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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26040/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21417/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n.38, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e dife nde, in virtù di procura in calce ai controricorsi; -controricorrenterispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale- per la cassazione della sentenza n. 750/2019 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 25 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 29 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. distaccata di Cerignola, deducendo che: -quale titolare di un’officina meccanica abilitata al soccorso ACI, il 16 ottobre 1992 era stato incaricato dapersonale della Polizia di S tato delCommissariato di Cerignola di recuperare un autoarticolato, dotato di motrice e semirimorchio (cisterna), oggetto di furto e incendio, abbandonato in una zona rurale; -in pari data, era stato redatto, da parte di agenti del medesimo Commissariato, verbale di rinvenimento e formale consegna dello stesso autoarticolato a colui che lo aveva detenuto in leasing , [OSCURATO:PERSONA]; -il [OSCURATO:PERSONA], però, non aveva provveduto né a ritirare il veicolo, né a pagare le spese di recupero, trasporto e custodia, né vi aveva provveduto la società assicuratrice, che era divenuta proprietaria del relitto dopo aver pagato l’indennizzo alla società di leasing.

Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al ritiro del mezzo e al pagamento delle spese di recupero, traino e deposito del veicolo incendiato, con interessi e rivalutazione.

Si costituì il convenuto, il quale dedusse che nel verbale di rinvenimento del mezzo consegnatogli dal personale di Polizia del Commissariato di Cerignola egli aveva dichiarato che il semirimorchio (la cisterna) era di sua proprietà, mentre la motrice era da lui condotta in locazione finanziaria; rilasciata questa dichiarazione, aveva dunque proceduto al ritiro solo del primo (che appariva ancora riparabile) ed aveva lasciato in deposito la seconda, che era totalmente distrutta; nell’occasione aveva precisato che, a seguito dell’evento lesivo, aveva chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto di leasing,informando la società proprietaria della motrice del l’avvenuto ritrovamento dell a stessae del luogo in cui si trovava.

Sulla base di queste deduzioni, il [OSCURATO:PERSONA] chiese, dunque, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la predetta società ed invocò il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, sul presupposto che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing, il mezzo era rientrato nell’esclusivo possesso della società concedente, sulla quale gravava l’eventuale obbligazione di pagamento dellespese di recupero, traino e custodia.

Si costituì la società di leasing(all’epoca avente la denominazione [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi mutata, dapprima, in quella di [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, nell’attuale denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale resistette a sua volta alla domanda, deducendo che essa ignorava che il bene, di cui era stata chiesta la radiazione dal [OSCURATO:PERSONA] (P.R.A.), fosse custodito presso il deposito ACI del Ceruolo.

Il Tribunale, sul presupposto che, a seguito della chiamatain causa, la domanda proposta dal Ceruolo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si era automaticamente estesa alla società di leasing, riconobbe all’attore il diritto di conseguire dalla terza chiamata la somma di Euro 24.625,00 e dall’originario convenuto la somma di Euro 1.241,00, oltre rivalutazione e interessi.

Il Tribunale emise tale statuizione sulla base delle seguenti considerazioni: - la domanda proposta dal Ceruolo andava qualificata come domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 cod. civ.; - il [OSCURATO:PERSONA], avendo accettato la restituzione del mezzo, come disposto nel verbale di rinvenimento e consegna, era tenuto, ex art. 84 disp.att. cod. proc. pen. ( norma all’epoca in vigore) al pagamento delle spese di recupero e traino del veicolo, obbligazione che non si era estinta per prescrizione, essendo stata quest’ultima ripetutamente interrotta dalle diverse richieste scritte speditegli dal Ceruolo; - La società di leasing , quale soggetto effettivamente tenuto alla prestazione pretesa dall’attore, non era obbligataa pagare l’indennizzo per le spese di recupero e trasporto perché nei suoi confronti tale credito si era prescritto per il decorso del termine decennale; -però, era obbligata a pagare l’indennizzo per le spese di custodia della motrice, di cui era l’esclusiva debitrice; a seguito della risoluzione del contratto di leasing, infatti, era rientrata nell’esclusivo possesso del bene avvantaggiandosi della custodia effettuata sullo stesso dal Ceruolo; -quanto all’ammontare, tanto le spese di recupero e traino , dovute dal convenuto, quanto quelle dicustodia, dovute dalla terza chiamata, dovevano essere liquidate sulla base delle tariffe ACI per i non soci,a far data dal 1992 sino all’attualità. 2.La Corte d’appello di Bari – adìta con gravame principale da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e con gravame incidentale da [OSCURATO:PERSONA] –con sentenza 25 marzo 2019, n. 750 ha accolto la prima impugnazione e ha rigettato la seconda.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-in base alle risultanze istruttorie, doveva ritenersi accertato: che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di ritirare il mezzo incendiato dal personale di Polizia di Stato del Commissariato di Cerignola; cheagenti dellostesso Commissariato avevano redatto il verbale di rinvenimento e consegna in favore di [OSCURATO:PERSONA]; che questi aveva provveduto a ritirare solo il semirimorchio di sua proprietà,disinteressandosi della motrice condotta in locazione finanziaria, orm ai non più utilizzabile; che, con riferimento ad essa, si era avvalso della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasingper l’ipotesi di furto o incendio, pagando il residuo dovuto alla società di leasinga titolo di canone; che, però, egli era consapevole che la motrice era stata recuperata dal Ceruolo e da questi tenuta in custodia, per averlo saputo immediatamente dagli stessi agenti di polizia che avevano redatto il verbale di ritenimento e consegna o, comunque , per averlo saputo successivamente attraverso i solleciti al ritiro speditigli dal Ceruolo stesso, uno dei quali effettuato con lettera raccomandata del 7 febbraio 1996; II-invece, non era provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato alla società di leasing il luogo ove si trovava il mezzo , né le generalità di chi lo avesse in consegna, né il titolo in base al quale era detenuto; neppure era provato che a tale comunicazione avesse provveduto il Ceruolo, poiché risultava che questi aveva spedito solleciti al ritiro solo al [OSCURATO:PERSONA] e alla sua società di assicurazione, come emergeva dalla già citata raccomandata del 7 febbraio 1996 e da quella, successiva, del 26 gennaio 2004;III– infine , era incontestato che il [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva invocato la risoluzione del contratto, aveva anche comunicato alla società di avere chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (P.R.A.) la cancellazione del mezzo, lasciando così suppore di avere provveduto alla sua demolizione, trattandosi di due adempimenti (radiazione dal P.R.A. e demolizione) espressamente previsti a carico dell’utilizzatore dalla clausola risolutiva espressa,apposta al contratto di leasing; IV- ciò evidenziato in fatto, doveva ritenersi, in diritto, che la domanda proposta dal Ceruolo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, fosse qualificabile , non già come azione di ingiustificato arricchimento, bensì come azione contrattuale di adempimento dell’obbligazione derivante dall’art. 84 disp. att. cod. proc. pen.; da un lato, dunque, non sussisteva la necessaria sussidiarietà per formulare ammissibilmente una domanda di arricchimento senza causa (la quale sarebbe stata in ogni caso infondata, stante l’assenza di interesse dell’inconsapevole proprietaria del mezzo a che lo stesso rimanesse, per anni, presso il depositario cui la polizia l’aveva consegnato); dall’altro lato, doveva escludersi l’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare le spese di custodia della motrice , mentre sull’insussistenza dell’omologa obbligazione del [OSCURATO:PERSONA], dichiarata dal Tribunale, era sceso il giudicato, non essendo stata impugnata tale statuizione dal Ceruolo; IV-sussisteva, invece, l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di pagare le spese di recupero e traino, essendo egli consapevole che il mezzo era stato recuperato dal Ceruolo e custodito presso la sua officina; V-pertanto, doveva rigettarsi la domanda formulata dal Ceruolo nei confronti della società di leasing, mentre andava confermata la condanna del [OSCURATO:PERSONA] emessa dal primo giudice.3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale , anch’esso sorretto da quattro motivi.

Risponde sia al ricorso principale che a quello incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].) con due distinti controricorsi.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanzacamerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] I.1.Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c od. proc. civ., la nullità radicale della sentenza per violazione degli artt. 347, comma 3 e 168,comma 2, c od. proc. civ..

In sintesi, il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], sostiene che la sentenza d’appello sarebbe nulla per avere la Corte territoriale giudicato in mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado, di cui aveva accertato il mancatorinvenimento senza debi tamente disporne la “ricostruzione”, trovandosi così nell’impossibilità di desumere da tale fascicolo «elementi decisivi su alcuni punti controversi della causa», come l’interrogatorio formale del convenuto, dal quale avrebbe potuto desumersi la consapevolezza, in capo alla società di leasing, della circostanza che la motrice si trovava in deposito presso la sua officina.

I.1.1.Il motivo è infondato.

Questa Corte ha recentemente statuito che, nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (Cass. 17/04/2023, n. 10202).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato atto della mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado,ma ha ritenuto che essa non fosse d’ostacolo alla decisione, atteso che le attività svolte in primo grado e le risultanze delle prove disposte ed espletate non avevano formato oggetto di contestazione in appello e, inoltre, i fascicoli di parte contenevano i documenti prodotti, sicché la controversia poteva essere decisa anche in mancanza del predetto fascicolo.

Il primo motivo va dunque rigettato, non senza aggiungere, ad abundantiam– avuto riguardo al la specifica doglianza secondo la quale la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di p rimo grado non avrebbe consentito di valutare , contro la terza chiamata, le dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal convenuto – , che essa doglianza non solo si infrange, de facto, sul l’ eviden ziato rili e vo del giudice d’appello secondo cui le risultanze delle prove disposte ed espletate in primo grado non avevano formato oggetto di contestazione nel grado successivo, ma si infrangepure, de iure, sul principio per cui le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, quale mezzo di prova diretto a suscitare la confessione, fanno piena prova dei fatti sfavorevoli al dichiarante,non a nche di quelli sfavorevoli alle altre parti (arg. ex artt.2730, 2733 cod. civ. e 228 cod. proc. civ.).

I.2.Con il s econdo motivo del ricorso principale vi e ne denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e controverso.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato le comunicazioni via fax del 16 ottobre 1992, del 18 ottobre 2004 e del 19 ottobre 2004, nonché la lettera raccomandata del 4 gennaio 1993– tutte allegate al fasci co lo di parte di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] –con cui quest’ultimo avrebbe informato la società di leasing dell’avvenuto ritrovamento del mezzo e del luogo in cui lo stesso era depositato.

I.2.1.Il motivo è inammissibile.

Deve premettersi, in via generale, che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art.360 n. 5, nuovo testo, cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato in giudizio) ovverodi fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053; successivamente, ex multis, Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415;), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso di specie, inammissibilmente viene denunciato l’omesso esame di elementi istruttori precostituiti (comunicazioni a mezzo fax e lettera raccomandata), in quanto la circostanza di fatto che essi avrebbero dimostrato, alla stregua del motivo di ricorso in esame (ovverosia, l ’informazione , da parte del conduttore finanziario alla società di leasing, del ritrovamento del mezzo e del luogo in cui si trovava custodito), è stat a debitamente considerat a nella sentenza impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere dato questa comunicazione alla società di leasing, curando di informarla «dell’avvenuto ritrovamento del mezzo e del luogo in cui questo trovavasi»(pag. 3 della sentenza impugnata ) , ma ha ritenuto che tale deduzione non fosse stata provata, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, avuto riguardo, in particolare, alla corrispondenza intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e il suo contraente, da cui era emerso che quest’ultimo aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasing, aveva corrisposto il residuo dovuto a titolo di canoni ed aveva informato la società di avere chiesto la radiazione del veicolo al [OSCURATO:PERSONA] (adempimento previsto dallo stesso contratto a carico del conduttore,unitamente alla richiesta di demolizione); in considerazione di tale corrispondenza, il giudice d’appello ha quindi ritenuto –con motivato accertamento di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità – che la società di leasing, lungi dall’apprendere che il mezzo si trovasse in deposito presso una qualcheofficina, era stata piuttosto messa nelle condizioni di confidare che esso fosse stato debitamente avviato alla demolizione.

Il secondo motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

I.3.Con il terzo motivo del ricorso principale vengono denunciate, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., da un lato,la violazione dell’art.2697 cod.civ. e, dall’a l tro, la contraddittorietà della sentenza (recte: della sua motivazione).

La motivazione della sentenza impugnata viene ritenuta contraddittoria per avere, da un lato, rilevato la mancanza della ordinaria diligenza nella condotta tenuta dal Ceruolo, avendo egli omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA]., oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)di avere in custodia i l mezzo, indirizzando le richieste di pagamento solo al [OSCURATO:PERSONA] e alla compagnia assicuratrice del veicolo, non ostante fosse consapevole, in base alle risultanze del verbale di rinvenimento e consegna, che il veicolo custodito formava oggetto di contratto di leasing; e per avere, invece, dall’altro lato, escluso che fosse stato violato un omologo dovere di ordinaria diligenza da parte dellasocietà di leasing , per non essersi questa accertato di chi avesse in custodia il veicolo, sebbene fosse stata messa al corrente del ritrovamento dello stesso e del luogo in cui era stato depositatocon i fax e la letteraraccomandata inviatile dal suo contraente.

Nella parte in cui ha escluso il dovere di diligenza di assumere informazioni sullacustodia del mezzo da parte della società di leasing , la sentenza impugnata viene ritenuta anche lesiva della regola di cui all’art.2697 cod. civ., in quanto avrebbe escluso l’obbligazione della predettasocietà pur in presenza della prova della consapevolezza, da parte sua, dell’avvenuto ritrovamento del veicolo e del luogo in cui era depositato, acquisita in seguito alle predette comunicazioni avute dal suo contraente, per mezzodei fax spediti tra il 1992 e il 2004, nonché della letteraraccomandata, inviatale nel 1993.

I.3.1.Entrambi le do glianze , in cui si articola il te r zo motivo del ricorso principale,sono manifestamente inammissibili.

Anzitutto, va ribadito che la Corte d’appello, pur tenendo in considerazione la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente (secondo cui lasocietà di leasing era stata informata dell’ avvenuto ritrovamento del mezzoe del luogo in cui era depositato con i fax e la raccomandata inviati dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1992 e il 2004), alla streguadella motivata e insindacabile valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non solo non ha ritenuto provata tale circostanza,ma ha ritenuto provata la circostanza contraria che la stessa società era stata piuttosto posta nellacondizione di confidare che il mezzo, lungi dall’essere custodito in una qualche officina, fosse statodebitamente avviato alla demolizione.

Inoltre, va pure chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale , La Corte t erritoriale non ha imputato al Ceruolo una mancanza di diligenza, ma ha semplicemente accertato che egli, non ostantefosse consapevole che il mezzo era stato concesso in leasing dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , non aveva notiziato quest’ultima del fatto che, in seguito al ritrovamento, era stato depositato presso la sua autorimessa, dal momento che risultava che le richieste di pagamento del corrispettivo della custodia erano state inviate solo al [OSCURATO:PERSONA] e alla compagnia assicuratrice del veicolo , non anche alla società di leasing.

Ciò posto, deve anzituttoescludersi l’ ammissibilità della doglianza con cui si denunciala violazione delll’art.2697 cod. civ., atteso che, con tale doglianza, non viene contesta to che il T ribunale abbia attribuito l’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni (c fr., ex multis , Cass.29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ma viene criticato, inammissibilmente, un accertamento tratto dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ovverosia un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass. 19/05/2021, n. 20553; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).In secondo luogo, connotata da altrettanto manifesta inammissibilità è la doglianza diretta a denunciare la intrinseca contraddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata.

Evidenziato, infatti, che la Corte territoriale, da un lato, ha semplicemente accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva notiziato la [OSCURATO:SOCIETA]. del deposito del veicolo presso la sua autorimessa e, dall’altro lato, ha ritenuto che tale notizia la [OSCURATO:SOCIETA] non avessericevuto neppure dal suo conduttore, [OSCURATO:PERSONA] ( il quale, anzi, attraverso la comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasing , le aveva piuttostolasciato supporre che il mezzo fosse stato demolito ) , risulta evidente che vengono in considerazione due accertamenti di merito, non in contraddizione ma in sintonia tra di loro, in base ai quali il giudice d’appello ha formulato , in via inferenziale, la motivata affermazione che la società non era stata informata , né dal [OSCURATO:PERSONA] né dal Ceruolo,che il veicolo fosse in custodia presso l’autorimessa d i quest’ultimoe ha conseguentemente – e coerentemente – ritenuto che neppure poteva pretendersi che essa si attivasse per assumere di propria iniziativa tale informazione, atteso che confidava nella avvenuta demolizione del veicolo medesimo, per modo che non poteva ritenersi inadempiente rispetto al pagamento delle spesedi custodia.

Il terzo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

I.4.

Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell’art.2041 cod. civ..

Anche questo motivo si articolain due distinte doglianze.

Con la prima,il ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto “inammissibile” la domanda di arricchimentosenza causa da lui proposta nei confronti della società di leasing, in ragione dell’assenza di un vantaggio economico da parte di questa società.

Al riguardo, Liberato C eruolo deduce : che con il verbale di rinvenimento e consegna , era stato f ormalmente consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il mezzo nella sua interezza, comprensivo sia del semirimorchioche della motrice; che i l P ecchioli , ria v uta la detenzione del veicolo, siera avvantaggiato dell’attività di trasporto e d i deposito da lui espletata, risparmiando sulle spe se che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per svolgere d irettamente tali attività; e che tale arricchimento, cui aveva fatto da contraltare i l proprio depauperamento, si era poi trasferito, all’esito della risoluzione del contratto di leasing, in capo allaFilea [OSCURATO:SOCIETA]. , che era rientrata nellapiena disponibilità del mezzo.

Con la seconda doglianza , il ricorrente principale ce n sura ulteriormente la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’obbligazione dellasocietà di lea sing di pagare le spese di custodia, ai sensi dell’art.84 disp. att. cod. proc. pen. (norma successivamente trasfusa nell’art.150 del d.lgs. n.115 del 2002) per la riten u ta mancanzadella prova della sua adesione al rapporto di deposito.

LiberatoCeruolo ribadisce, al riguardo , che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avrebbe ignorato – e comunque, usando l ’o rdinaria diligenza avrebbe potuto acqui si re la relativa informazione – che il mezzo s i trovavain deposito presso la sua officina .

Sostiene, infine, che l’assenza di un rapporto contrattuale con la società di leasing confermerebbela sussistenza della fattispecie di cui all’art.2041 cod. civ., in ragione dell’impossibilità, da parte sua , d i esercitare un’altra azione perfarsi indennizzare del pregiudizio subìto.

I.4.1.

A nche il quarto motivo è inammissibile , con riguardo ad entrambile doglianze in cui si a rti c ola .Quanto allaprimadoglianza, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha dichiarato “inammissibile” la domanda di arricchimento senza causa proposta dal C eruolo pe r l’assenza di un vantaggio economico dellasocietà di leasing; piuttosto, la Corte d’appello, movendo dal rilievo che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda proposta in giudizio come actiode in rem verso, ha ritenuto erronea tale qualificazione, reputando che l’azione esercitata dal C eruolo fosse piuttosto classificabile come azion e contrattuale di adempimento dell’obbligazione derivante dall’art. 84 disp. att. cod. proc. pen..

Dopo avere proceduto a tale operazione di qualificazione della domanda (anch’essa rientrante nell’ esercizio dei poteri incensurabilmentespettanti al giudice del merito : Cass. 21/0572019, n. 13602; Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. 22/05/2023, n. 13920), la Corte territoriale ha formulato l’osservazione che l’azione di arricchimentosenza causa, ove proposta, sarebbe stata inammissibile perdifetto della necessaria sussidiarietà e ha svolto, ad abundantiam, l’ulteriore rilievo secondo il quale essa azione, «in ogni caso» (p.11 della sentenza impugnata), sarebbe stata infondata (non già “inammissibile”)per mancanza di arricchimento della convenuta.

Il motivo, in esame, nellaprima doglianza in cui si articola, non si confronta, pertanto, con la reale ratio decidendi della s t atu i zione impugnata, la quale non è fondata né sulla infondatezza né sulla inammissibilità dell’actio de in rem verso, b e nsì, previo rilievo della natura contrattuale dell’azione proposta in giudizio, sulla ritenuta infondatezza di tale diversa azione, per l’accertata insussistenza , in capo allasocietà di leasing, dei presupposti soggettivi dell’obbligazione di pagamento delle spese di custodia dei beni sequestrati, ai sensi dell’art.84 disp.att. cod. proc. pen., applicabile rati o ne temporis .Quanto alla seconda doglianza – con la quale, in sostanza, si afferma, invece, la sussistenza dei predetti presupposti soggettivi dell’obbligazione ex art.84 disp.att. cod. proc. pen., ribadendo ancora unavolta che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ignorava (e comunque non poteva ignorare con l’ordinaria diligenza ) che la motrice di su a proprietàsi trovava in custodia presso l’officina del Ceruolo – è agevole rilevare che con essa si tenta ancora, inammissibilmente, di suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove antitetici a quelli insindacabilmente effettuati dalla Corte d’appello, la quale, come si è ripetutamente veduto, ha invece accertato (con apprezzamento di merito insindacabile) la diversacircostanza che la società di leasing , non solo non av e va avuto la notizia dell’avvenutoricovero del mezzo incendiato, ma era sta t a posta nellacondizione di confidare ragionevolmente sulla sua avvenuta demolizione.

Il ricorso principale, dunque, deve essere complessivamente rigettato.

II.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art.360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., la nullità radicale della sentenza per violazione degli artt. 347, comma 3 e 168,comma 2, c od. proc. civ..

Anche il ricorrente incidentale, come già il ricorrente principale, sostiene che la sentenza d’appello sarebbe radicalmente nulla per avere la Corte territoriale giudicato in mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado.

II.1.1.

Il motivo è infondato e va rigettato, essend o sufficiente richiamare, al riguardo, quanto si è detto in sede di esame del primo motivo del ricorsoprincipale (v. , supra , sub I.1.1. ).II.2.

Con il s econdo motivo del ricorso incidentale viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa unfatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato, sebbene fossero s tati acquis i t i a gli atti di causa, il fax inviato in data 16 ottobre 1992, nonché la raccomandata del 14 gennaio 2003, con cui egli avrebbe informato la società di leasing dell’avvenuto ritrovamento del mezzo e del luogo in cui lo stesso era depositato.

II.2.1.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile , essendo sufficienterichiamare, al riguardo, quanto si è detto in sede di esame del secondo motivo del ricorsoprincipale (v. , supra , sub

I. 2 .1.).

II.3.

Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc.civ., la violazione dell’art.1176 c od. civ..

La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse, in capoalla società di leasing , un dovere di diligenzadi informarsi sulla custodia del mezzo, sebbene fosse stata messa al corrente del ritrovamento dello stesso e delle condizioniin cui versava.

II.3.1.

Il motivo è infondato.

Va ribadito, al riguardo,che la Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di merito motivato e insindacabile, che la [OSCURATO:SOCIETA]non fosse stata notiziata della custodia del mezzo, né dal Ceruolo né dal suo conduttore [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo , anzi, attraverso la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa , appostaal contratto di leasing per il caso di furto o incendio, l’aveva messa nella condizione di confidare che il mezzo fosse stato demolito.Trovando fondamento in tale accertamento de facto, appare perfettamente corretto, in iure , il giudizio secondo cui la s ocietà di leasing, evitando diassumere informazioni sulla sorte del mezzo , non aveva violato alcun canone di diligenza , poiché faceva ragionevole affidamentosulla sua avvenuta demolizione.

Pertanto, il terzo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettato.

II.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale è denunciata la violazionedegli artt.91 e 92 cod. proc civ..

Il ricorrente incidentale, Alvaro P ecchioli, deduce che se avesse considerato il fattodecisivo e controverso – il cui esame sarebbe stato invece omesso – della con sapevolezza, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,del fatto che il mezzo si trovava in deposito presso l’ o fficina del Ceruolo, la Corteterritoriale avrebbe diversamente statuito sul merito della causae, conseguentemente, anche sulle spese del giudizio.

Indebitamente, dunque, la sentenza impugnata avrebbe posto a suo carico, non soltanto le spese del rapporto processuale intercorso con il Ceruolo,ma anche quelle del rapporto processuale intercorso con la società di leasing.

Con riguardo alle spese del rapporto processuale intercorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si duole, poi, che la Corte d’appello, diversamente dal giudice di primo grado , non ne abbia disposto l a compensazione, state l ’ accoglimento solo parziale della domanda formulata nei suoi confronti dall’attore.

II.4.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Èinammissibile nella parte in cui invoca un diverso regolamento delle speserelativamente al rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.): la regolazione delle spese , infatti, quale pronuncia accessoria, potrebbe essere rinnovata solo in caso di mutamento della statuizione principale di merito per accoglimento degli altri motivi, i quali vanno invece disattesi per le ragioni esposte.

Il motivo in esame è invece infondato nellaparte in cui si duole che non sianostate compensate le spese relative al rapporto processuale intercorso con [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda propostada quest’ultimo.

In primo luogo, infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la quale è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi (C ass., Sez.

Un.,31/10/2022, n. 32021).

Insecondo luogo , la compensazione totale o parziale delle spese, comunque possibile in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92, secondo comma, c od. proc . civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).

Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che –come nella fattispecie – ha correttamente posto le spese processuali a carico della detta parte, non ostante il ridotto importo della condannarispetto a quello indicato come petitum della domandaoriginaria.

Anche il ricorso incidentale, p ertanto , deve essere complessivamenterigettato.

III.L’esito dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quelle concernenti i rapporti processuali intercorsi tra ciascuno dei ricorrenti (principale e incidentale) e la società controricorrente (che a ciascuno dei ricorsi ha risposto con specifico controricorso), vanno poste a carico del Ceruolo e del [OSCURATO:PERSONA] in base al principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione a ciascuno dei due rapporti processuali.

IV. Sussistono , infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi , se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta iricorsi.

Compensale spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra i l ricorrente principale e il ricorrente incidentale e condanna ciascuno di essi a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità concernenti i rispettivi rapporti processuali, che liquida, per ognuno di tali rapporti , in Euro 2.500,00per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21417/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del procuratore speciale e legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci n.38, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e dife nde, in virtù di procura in calce ai controricorsi; -controricorrenterispetto al ricorso principale e al ricorso incidentale- per la cassazione della sentenza n. 750/2019 della CORTE d’APPELLO di BARI, depositata il 25 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione del 29 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Foggia, Sez. distaccata di Cerignola, deducendo che: -quale titolare di un’officina meccanica abilitata al soccorso ACI, il 16 ottobre 1992 era stato incaricato dapersonale della Polizia di S tato delCommissariato di Cerignola di recuperare un autoarticolato, dotato di motrice e semirimorchio (cisterna), oggetto di furto e incendio, abbandonato in una zona rurale; -in pari data, era stato redatto, da parte di agenti del medesimo Commissariato, verbale di rinvenimento e formale consegna dello stesso autoarticolato a colui che lo aveva detenuto in leasing , [OSCURATO:PERSONA]; -il [OSCURATO:PERSONA], però, non aveva provveduto né a ritirare il veicolo, né a pagare le spese di recupero, trasporto e custodia, né vi aveva provveduto la società assicuratrice, che era divenuta proprietaria del relitto dopo aver pagato l’indennizzo alla società di leasing. Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al ritiro del mezzo e al pagamento delle spese di recupero, traino e deposito del veicolo incendiato, con interessi e rivalutazione. Si costituì il convenuto, il quale dedusse che nel verbale di rinvenimento del mezzo consegnatogli dal personale di Polizia del Commissariato di Cerignola egli aveva dichiarato che il semirimorchio (la cisterna) era di sua proprietà, mentre la motrice era da lui condotta in locazione finanziaria; rilasciata questa dichiarazione, aveva dunque proceduto al ritiro solo del primo (che appariva ancora riparabile) ed aveva lasciato in deposito la seconda, che era totalmente distrutta; nell’occasione aveva precisato che, a seguito dell’evento lesivo, aveva chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto di leasing,informando la società proprietaria della motrice del l’avvenuto ritrovamento dell a stessae del luogo in cui si trovava. Sulla base di queste deduzioni, il [OSCURATO:PERSONA] chiese, dunque, di essere autorizzato a chiamare in giudizio la predetta società ed invocò il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, sul presupposto che, a seguito della risoluzione del contratto di leasing, il mezzo era rientrato nell’esclusivo possesso della società concedente, sulla quale gravava l’eventuale obbligazione di pagamento dellespese di recupero, traino e custodia. Si costituì la società di leasing(all’epoca avente la denominazione [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi mutata, dapprima, in quella di [OSCURATO:SOCIETA]. e, successivamente, nell’attuale denominazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la quale resistette a sua volta alla domanda, deducendo che essa ignorava che il bene, di cui era stata chiesta la radiazione dal [OSCURATO:PERSONA] (P.R.A.), fosse custodito presso il deposito ACI del Ceruolo. Il Tribunale, sul presupposto che, a seguito della chiamatain causa, la domanda proposta dal Ceruolo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si era automaticamente estesa alla società di leasing, riconobbe all’attore il diritto di conseguire dalla terza chiamata la somma di Euro 24.625,00 e dall’originario convenuto la somma di Euro 1.241,00, oltre rivalutazione e interessi. Il Tribunale emise tale statuizione sulla base delle seguenti considerazioni: - la domanda proposta dal Ceruolo andava qualificata come domanda di ingiustificato arricchimento ex art.2041 cod. civ.; - il [OSCURATO:PERSONA], avendo accettato la restituzione del mezzo, come disposto nel verbale di rinvenimento e consegna, era tenuto, ex art. 84 disp.att. cod. proc. pen. ( norma all’epoca in vigore) al pagamento delle spese di recupero e traino del veicolo, obbligazione che non si era estinta per prescrizione, essendo stata quest’ultima ripetutamente interrotta dalle diverse richieste scritte speditegli dal Ceruolo; - La società di leasing , quale soggetto effettivamente tenuto alla prestazione pretesa dall’attore, non era obbligataa pagare l’indennizzo per le spese di recupero e trasporto perché nei suoi confronti tale credito si era prescritto per il decorso del termine decennale; -però, era obbligata a pagare l’indennizzo per le spese di custodia della motrice, di cui era l’esclusiva debitrice; a seguito della risoluzione del contratto di leasing, infatti, era rientrata nell’esclusivo possesso del bene avvantaggiandosi della custodia effettuata sullo stesso dal Ceruolo; -quanto all’ammontare, tanto le spese di recupero e traino , dovute dal convenuto, quanto quelle dicustodia, dovute dalla terza chiamata, dovevano essere liquidate sulla base delle tariffe ACI per i non soci,a far data dal 1992 sino all’attualità. 2.La Corte d’appello di Bari – adìta con gravame principale da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e con gravame incidentale da [OSCURATO:PERSONA] –con sentenza 25 marzo 2019, n. 750 ha accolto la prima impugnazione e ha rigettato la seconda. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-in base alle risultanze istruttorie, doveva ritenersi accertato: che [OSCURATO:PERSONA] era stato incaricato di ritirare il mezzo incendiato dal personale di Polizia di Stato del Commissariato di Cerignola; cheagenti dellostesso Commissariato avevano redatto il verbale di rinvenimento e consegna in favore di [OSCURATO:PERSONA]; che questi aveva provveduto a ritirare solo il semirimorchio di sua proprietà,disinteressandosi della motrice condotta in locazione finanziaria, orm ai non più utilizzabile; che, con riferimento ad essa, si era avvalso della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasingper l’ipotesi di furto o incendio, pagando il residuo dovuto alla società di leasinga titolo di canone; che, però, egli era consapevole che la motrice era stata recuperata dal Ceruolo e da questi tenuta in custodia, per averlo saputo immediatamente dagli stessi agenti di polizia che avevano redatto il verbale di ritenimento e consegna o, comunque , per averlo saputo successivamente attraverso i solleciti al ritiro speditigli dal Ceruolo stesso, uno dei quali effettuato con lettera raccomandata del 7 febbraio 1996; II-invece, non era provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato alla società di leasing il luogo ove si trovava il mezzo , né le generalità di chi lo avesse in consegna, né il titolo in base al quale era detenuto; neppure era provato che a tale comunicazione avesse provveduto il Ceruolo, poiché risultava che questi aveva spedito solleciti al ritiro solo al [OSCURATO:PERSONA] e alla sua società di assicurazione, come emergeva dalla già citata raccomandata del 7 febbraio 1996 e da quella, successiva, del 26 gennaio 2004;III– infine , era incontestato che il [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva invocato la risoluzione del contratto, aveva anche comunicato alla società di avere chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (P.R.A.) la cancellazione del mezzo, lasciando così suppore di avere provveduto alla sua demolizione, trattandosi di due adempimenti (radiazione dal P.R.A. e demolizione) espressamente previsti a carico dell’utilizzatore dalla clausola risolutiva espressa,apposta al contratto di leasing; IV- ciò evidenziato in fatto, doveva ritenersi, in diritto, che la domanda proposta dal Ceruolo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, fosse qualificabile , non già come azione di ingiustificato arricchimento, bensì come azione contrattuale di adempimento dell’obbligazione derivante dall’art. 84 disp. att. cod. proc. pen.; da un lato, dunque, non sussisteva la necessaria sussidiarietà per formulare ammissibilmente una domanda di arricchimento senza causa (la quale sarebbe stata in ogni caso infondata, stante l’assenza di interesse dell’inconsapevole proprietaria del mezzo a che lo stesso rimanesse, per anni, presso il depositario cui la polizia l’aveva consegnato); dall’altro lato, doveva escludersi l’obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagare le spese di custodia della motrice , mentre sull’insussistenza dell’omologa obbligazione del [OSCURATO:PERSONA], dichiarata dal Tribunale, era sceso il giudicato, non essendo stata impugnata tale statuizione dal Ceruolo; IV-sussisteva, invece, l’obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di pagare le spese di recupero e traino, essendo egli consapevole che il mezzo era stato recuperato dal Ceruolo e custodito presso la sua officina; V-pertanto, doveva rigettarsi la domanda formulata dal Ceruolo nei confronti della società di leasing, mentre andava confermata la condanna del [OSCURATO:PERSONA] emessa dal primo giudice.3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ricorso incidentale , anch’esso sorretto da quattro motivi. Risponde sia al ricorso principale che a quello incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].) con due distinti controricorsi. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanzacamerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] I.1.Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c od. proc. civ., la nullità radicale della sentenza per violazione degli artt. 347, comma 3 e 168,comma 2, c od. proc. civ.. In sintesi, il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], sostiene che la sentenza d’appello sarebbe nulla per avere la Corte territoriale giudicato in mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado, di cui aveva accertato il mancatorinvenimento senza debi tamente disporne la “ricostruzione”, trovandosi così nell’impossibilità di desumere da tale fascicolo «elementi decisivi su alcuni punti controversi della causa», come l’interrogatorio formale del convenuto, dal quale avrebbe potuto desumersi la consapevolezza, in capo alla società di leasing, della circostanza che la motrice si trovava in deposito presso la sua officina. I.1.1.Il motivo è infondato. Questa Corte ha recentemente statuito che, nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d’appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (Cass. 17/04/2023, n. 10202). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato atto della mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado,ma ha ritenuto che essa non fosse d’ostacolo alla decisione, atteso che le attività svolte in primo grado e le risultanze delle prove disposte ed espletate non avevano formato oggetto di contestazione in appello e, inoltre, i fascicoli di parte contenevano i documenti prodotti, sicché la controversia poteva essere decisa anche in mancanza del predetto fascicolo. Il primo motivo va dunque rigettato, non senza aggiungere, ad abundantiam– avuto riguardo al la specifica doglianza secondo la quale la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di p rimo grado non avrebbe consentito di valutare , contro la terza chiamata, le dichiarazioni rese in interrogatorio formale dal convenuto – , che essa doglianza non solo si infrange, de facto, sul l’ eviden ziato rili e vo del giudice d’appello secondo cui le risultanze delle prove disposte ed espletate in primo grado non avevano formato oggetto di contestazione nel grado successivo, ma si infrangepure, de iure, sul principio per cui le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, quale mezzo di prova diretto a suscitare la confessione, fanno piena prova dei fatti sfavorevoli al dichiarante,non a nche di quelli sfavorevoli alle altre parti (arg. ex artt.2730, 2733 cod. civ. e 228 cod. proc. civ.). I.2.Con il s econdo motivo del ricorso principale vi e ne denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo e controverso.[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato le comunicazioni via fax del 16 ottobre 1992, del 18 ottobre 2004 e del 19 ottobre 2004, nonché la lettera raccomandata del 4 gennaio 1993– tutte allegate al fasci co lo di parte di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] –con cui quest’ultimo avrebbe informato la società di leasing dell’avvenuto ritrovamento del mezzo e del luogo in cui lo stesso era depositato. I.2.1.Il motivo è inammissibile. Deve premettersi, in via generale, che il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art.360 n. 5, nuovo testo, cod. proc. civ., deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato in giudizio) ovverodi fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass.,Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; successivamente, ex multis, Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415;), sicché non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie, inammissibilmente viene denunciato l’omesso esame di elementi istruttori precostituiti (comunicazioni a mezzo fax e lettera raccomandata), in quanto la circostanza di fatto che essi avrebbero dimostrato, alla stregua del motivo di ricorso in esame (ovverosia, l ’informazione , da parte del conduttore finanziario alla società di leasing, del ritrovamento del mezzo e del luogo in cui si trovava custodito), è stat a debitamente considerat a nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere dato questa comunicazione alla società di leasing, curando di informarla «dell’avvenuto ritrovamento del mezzo e del luogo in cui questo trovavasi»(pag. 3 della sentenza impugnata ) , ma ha ritenuto che tale deduzione non fosse stata provata, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, avuto riguardo, in particolare, alla corrispondenza intercorsa tra la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e il suo contraente, da cui era emerso che quest’ultimo aveva dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasing, aveva corrisposto il residuo dovuto a titolo di canoni ed aveva informato la società di avere chiesto la radiazione del veicolo al [OSCURATO:PERSONA] (adempimento previsto dallo stesso contratto a carico del conduttore,unitamente alla richiesta di demolizione); in considerazione di tale corrispondenza, il giudice d’appello ha quindi ritenuto –con motivato accertamento di merito, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità – che la società di leasing, lungi dall’apprendere che il mezzo si trovasse in deposito presso una qualcheofficina, era stata piuttosto messa nelle condizioni di confidare che esso fosse stato debitamente avviato alla demolizione. Il secondo motivo, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. I.3.Con il terzo motivo del ricorso principale vengono denunciate, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., da un lato,la violazione dell’art.2697 cod.civ. e, dall’a l tro, la contraddittorietà della sentenza (recte: della sua motivazione). La motivazione della sentenza impugnata viene ritenuta contraddittoria per avere, da un lato, rilevato la mancanza della ordinaria diligenza nella condotta tenuta dal Ceruolo, avendo egli omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi [OSCURATO:SOCIETA]., oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)di avere in custodia i l mezzo, indirizzando le richieste di pagamento solo al [OSCURATO:PERSONA] e alla compagnia assicuratrice del veicolo, non ostante fosse consapevole, in base alle risultanze del verbale di rinvenimento e consegna, che il veicolo custodito formava oggetto di contratto di leasing; e per avere, invece, dall’altro lato, escluso che fosse stato violato un omologo dovere di ordinaria diligenza da parte dellasocietà di leasing , per non essersi questa accertato di chi avesse in custodia il veicolo, sebbene fosse stata messa al corrente del ritrovamento dello stesso e del luogo in cui era stato depositatocon i fax e la letteraraccomandata inviatile dal suo contraente. Nella parte in cui ha escluso il dovere di diligenza di assumere informazioni sullacustodia del mezzo da parte della società di leasing , la sentenza impugnata viene ritenuta anche lesiva della regola di cui all’art.2697 cod. civ., in quanto avrebbe escluso l’obbligazione della predettasocietà pur in presenza della prova della consapevolezza, da parte sua, dell’avvenuto ritrovamento del veicolo e del luogo in cui era depositato, acquisita in seguito alle predette comunicazioni avute dal suo contraente, per mezzodei fax spediti tra il 1992 e il 2004, nonché della letteraraccomandata, inviatale nel 1993. I.3.1.Entrambi le do glianze , in cui si articola il te r zo motivo del ricorso principale,sono manifestamente inammissibili. Anzitutto, va ribadito che la Corte d’appello, pur tenendo in considerazione la circostanza di fatto dedotta dal ricorrente (secondo cui lasocietà di leasing era stata informata dell’ avvenuto ritrovamento del mezzoe del luogo in cui era depositato con i fax e la raccomandata inviati dal [OSCURATO:PERSONA] tra il 1992 e il 2004), alla streguadella motivata e insindacabile valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non solo non ha ritenuto provata tale circostanza,ma ha ritenuto provata la circostanza contraria che la stessa società era stata piuttosto posta nellacondizione di confidare che il mezzo, lungi dall’essere custodito in una qualche officina, fosse statodebitamente avviato alla demolizione. Inoltre, va pure chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale , La Corte t erritoriale non ha imputato al Ceruolo una mancanza di diligenza, ma ha semplicemente accertato che egli, non ostantefosse consapevole che il mezzo era stato concesso in leasing dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , non aveva notiziato quest’ultima del fatto che, in seguito al ritrovamento, era stato depositato presso la sua autorimessa, dal momento che risultava che le richieste di pagamento del corrispettivo della custodia erano state inviate solo al [OSCURATO:PERSONA] e alla compagnia assicuratrice del veicolo , non anche alla società di leasing. Ciò posto, deve anzituttoescludersi l’ ammissibilità della doglianza con cui si denunciala violazione delll’art.2697 cod. civ., atteso che, con tale doglianza, non viene contesta to che il T ribunale abbia attribuito l’onere probatorio ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione trafatti costitutivi ed eccezioni (c fr., ex multis , Cass.29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ma viene criticato, inammissibilmente, un accertamento tratto dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, ovverosia un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in sede di legittimità (Cass. 19/05/2021, n. 20553; Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).In secondo luogo, connotata da altrettanto manifesta inammissibilità è la doglianza diretta a denunciare la intrinseca contraddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata. Evidenziato, infatti, che la Corte territoriale, da un lato, ha semplicemente accertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva notiziato la [OSCURATO:SOCIETA]. del deposito del veicolo presso la sua autorimessa e, dall’altro lato, ha ritenuto che tale notizia la [OSCURATO:SOCIETA] non avessericevuto neppure dal suo conduttore, [OSCURATO:PERSONA] ( il quale, anzi, attraverso la comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa apposta al contratto di leasing , le aveva piuttostolasciato supporre che il mezzo fosse stato demolito ) , risulta evidente che vengono in considerazione due accertamenti di merito, non in contraddizione ma in sintonia tra di loro, in base ai quali il giudice d’appello ha formulato , in via inferenziale, la motivata affermazione che la società non era stata informata , né dal [OSCURATO:PERSONA] né dal Ceruolo,che il veicolo fosse in custodia presso l’autorimessa d i quest’ultimoe ha conseguentemente – e coerentemente – ritenuto che neppure poteva pretendersi che essa si attivasse per assumere di propria iniziativa tale informazione, atteso che confidava nella avvenuta demolizione del veicolo medesimo, per modo che non poteva ritenersi inadempiente rispetto al pagamento delle spesedi custodia. Il terzo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. I.4. Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e dell’art.2041 cod. civ.. Anche questo motivo si articolain due distinte doglianze. Con la prima,il ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe ritenuto “inammissibile” la domanda di arricchimentosenza causa da lui proposta nei confronti della società di leasing, in ragione dell’assenza di un vantaggio economico da parte di questa società. Al riguardo, Liberato C eruolo deduce : che con il verbale di rinvenimento e consegna , era stato f ormalmente consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il mezzo nella sua interezza, comprensivo sia del semirimorchioche della motrice; che i l P ecchioli , ria v uta la detenzione del veicolo, siera avvantaggiato dell’attività di trasporto e d i deposito da lui espletata, risparmiando sulle spe se che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per svolgere d irettamente tali attività; e che tale arricchimento, cui aveva fatto da contraltare i l proprio depauperamento, si era poi trasferito, all’esito della risoluzione del contratto di leasing, in capo allaFilea [OSCURATO:SOCIETA]. , che era rientrata nellapiena disponibilità del mezzo. Con la seconda doglianza , il ricorrente principale ce n sura ulteriormente la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’obbligazione dellasocietà di lea sing di pagare le spese di custodia, ai sensi dell’art.84 disp. att. cod. proc. pen. (norma successivamente trasfusa nell’art.150 del d.lgs. n.115 del 2002) per la riten u ta mancanzadella prova della sua adesione al rapporto di deposito. LiberatoCeruolo ribadisce, al riguardo , che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avrebbe ignorato – e comunque, usando l ’o rdinaria diligenza avrebbe potuto acqui si re la relativa informazione – che il mezzo s i trovavain deposito presso la sua officina . Sostiene, infine, che l’assenza di un rapporto contrattuale con la società di leasing confermerebbela sussistenza della fattispecie di cui all’art.2041 cod. civ., in ragione dell’impossibilità, da parte sua , d i esercitare un’altra azione perfarsi indennizzare del pregiudizio subìto. I.4.1. A nche il quarto motivo è inammissibile , con riguardo ad entrambile doglianze in cui si a rti c ola .Quanto allaprimadoglianza, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha dichiarato “inammissibile” la domanda di arricchimento senza causa proposta dal C eruolo pe r l’assenza di un vantaggio economico dellasocietà di leasing; piuttosto, la Corte d’appello, movendo dal rilievo che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda proposta in giudizio come actiode in rem verso, ha ritenuto erronea tale qualificazione, reputando che l’azione esercitata dal C eruolo fosse piuttosto classificabile come azion e contrattuale di adempimento dell’obbligazione derivante dall’art. 84 disp. att. cod. proc. pen.. Dopo avere proceduto a tale operazione di qualificazione della domanda (anch’essa rientrante nell’ esercizio dei poteri incensurabilmentespettanti al giudice del merito : Cass. 21/0572019, n. 13602; Cass. 10/06/2020, n. 11103; Cass. 22/05/2023, n. 13920), la Corte territoriale ha formulato l’osservazione che l’azione di arricchimentosenza causa, ove proposta, sarebbe stata inammissibile perdifetto della necessaria sussidiarietà e ha svolto, ad abundantiam, l’ulteriore rilievo secondo il quale essa azione, «in ogni caso» (p.11 della sentenza impugnata), sarebbe stata infondata (non già “inammissibile”)per mancanza di arricchimento della convenuta. Il motivo, in esame, nellaprima doglianza in cui si articola, non si confronta, pertanto, con la reale ratio decidendi della s t atu i zione impugnata, la quale non è fondata né sulla infondatezza né sulla inammissibilità dell’actio de in rem verso, b e nsì, previo rilievo della natura contrattuale dell’azione proposta in giudizio, sulla ritenuta infondatezza di tale diversa azione, per l’accertata insussistenza , in capo allasocietà di leasing, dei presupposti soggettivi dell’obbligazione di pagamento delle spese di custodia dei beni sequestrati, ai sensi dell’art.84 disp.att. cod. proc. pen., applicabile rati o ne temporis .Quanto alla seconda doglianza – con la quale, in sostanza, si afferma, invece, la sussistenza dei predetti presupposti soggettivi dell’obbligazione ex art.84 disp.att. cod. proc. pen., ribadendo ancora unavolta che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ignorava (e comunque non poteva ignorare con l’ordinaria diligenza ) che la motrice di su a proprietàsi trovava in custodia presso l’officina del Ceruolo – è agevole rilevare che con essa si tenta ancora, inammissibilmente, di suscitare da questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una valutazione delle prove antitetici a quelli insindacabilmente effettuati dalla Corte d’appello, la quale, come si è ripetutamente veduto, ha invece accertato (con apprezzamento di merito insindacabile) la diversacircostanza che la società di leasing , non solo non av e va avuto la notizia dell’avvenutoricovero del mezzo incendiato, ma era sta t a posta nellacondizione di confidare ragionevolmente sulla sua avvenuta demolizione. Il ricorso principale, dunque, deve essere complessivamente rigettato. II.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art.360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., la nullità radicale della sentenza per violazione degli artt. 347, comma 3 e 168,comma 2, c od. proc. civ.. Anche il ricorrente incidentale, come già il ricorrente principale, sostiene che la sentenza d’appello sarebbe radicalmente nulla per avere la Corte territoriale giudicato in mancanza del fascicolo d’ufficio di primo grado. II.1.1. Il motivo è infondato e va rigettato, essend o sufficiente richiamare, al riguardo, quanto si è detto in sede di esame del primo motivo del ricorsoprincipale (v. , supra , sub I.1.1. ).II.2. Con il s econdo motivo del ricorso incidentale viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., omesso esame circa unfatto decisivo. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato, sebbene fossero s tati acquis i t i a gli atti di causa, il fax inviato in data 16 ottobre 1992, nonché la raccomandata del 14 gennaio 2003, con cui egli avrebbe informato la società di leasing dell’avvenuto ritrovamento del mezzo e del luogo in cui lo stesso era depositato. II.2.1. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile , essendo sufficienterichiamare, al riguardo, quanto si è detto in sede di esame del secondo motivo del ricorsoprincipale (v. , supra , sub I. 2 .1.). II.3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc.civ., la violazione dell’art.1176 c od. civ.. La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse, in capoalla società di leasing , un dovere di diligenzadi informarsi sulla custodia del mezzo, sebbene fosse stata messa al corrente del ritrovamento dello stesso e delle condizioniin cui versava. II.3.1. Il motivo è infondato. Va ribadito, al riguardo,che la Corte territoriale ha ritenuto, con accertamento di merito motivato e insindacabile, che la [OSCURATO:SOCIETA]non fosse stata notiziata della custodia del mezzo, né dal Ceruolo né dal suo conduttore [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo , anzi, attraverso la comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa , appostaal contratto di leasing per il caso di furto o incendio, l’aveva messa nella condizione di confidare che il mezzo fosse stato demolito.Trovando fondamento in tale accertamento de facto, appare perfettamente corretto, in iure , il giudizio secondo cui la s ocietà di leasing, evitando diassumere informazioni sulla sorte del mezzo , non aveva violato alcun canone di diligenza , poiché faceva ragionevole affidamentosulla sua avvenuta demolizione. Pertanto, il terzo motivo del ricorso incidentale deve essere rigettato. II.4.Con il quarto motivo del ricorso incidentale è denunciata la violazionedegli artt.91 e 92 cod. proc civ.. Il ricorrente incidentale, Alvaro P ecchioli, deduce che se avesse considerato il fattodecisivo e controverso – il cui esame sarebbe stato invece omesso – della con sapevolezza, da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,del fatto che il mezzo si trovava in deposito presso l’ o fficina del Ceruolo, la Corteterritoriale avrebbe diversamente statuito sul merito della causae, conseguentemente, anche sulle spese del giudizio. Indebitamente, dunque, la sentenza impugnata avrebbe posto a suo carico, non soltanto le spese del rapporto processuale intercorso con il Ceruolo,ma anche quelle del rapporto processuale intercorso con la società di leasing. Con riguardo alle spese del rapporto processuale intercorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si duole, poi, che la Corte d’appello, diversamente dal giudice di primo grado , non ne abbia disposto l a compensazione, state l ’ accoglimento solo parziale della domanda formulata nei suoi confronti dall’attore. II.4.1.Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Èinammissibile nella parte in cui invoca un diverso regolamento delle speserelativamente al rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.): la regolazione delle spese , infatti, quale pronuncia accessoria, potrebbe essere rinnovata solo in caso di mutamento della statuizione principale di merito per accoglimento degli altri motivi, i quali vanno invece disattesi per le ragioni esposte. Il motivo in esame è invece infondato nellaparte in cui si duole che non sianostate compensate le spese relative al rapporto processuale intercorso con [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda propostada quest’ultimo. In primo luogo, infatti, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, la quale è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi (C ass., Sez. Un.,31/10/2022, n. 32021). Insecondo luogo , la compensazione totale o parziale delle spese, comunque possibile in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92, secondo comma, c od. proc . civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità – salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) – e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). Non sussistendo, dunque, un diritto della parte soccombente ad ottenere la compensazione delle spese, non è sindacabile la statuizione del giudice di appello che –come nella fattispecie – ha correttamente posto le spese processuali a carico della detta parte, non ostante il ridotto importo della condannarispetto a quello indicato come petitum della domandaoriginaria. Anche il ricorso incidentale, p ertanto , deve essere complessivamenterigettato. III.L’esito dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità concernenti il rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quelle concernenti i rapporti processuali intercorsi tra ciascuno dei ricorrenti (principale e incidentale) e la società controricorrente (che a ciascuno dei ricorsi ha risposto con specifico controricorso), vanno poste a carico del Ceruolo e del [OSCURATO:PERSONA] in base al principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione a ciascuno dei due rapporti processuali. IV. Sussistono , infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi , se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta iricorsi. Compensale spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale intercorso tra i l ricorrente principale e il ricorrente incidentale e condanna ciascuno di essi a rimborsare alla società controricorrente le spese del giudizio di legittimità concernenti i rispettivi rapporti processuali, che liquida, per ognuno di tali rapporti , in Euro 2.500,00per compensi, oltre spese forfetarie, esborsi
Sentenza Cassazione n. 26040/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris