CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 maggio 1956
Cassazione n. 45280/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 27/11/2020, depositato in data 30/03/2021, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento di primo grado, che aveva ordinato l'esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni disposta con decreto del 03/04/2009, nonché del decreto del 25/06/2018, con il quale era stato disposto l'aggravamento della misura. 2. Nell'interesse del Labate viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 4 e 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte territoriale argomentato in termini apparenti, privi di reale efficacia dimostrativa, in punto di attualità della pericolosità del prevenuto, al quale erano stati attribuiti delitti con contestazione chiusa al 2011. Si aggiunge che nessuna motivazione era stata spesa con riguardo a manifestazioni di mutamento nelle condizioni di vita all'epoca della sottoposizione alla misura cautelare nel procedimento penale che aveva riguardato il Labate, al buon comportamento carcerario e allo svolgimento di attività lavorativa durante la sottoposizione alla misura cautelare. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Alla stregua dell'incontroverso tenore letterale della disciplina (art. 10, comma 3, d. Igs. 06/09/2011, n. 159), nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). Ora, il comma 2-ter dell'art. 14 del d. Igs. n. 159 del 2011, aggiunto dall'art. 4 della I. 17/10/2017, n. 161 mira a dare attuazione alle indicazioni di Corte cost., 06/12/2013, n. 291, la quale ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e, in, in applicazione dell'art. 27 della I. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Corte cost. 291 del 2013 chiarì a fondamento della decisione che se non può darsi per scontato a priori l'esito positivo del trattamento volto alla risocializzazione del condannato, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione - sia pure solo iuris tantum - di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione. In quest'ottica, può aggiungersi che Corte cost. 04/12;2019, n. 253, sia pure nel quadro dell'apparato motivazionale che ha giustificato la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, 1° comma, I. 26 luglio 1975, n. 354 (I. ord. pen.), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter I. ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti, ha sottolineato come: a) pur dovendosi escludere la legittimità di presunzioni assolute, è ancora fondata su solide basi la conclusione per la quale l'appartenenza ad una associazione di stampo mafioso implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo; b) che la valutazione del percorso di risocializzazione derivante dal trattamento penitenziario, soprattutto se di lunga durata, implica una seria verifica non solo sulla condotta carceraria del condannato nel corso dell'espiazione della pena, ma altresì sul contesto sociale esterno. Siffatte puntualizzazioni, pur calibrate sullo specifico oggetto della questione sbttoposta alla Corte, illuminano il percorso che deve orientare la valutazione del giudice chiamato a verificare, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011, la persistenza della pericolosità sociale del condannato. Ora, nel decreto impugnato, i capisaldi argomentativi sono l'appresentati non solo dalla vicenda estorsiva per la quale il Labate è stato condannato nel 2013, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (nel quale è emerso come il personaggio di maggior carisma della cosca Labate) nonché ai delitti di estorsione tentata e consumata e tentata violenza privata aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. con I. n. 203 del 1991, ma anche dai delitti per il quali nel 2016 ha riportato la condanna a ventidue anni di reclusione (art. 513-bis, 629, secondo comma, cod. pen., art. 7 d.l. n. 152 del 1991 cit., art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, sesto e ottavo, cod. pen.). Il dato, isolatamente valorizzato, della data di commissione del più recente dei delitti (2011) omette di confrontarsi con l'ampiezza temporale (tra il 1988 e il 2009) dell'accertata partecipazione con ruolo di spicco all'interno del sodalizio e con il significativo dinamismo criminale, ossia con i dati sui quali, in termini non apparenti, la Corte d'appello ha argomentato la sussistenza della persistente pericolosità sociale, anche alla luce della incontestata scelta di tornare a risiedere nel territorio di operatività della consorteria. In tale contesto, l'assenza di rilievi disciplinari durante la detenzione e comunque la condotta carceraria sono state razionalmente ritenute un profilo recessivo. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensor