Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 42175/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 7r0.)cit Pip_0(kn-t4 ni CALA lk,o_ csaLl CAJ rd-at- t 02-53`,..t.A4 V1%.

L>: - cLt ( IsLa31A3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, premesso che il diniego riguarda un semestre (dal 18 settembre del 2021 al 18 marzo del 2022), il Tribunale rileva che gli atti relativi all'episodio accaduto in data 25 febbraio del 2022 (all'interno del semestre di valutazione) denotano in modo inequivoco la partecipazione del Pandi ad un episodio di aggressione fisica nei confronti di altro detenuto.

Si precisa, inoltre, che il procedimento disciplinare non si è concluso nei confronti del Pandi solo per un vizio di forma e che le conclusioni cui è pervenuto - da ultimo - il gruppo di osservazione della personalità non sono condivisibili.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi il ricorrente evidenzia che in modo illegittimo il Tribunale ha omesso di considerare i contenuti favorevoli della relazione di sintesi (allegata al ricorso), basando il diniego su una valutazione sommaria dell'episodio avvenuto in data 25 febbraio 2022.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato della condotta del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare.

Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991).

La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. 3.2 Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostativa alla concessione del beneficio il dato formale dell'esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell'interessato - non esitato in sanzione per ragioni meramente formali -, ma ha congruamente e autonomamente ricostruito in fatto la condotta tenuta dal Pandi.

Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le condotte devianti commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per le eventuali conseguenze disciplinari, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez.

I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792; Sez.

I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez.

I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione stessa.

In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all' Istituto è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall'opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ove non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità.

Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogico circa la rilevanza dell'episodio ed ha tenuto conto dei contenuti della relazione di sintesi (di certo non vincolanti) e pertanto il denunziato vizio motivazionale si traduce in una richiesta di rivalutazione in fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 23 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 7r0.)cit Pip_0(kn-t4 ni CALA lk,o_ csaLl CAJ rd-at- t 02-53`,..t.A4 V1%. L>: - cLt ( IsLa31A3 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, premesso che il diniego riguarda un semestre (dal 18 settembre del 2021 al 18 marzo del 2022), il Tribunale rileva che gli atti relativi all'episodio accaduto in data 25 febbraio del 2022 (all'interno del semestre di valutazione) denotano in modo inequivoco la partecipazione del Pandi ad un episodio di aggressione fisica nei confronti di altro detenuto. Si precisa, inoltre, che il procedimento disciplinare non si è concluso nei confronti del Pandi solo per un vizio di forma e che le conclusioni cui è pervenuto - da ultimo - il gruppo di osservazione della personalità non sono condivisibili. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 In sintesi il ricorrente evidenzia che in modo illegittimo il Tribunale ha omesso di considerare i contenuti favorevoli della relazione di sintesi (allegata al ricorso), basando il diniego su una valutazione sommaria dell'episodio avvenuto in data 25 febbraio 2022. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato della condotta del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. 3.2 Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostativa alla concessione del beneficio il dato formale dell'esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell'interessato - non esitato in sanzione per ragioni meramente formali -, ma ha congruamente e autonomamente ricostruito in fatto la condotta tenuta dal Pandi. Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le condotte devianti commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per le eventuali conseguenze disciplinari, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione stessa. In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all' Istituto è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall'opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ove non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità. Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogico circa la rilevanza dell'episodio ed ha tenuto conto dei contenuti della relazione di sintesi (di certo non vincolanti) e pertanto il denunziato vizio motivazionale si traduce in una richiesta di rivalutazione in fatto, estranea al perimetro del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 23 gi
Sentenza Cassazione n. 42175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris