peritodovrà effettuare per rispondere ai quesiti postigli.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240, comma 1, cod. pen., 42 Cost.e 1 Prot. 1 CEDU. Rileva che la Corte territoriale ha errato nel respingere il terzomotivo di opposizione – di autorizzazione all’attività di manutenzione eomologazione del [OSCURATO:PERSONA] da compiersi una volta concluse le operazioni peritali –subordinando la decisione al provvedimento da adottare all’esito della perizia, secioè di confisca o meno del natante; che, invece, i giudici di appello avrebberodovuto decidere esprimendo all’attualità una valutazione su detta istanza,peraltro formulata sulla scorta di una consulenza tecnica; che, del resto, taledecisione si appalesa anche illogica, in quanto, se la statuizione di confisca nonvenisse confermata, il natante verrebbe restituito al legittimo proprietario, chenon avrebbe bisogno di alcuna autorizzazione, mentre, qualora la confiscadovesse essere disposta, il bene fuoriuscirebbe dalla sfera di dominium delricorrente, che non potrebbe più realizzare alcuna attività sul natante.Sotto altro profilo, osserva che il provvedimento impugnato erra anche nellaparte in cui affronta il tema della confisca facoltativa, atteso che non tiene contoche, per poter disporre la confisca di cui all’art. 240, comma 1, cod. pen., ènecessario accertare la pericolosità attuale (vale a dire al momento in cui vienedisposta) della res, in ragione del nesso di strumentalità e non di meraoccasionalità con l’illecito; che, dunque, anche laddove il bene abbia possedutocaratteristiche di pericolosità intrinseca al momento dell’illecito, se il reo si attiviprima della statuizione della confisca definitiva per eliminare tali caratteristiche,la res cesserebbe di costituire un potenziale fattore di pericolo rispetto allacommissione di futuri reati; che la sostituzione della fanaleria e delle altre operedi manutenzione migliorativa sul natante, assicurandone l’effettiva rispondenzaalla più recente normativa internazionale, consentirebbe di superare ognieventuale profilo di attuale pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]; che non consentire tale attivitàmanutentiva pregiudica in termini definitivi ed irreparabili il diritto di proprietàdell’odierno ricorrente, in violazione degli artt. 42 Cost. e 1 Prot. 1 CEDU.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Deve essere, innanzitutto, premesso che – contrariamente all’assuntodel Procuratore generale – correttamente l’imputato ha proposto opposizioneavverso il rigetto dell’originaria richiesta di autorizzazione ad effettuare i lavori diadeguamento della fanaleria del motoscafo [OSCURATO:PERSONA] n. 87. Invero, èconsolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, intema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all’art. 322 bis cod. proc.pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia,non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmenteamministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misuracautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione alcompimento di atti giuridici di natura privatistica, concernenti le vicende e lagestione ordinaria dei beni sequestrati (Sez. 3, ord. n. 6743 del 02/12/2022,Ministero delle Finanze – [OSCURATO:PERSONA]. Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].leGuardia di [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284188 – 01; Sez. 3, n. 261 del 01/12/2017, dep. 2018,Accordini, Rv. 272295 – 01; Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015, Arena,Rv. 265375 – 01). Rispetto a tali provvedimenti, riguardanti unicamente lemodalità di esecuzione del sequestro preventivo, le eventuali questioni ad essistesso giudice del sequestro. Viceversa, sono appellabili i provvedimenti che,esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando unamodifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti aventi naturaamministrativa.Nel caso di specie, l’istanza di autorizzazione, presentata alla Corteterritoriale e respinta con l’ordinanza impugnata, non aveva ad oggetto il vincolocautelare sul bene, ma solo le modalità esecutive del sequestro e l’ordinariagestione del natante, essendosi tradotto nella richiesta di autorizzazione alcompimento di interventi di modifica e di adeguamento della fanaleria, finalizzatiad adeguarla agli standard di sicurezza richiesti dalla vigente normativa, ditalché correttamente la difesa ha fatto valere le proprie doglianze nella sededell’incidente di esecuzione davanti al giudice del sequestro e non con l’appellocautelare reale.1.2. Ciò posto, coglie nel segno il primo motivo. Invero, l’ordinanzaimpugnata non ha minimamente considerato l’eccezione di nullità per violazionedell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sollevata con il primo motivo dellaopposizione, come si desume dalla circostanza che è mancante anchegraficamente; né può ipotizzarsi che il rigetto della doglianza sia desumibile dallacomplessiva struttura argomentativa del provvedimento, particolarmente scarna,oltre che incentrata su un differente profilo, relativo alla ipotizzatacompromissione dello svolgimento della perizia.Anche sotto quest’ultimo aspetto, la Corte territoriale non si confronta con leargomentazioni difensive, che hanno evidenziato come il motoscafo in sequestronon sia in condizioni di poter navigare, presentando una falla sotto la linea digalleggiamento, per cui la difesa ipotizza che non potrà essere impiegato per losvolgimento di prove “al vero”, cioè in condizioni di navigazione. Sul punto,ritiene il Collegio che la motivazione sia del tutto assertiva, limitandosi adaffermare che «qualsiasi intervento sull’imbarcazione pregiudicherebbe losvolgimento e l’esito delle operazioni peritali già disposte», senza indicare comeil natante potrà esser messo in condizioni di navigare ovvero se la prova “alvero” sarà effettuata dal perito con altra imbarcazione dello stesso modello oancora con altra simile.1.3. Anche il secondo motivo è fondato.Si osserva, in proposito, che del tutto illogica risulta la motivazione con cui èstata respinta la richiesta subordinata di poter effettuare i lavori, specificati nellaconsulenza tecnica allegata all’istanza, all’esito delle operazioni peritali. Invero,subordinare l’autorizzazione all’effettuazione di detti lavori all’eventualeprovvedimento sulla confisca è un non senso, posto che, qualora non dovesseessere disposta la confisca, nessuna autorizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], tornando il natante nella materiale disponibilità del ricorrente;laddove, invece, il bene dovesse essere confiscato, l’imputato non avrebbe ilpotere di disporre della res, che passerebbe nel patrimonio dello Stato.Va, altresì, evidenziato che, ai fini dell’applicazione della confisca facoltativadi cui all’art. 240, comma 1, cod. pen., è necessario l’accertamento di un nessodi strumentalità in concreto tra la cosa ed il commesso reato, in ragione dellespecifiche caratteristiche della prima e delle modalità e circostanze dicommissione del secondo. Orbene, se è vero che non sono richiesti requisiti di"indispensabilità", volti a configurare un rapporto causale diretto ed immediatotra l’una e l’altro, tale per cui la prima debba apparire come indispensabile perl’esecuzione del secondo (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Fortuna,Rv. 280991 – 01), è altrettanto vero che il giudice è tenuto ad argomentare, inconcreto, la ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità fra il bene ablato e ilreato commesso, valutando sia il ruolo effettivamente rivestito dal primo nelcompimento dell’illecito, sia le modalità di realizzazione dello stesso (Sez. 3, n.33432 del 03/07/2023, Esposito, Rv. 285062 – 01).Orbene, la Corte territoriale non ha spiegato perché i lavori di manutenzioneper i quali si chiede l’autorizzazione, una volta terminati gli accertamenti peritali,renderebbero pericolosa la res. In particolare, le "cose che servirono acommettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la lorodisponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati, mentre nel caso dispecie l’adeguamento della fanaleria sarebbe finalizzato proprio ad evitare che ilbene mantenga le caratteristiche che lo hanno reso pericoloso.2. Le considerazioni che precedono impongono l’annullamentodell’impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovoesame. P.Q.MAnnulla l’impugnata ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Brescia pernuovo esame.Così deciso in Roma, il giorno 05 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]