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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09081/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 24.03.2021 dal Tribunale di Vasto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44, comma 1, lett c) e 95 in relazione all'art. 93 d.P.R. n. 380/2001 e condannata alla pena di mesi uno di arresto ed euro 10.500,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 44 d.P.R. n. 380/2001 e illogicità della motivazione.

Argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere la ricorrente dal reato contestato, difettando la partecipazione della stessa all'iniziativa edilizia abusiva; espone che la responsabilità del proprietario dell'immobile oggetto dell'abuso edilizio deve essere supportata da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, essendo necessario un quid pluris rispetto alla titolarità del bene; nella specie, gli elementi indicati nella sentenza impugnata (presentazione della CILA e nomina del tecnico di fiducia) non erano rilevanti e la motivazione era illogica, in quanto l'attività abusiva era stata realizzata successivamente alle opere previste nella CILA; il coimputato [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva ammesso di aver svolto egli stesso i lavori senza l'autorizzazione della moglie con i quali i rapporti non erano idilliaci per l'intervenuta separazione.

Con il secondo motivo violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 e omessa motivazione.

Argomenta che erroneamente era stata ritenuto integrato il reato contestato, in quanto si trattava di un'opera di modestissima entità e di manutenzione dell'immobile che non implicavano alcuna trasformazione edilizia e non richiedevano il permesso di costruire nè rientravano nell'alveo dell'art. 149 del d.lgs 42/2004.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va osservato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.

Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori edili illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi.

Ed è stato precisato che l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità della Suprema Corte se congruamente e logicamente motivata, in quanto comporta un giudizio di merito (sez. 3, n. 35631 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Leone ed altri, Rv. 237391).

Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") ma anche significativi elementi oggettivi di natura indiziaria: rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari; la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione e, in definitiva, tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa; e si è precisato che grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez.3, n. 25546 del 14/03/2019, Rv. 275564 - 01 ; Sez.3,n. 52040 de111/11/2014, Rv.261522; Sez.3, n. 44202 del 10/10/2013, Rv. 257625 - 01; Sez.3, n. 25669 del 30/05/2012, Rv. 253065 - 01; Sez.3, n. 35631 del 11/07/2007, Rv. 237391 - 01).

Con specifico riferimento al rapporto di coniugio, si è osservato che se è vero che la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall'altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario, ai fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare i seguenti elementi indiziari: il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l'edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l'opera al fine di trasferire la loro residenza (Sez. 3 n. 28526 del 30/5/2007, non massimata); l'abitare nel luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione; l'assenza di manifestazioni di dissenso; il comune interesse alla realizzazione dell'opera (Sez. 3 n. 23074 del 16/4/2008, non massimata); la comunione dei beni, quale regime patrimoniale dei coniugi; lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all'atto dell'accertamento ( Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, Rv. 277469, Sez. 3, n. 51489 del 18/9/2018, Rv. 274108, non massimata sul punto; Sez. 3 n. 40014 del 18/9/2008, non massimata).

Nella specie, i Giudici del merito, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico- giuridici, in linea con i suesposti principi di diritto, hanno basato l'affermazione di responsabilità penale della ricorrente non solo sulla comproprietà dell'immobile oggetto delle opere abusive, ma anche su plurimi elementi fattuali, dimostrativi della compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere abusive.

In particolare, pur avendo rimarcato che le opere erano state materialmente realizzate all'epoca dal coniuge della ricorrente, hanno evidenziato che la Cieri aveva sottoscritto e presentato la CILA per interventi di edilizia libera, aveva nominato un tecnico di fiducia ed aveva seguito la pratica edilizia anche successivamente all'accertamento dell'abuso edilizio.

Sulla base di tali convergenti elementi, complessivamente valutati, la Corte di merito ha, quindi, ritenuto ai sensi dell'art. 110 cod. pen., la diretta e consapevole compartecipazione dell'imputata nella realizzazione delle opere abusive.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

I Giudici di merito, con accertamento in fatto congruamente motivato ed insindacabile in sede di legittimità, hanno rilevato che le opere realizzate, ulteriori e diverse da quelle indicate nella CILA presentata dall'imputata (avente ad oggetto opere di tinteggiatura, pulizia esterna, sostituzione di canali e discendenti, rifacimento di intonaci interni), incidevano sulla struttura del fabbricato (demolizione di una gradinata del piano terra e ricostruzione in altra zona dell'immobile, modifiche dell'altezze di piano e sostituzione del solaio di copertura con nuova copertura costituita da listelli in alluminio e soprastanti pannelli del tipo sandwich coibentati) e richiedevano il previo rilascio del permesso di costruire e del parere della Sovrintendenza, trattandosi di immobile gravato da vincolo archeologico, e dell'attestato di deposito presso l'Ufficio del Genio Civile prescritto dalla legge 64/1974 per i lavori di rimozione e sostituzione della copertura.La ricorrente propone doglianze in punto di fatto meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa in data 24.03.2021 dal Tribunale di Vasto, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 44, comma 1, lett c) e 95 in relazione all'art. 93 d.P.R. n. 380/2001 e condannata alla pena di mesi uno di arresto ed euro 10.500,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 44 d.P.R. n. 380/2001 e illogicità della motivazione. Argomenta che la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere la ricorrente dal reato contestato, difettando la partecipazione della stessa all'iniziativa edilizia abusiva; espone che la responsabilità del proprietario dell'immobile oggetto dell'abuso edilizio deve essere supportata da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, essendo necessario un quid pluris rispetto alla titolarità del bene; nella specie, gli elementi indicati nella sentenza impugnata (presentazione della CILA e nomina del tecnico di fiducia) non erano rilevanti e la motivazione era illogica, in quanto l'attività abusiva era stata realizzata successivamente alle opere previste nella CILA; il coimputato [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva ammesso di aver svolto egli stesso i lavori senza l'autorizzazione della moglie con i quali i rapporti non erano idilliaci per l'intervenuta separazione. Con il secondo motivo violazione dell'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 e omessa motivazione. Argomenta che erroneamente era stata ritenuto integrato il reato contestato, in quanto si trattava di un'opera di modestissima entità e di manutenzione dell'immobile che non implicavano alcuna trasformazione edilizia e non richiedevano il permesso di costruire nè rientravano nell'alveo dell'art. 149 del d.lgs 42/2004. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va osservato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori edili illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Ed è stato precisato che l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità della Suprema Corte se congruamente e logicamente motivata, in quanto comporta un giudizio di merito (sez. 3, n. 35631 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Leone ed altri, Rv. 237391). Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") ma anche significativi elementi oggettivi di natura indiziaria: rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari; la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione e, in definitiva, tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa; e si è precisato che grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Sez.3, n. 25546 del 14/03/2019, Rv. 275564 - 01 ; Sez.3,n. 52040 de111/11/2014, Rv.261522; Sez.3, n. 44202 del 10/10/2013, Rv. 257625 - 01; Sez.3, n. 25669 del 30/05/2012, Rv. 253065 - 01; Sez.3, n. 35631 del 11/07/2007, Rv. 237391 - 01). Con specifico riferimento al rapporto di coniugio, si è osservato che se è vero che la compartecipazione di un coniuge nel reato materialmente commesso dall'altro non può essere desunta dalla mera qualità di comproprietario, ai fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare i seguenti elementi indiziari: il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l'edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l'opera al fine di trasferire la loro residenza (Sez. 3 n. 28526 del 30/5/2007, non massimata); l'abitare nel luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione; l'assenza di manifestazioni di dissenso; il comune interesse alla realizzazione dell'opera (Sez. 3 n. 23074 del 16/4/2008, non massimata); la comunione dei beni, quale regime patrimoniale dei coniugi; lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all'atto dell'accertamento ( Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, Rv. 277469, Sez. 3, n. 51489 del 18/9/2018, Rv. 274108, non massimata sul punto; Sez. 3 n. 40014 del 18/9/2008, non massimata). Nella specie, i Giudici del merito, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico- giuridici, in linea con i suesposti principi di diritto, hanno basato l'affermazione di responsabilità penale della ricorrente non solo sulla comproprietà dell'immobile oggetto delle opere abusive, ma anche su plurimi elementi fattuali, dimostrativi della compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere abusive. In particolare, pur avendo rimarcato che le opere erano state materialmente realizzate all'epoca dal coniuge della ricorrente, hanno evidenziato che la Cieri aveva sottoscritto e presentato la CILA per interventi di edilizia libera, aveva nominato un tecnico di fiducia ed aveva seguito la pratica edilizia anche successivamente all'accertamento dell'abuso edilizio. Sulla base di tali convergenti elementi, complessivamente valutati, la Corte di merito ha, quindi, ritenuto ai sensi dell'art. 110 cod. pen., la diretta e consapevole compartecipazione dell'imputata nella realizzazione delle opere abusive. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. I Giudici di merito, con accertamento in fatto congruamente motivato ed insindacabile in sede di legittimità, hanno rilevato che le opere realizzate, ulteriori e diverse da quelle indicate nella CILA presentata dall'imputata (avente ad oggetto opere di tinteggiatura, pulizia esterna, sostituzione di canali e discendenti, rifacimento di intonaci interni), incidevano sulla struttura del fabbricato (demolizione di una gradinata del piano terra e ricostruzione in altra zona dell'immobile, modifiche dell'altezze di piano e sostituzione del solaio di copertura con nuova copertura costituita da listelli in alluminio e soprastanti pannelli del tipo sandwich coibentati) e richiedevano il previo rilascio del permesso di costruire e del parere della Sovrintendenza, trattandosi di immobile gravato da vincolo archeologico, e dell'attestato di deposito presso l'Ufficio del Genio Civile prescritto dalla legge 64/1974 per i lavori di rimozione e sostituzione della copertura.La ricorrente propone doglianze in punto di fatto meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 09081/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris