CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia di condanna resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Sassari per il reato di tentato furto aggravato (in Sassari, il 19/04/2016). Ritenuto che le doglianze proposte con un unico motivo (carenza di motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata riduzione per il tentativo nella massima estensione) non sono consentite in sede di legittimità, non solo perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 5 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, ma anche perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore