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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 10987/2023

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A [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 531/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura agli atti; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], succeduta all’Azienda USL n.1 di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 35 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dagli avvocatiCarcelli Cristiana, [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura; -controricorrente e ricorrente incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 746/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVAdepositata il 12.6.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio iniziato dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni nel Comune di Massa, località Bondano, espropriati per l’attuazione di un progetto realizzativo dell’ ”[OSCURATO:PERSONA]” e servizi accessori, la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 giugno 2016, ha rigettato la loro domanda di determinazione dell’indennità di esproprio in misura superiore a quella offerta e non accettata, stimata dalla commissione tecnica con riferimento a un basso indice di edificabilità (in € 80,00 al mq. per complessivi € 1.558.850,00) e comprensiva della perdita dei soprassuoli, trattandosi ad avviso della Corte di aree sostanzialmente non edificabili per la sussistenza di un vincolo idrogeologico; infine ha rideterminato l’indennità di occupazione temporanea in € 184.031,91 secondo il criterio di cui all’art. 50 del dPR n. 327 del 2001.

La Corte ha ritenuto, ai fini della qualificazione urbanistica dei terreni alla data dell’emanazione del decreto di esproprio (28 maggio 2010), che la variante (al PRG del 20 ottobre 1980) del 18 aprile 2003 e 31 marzo 2008, che li destinavano a viabilità, rispetto stradale e attrezzature e servizi dell’[OSCURATO:PERSONA], avesse natura di vincolo particolare su beni determinati a fini di localizzazione dell’opera e, quindi, preordinato all’esproprio dal quale si doveva prescindere ai fini indennitari; di conseguenza, la destinazione urbanistica da prendere in considerazione per la stima del valore di mercato era quella di area sostanzialmente inedificabile prevista dal PRG del 1980; infatti, secondo le NTA come modificate dalla variante del 2003, nell’area destinata a zona artigianale erano previste strutture (per attività parasanitarie, commerciali, alberghiere, di ristorazione ecc.) realizzabili esclusivamente dall’ente sanitario ed ivi insisteva un vincolo di risanamento idrogeologico, ricadente in area ASIP nel Piano di [OSCURATO:PERSONA] della Regione (PAI); infine la Corte ha determinato l’indennità di occupazione, ex art. 50 d.PR n. 327 del 2001, dalla scadenza del primo anno successivo all’immissione in possesso (in data 21 gennaio 2009) sino alla data del decreto di esproprio.

Avverso questa sentenza propongono ricorso, in via principale, gli originari attori (e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Francesco - fiory, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e, in via incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo resistito dagli stessi privati.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti principali imputano alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del dPR n. 327 del 2001, in relazione agli artt. 10 e 11 delle NTA del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso l’edificabilità dei terreni espropriati perché gravati da un vincolo idrogeologico alla data dell’esproprio, senza tuttavia considerare che: a) tale vincolo non era immanente in ragione della pericolosità idraulica ma finalizzato alla realizzazione, non avvenuta, di interventi per la prevenzione del rischio idraulico ed era venuto meno a seguito della realizzazione di un’opera diversa, l’“[OSCURATO:PERSONA]”, con la eliminazione dell’area ASIP; b) i terreni in questione non potevano essere considerati inedificabili, in quanto utilizzati per la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico e servizi “a reddito” (attività commerciali come ristorazione, sportelli bancari, palestra ecc.).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 29 delle NTA, e degli artt. 32 e 37 del dPR n. 327 del 2001, per avere affermato la natura espropriativa della variante del 2003, dalla quale (secondo la sentenza impugnata) si doveva prescindere con la conseguente necessità di risalire alla destinazione impressa ai terreni dal PRG del 1980, senza però considerare che tale variante era stata male interpretata nel suo tenore letterale dalla Corte territoriale nel senso che l’art. 29 delle NTA escludesse la realizzazione di interventi ad iniziativa privata, mentre quella esclusione valeva solo per le strutture necessarie per l’attività di assistenza sociale (in quanto funzionale all’attività dell’ente ospedaliero) e non anche per gli altri servizi “a reddito” (ristorazione, spazi commerciali, sportello bancario e postale, edicola, ecc.).

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente essendo reciprocamente connessi, sono in parte inammissibili e comunque infondati.

Essi postulano innanzitutto che la sentenza abbia qualificato come formalmente inedificabili le aree sulle quali insistevano i terreni di proprietà dei ricorrenti, senza tuttavia cogliere l’effettiva ratio dell’affermazione ivi contenuta (a pag. 16 si legge che “si tratta di aree non edificabili per sussistenza di vincolo idrogeologico”) che non ha impedito alla Corte territoriale, al di là dell’astratta qualificazione formale dei beni in termini di edificabilità o inedificabilità legale, di stimare l’effettivo valore di mercato dei terreni espropriati, confermando la stima operata in sede amministrativa che teneva conto di “un indice di edificabilità seppur basso e con un deprezzamento per l’apposizione del vincolo idrogeologico” (vd. sentenza a pag. 16), in linea con le indicazioni desumibili dagli artt. 37, comma 1 (che àncora l’indennità di esproprio al concreto “valore venale del bene”), e 32, comma 1 del dPR del 2001 (che impone di valutare le specifiche “caratteristiche del bene”).

La linea difensiva dei ricorrenti è ondivaga laddove essi, da un lato, non contestano in modo chiaro ed efficace (salvo quanto si dirà più avanti) la natura espropriativa della variante del 2003, da cui la necessità di prescinderne, né invocano con argomenti decisivi la natura edificabile connessa al PRG del 1980, ma invocano la variante limitatamente agli effetti per loro favorevoli, salvo prescinderne per gli effetti sfavorevoli.

In altri termini, a loro avviso, la necessità di non considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio (ex art. 32, comma 1) sarebbe volta a “neutralizzare l’incidenza negativa del vincolo preordinato all’esproprio sulla valutazione del bene espropriato, e non il contrario” e ciò per “(non) vanificare il valore effettivo delle aree espropriate, derivante dalle destinazioni impressegli dalla Variante del 2003” (così il ricorso a pag. 22).

E’ una tesi, tuttavia, non condivisibile perché sfornita di agganci normativi: l’art. 32, comma 1, quando vieta di valutare “gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio” (“senza considerare…”), si riferisce a quelli sia positivi che negativi e, comunque, a “quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista”.

A queste coordinate normative la Corte territoriale si è attenuta quando ha osservato che gli interventi insediativi ammessi in deroga, in forza della variante, non potevano incidere sulla stima in quanto “strettamente connessi all’intervento di realizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]” costituente vincolo espropriativo da cui non si doveva prescin dere (vd. sentenza a pag. 15).

Per altro verso, la tesi difensiva svolta dai ricorrenti (nel secondo motivo), secondo cui la variante del 2003 prevederebbe, in sostanza, un vincolo conformativo e non preordinato all’esproprio, è inammissibile, postulando una errata interpretazione dell’art. 29 delle NTA non censurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale plausibilmente argomentato nel senso che era riservata all’ente sanitario e funzionale all’attività ospedaliera la realizzazione di tutte le strutture necessarie alle attività ivi previste (parasanitarie, esercizi commerciali, direzionale, strutture alberghiere e di ristorazione ecc.) e non solo alle attività delle associazioni di volontariato e assistenza sociale.

Il decisum è conforme al principi o secondo cui l’attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica rimessa inderogabilmente all’iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello “jus aedificandi” connesso al diritto di proprietà (ex plurimis, Cass. n. 21186 del 2016, n. 11503 del 2014), mentre devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria anche i terreni in cui l’edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all’iniziativa privata o pubblico-privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica dell’area (Cass. n. 6948 del 2023).

Venendo ad esaminare il ricorso incidentale, esso denuncia, con un unico motivo, violazione dell’art. 50 del dPR n. 327 del 2001, per avere rideterminato l’importo dovuto a titolo di indennità di occupazione temporanea, parametrandolo erroneamente all’indennità di esproprio comprensiva dell’importo per i soprassuoli.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito correttamente ha determinato l’indennità di occupazione legittima inglobando nell’indennità di esproprio, costituente parametro di riferimento per il calcolo della prima, il pregiudizio per la perdita dei soprassuoli.

E ciò alla luce dell’orientamento secondo cui l’evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell’11 giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l’indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, per suoli che, qualene sia la destinazione, dispongano di unsoprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce aconnotarne l'identità fisica e urbanistica (cfr. Cass. n. 18732 del 2017, n. 6743 del 2014).In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati.

Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principali e incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 531/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura agli atti; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], succeduta all’Azienda USL n.1 di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 35 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa dagli avvocatiCarcelli Cristiana, [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura; -controricorrente e ricorrente incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura; -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 746/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVAdepositata il 12.6.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel giudizio iniziato dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di terreni nel Comune di Massa, località Bondano, espropriati per l’attuazione di un progetto realizzativo dell’ ”[OSCURATO:PERSONA]” e servizi accessori, la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 12 giugno 2016, ha rigettato la loro domanda di determinazione dell’indennità di esproprio in misura superiore a quella offerta e non accettata, stimata dalla commissione tecnica con riferimento a un basso indice di edificabilità (in € 80,00 al mq. per complessivi € 1.558.850,00) e comprensiva della perdita dei soprassuoli, trattandosi ad avviso della Corte di aree sostanzialmente non edificabili per la sussistenza di un vincolo idrogeologico; infine ha rideterminato l’indennità di occupazione temporanea in € 184.031,91 secondo il criterio di cui all’art. 50 del dPR n. 327 del 2001. La Corte ha ritenuto, ai fini della qualificazione urbanistica dei terreni alla data dell’emanazione del decreto di esproprio (28 maggio 2010), che la variante (al PRG del 20 ottobre 1980) del 18 aprile 2003 e 31 marzo 2008, che li destinavano a viabilità, rispetto stradale e attrezzature e servizi dell’[OSCURATO:PERSONA], avesse natura di vincolo particolare su beni determinati a fini di localizzazione dell’opera e, quindi, preordinato all’esproprio dal quale si doveva prescindere ai fini indennitari; di conseguenza, la destinazione urbanistica da prendere in considerazione per la stima del valore di mercato era quella di area sostanzialmente inedificabile prevista dal PRG del 1980; infatti, secondo le NTA come modificate dalla variante del 2003, nell’area destinata a zona artigianale erano previste strutture (per attività parasanitarie, commerciali, alberghiere, di ristorazione ecc.) realizzabili esclusivamente dall’ente sanitario ed ivi insisteva un vincolo di risanamento idrogeologico, ricadente in area ASIP nel Piano di [OSCURATO:PERSONA] della Regione (PAI); infine la Corte ha determinato l’indennità di occupazione, ex art. 50 d.PR n. 327 del 2001, dalla scadenza del primo anno successivo all’immissione in possesso (in data 21 gennaio 2009) sino alla data del decreto di esproprio. Avverso questa sentenza propongono ricorso, in via principale, gli originari attori (e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Francesco - fiory, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e, in via incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo resistito dagli stessi privati.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti principali imputano alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del dPR n. 327 del 2001, in relazione agli artt. 10 e 11 delle NTA del Piano di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e omesso esame di fatti decisivi, per avere escluso l’edificabilità dei terreni espropriati perché gravati da un vincolo idrogeologico alla data dell’esproprio, senza tuttavia considerare che: a) tale vincolo non era immanente in ragione della pericolosità idraulica ma finalizzato alla realizzazione, non avvenuta, di interventi per la prevenzione del rischio idraulico ed era venuto meno a seguito della realizzazione di un’opera diversa, l’“[OSCURATO:PERSONA]”, con la eliminazione dell’area ASIP; b) i terreni in questione non potevano essere considerati inedificabili, in quanto utilizzati per la realizzazione di nuove infrastrutture di interesse pubblico e servizi “a reddito” (attività commerciali come ristorazione, sportelli bancari, palestra ecc.). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 29 delle NTA, e degli artt. 32 e 37 del dPR n. 327 del 2001, per avere affermato la natura espropriativa della variante del 2003, dalla quale (secondo la sentenza impugnata) si doveva prescindere con la conseguente necessità di risalire alla destinazione impressa ai terreni dal PRG del 1980, senza però considerare che tale variante era stata male interpretata nel suo tenore letterale dalla Corte territoriale nel senso che l’art. 29 delle NTA escludesse la realizzazione di interventi ad iniziativa privata, mentre quella esclusione valeva solo per le strutture necessarie per l’attività di assistenza sociale (in quanto funzionale all’attività dell’ente ospedaliero) e non anche per gli altri servizi “a reddito” (ristorazione, spazi commerciali, sportello bancario e postale, edicola, ecc.). Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente essendo reciprocamente connessi, sono in parte inammissibili e comunque infondati. Essi postulano innanzitutto che la sentenza abbia qualificato come formalmente inedificabili le aree sulle quali insistevano i terreni di proprietà dei ricorrenti, senza tuttavia cogliere l’effettiva ratio dell’affermazione ivi contenuta (a pag. 16 si legge che “si tratta di aree non edificabili per sussistenza di vincolo idrogeologico”) che non ha impedito alla Corte territoriale, al di là dell’astratta qualificazione formale dei beni in termini di edificabilità o inedificabilità legale, di stimare l’effettivo valore di mercato dei terreni espropriati, confermando la stima operata in sede amministrativa che teneva conto di “un indice di edificabilità seppur basso e con un deprezzamento per l’apposizione del vincolo idrogeologico” (vd. sentenza a pag. 16), in linea con le indicazioni desumibili dagli artt. 37, comma 1 (che àncora l’indennità di esproprio al concreto “valore venale del bene”), e 32, comma 1 del dPR del 2001 (che impone di valutare le specifiche “caratteristiche del bene”). La linea difensiva dei ricorrenti è ondivaga laddove essi, da un lato, non contestano in modo chiaro ed efficace (salvo quanto si dirà più avanti) la natura espropriativa della variante del 2003, da cui la necessità di prescinderne, né invocano con argomenti decisivi la natura edificabile connessa al PRG del 1980, ma invocano la variante limitatamente agli effetti per loro favorevoli, salvo prescinderne per gli effetti sfavorevoli. In altri termini, a loro avviso, la necessità di non considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio (ex art. 32, comma 1) sarebbe volta a “neutralizzare l’incidenza negativa del vincolo preordinato all’esproprio sulla valutazione del bene espropriato, e non il contrario” e ciò per “(non) vanificare il valore effettivo delle aree espropriate, derivante dalle destinazioni impressegli dalla Variante del 2003” (così il ricorso a pag. 22). E’ una tesi, tuttavia, non condivisibile perché sfornita di agganci normativi: l’art. 32, comma 1, quando vieta di valutare “gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio” (“senza considerare…”), si riferisce a quelli sia positivi che negativi e, comunque, a “quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista”. A queste coordinate normative la Corte territoriale si è attenuta quando ha osservato che gli interventi insediativi ammessi in deroga, in forza della variante, non potevano incidere sulla stima in quanto “strettamente connessi all’intervento di realizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]” costituente vincolo espropriativo da cui non si doveva prescin dere (vd. sentenza a pag. 15). Per altro verso, la tesi difensiva svolta dai ricorrenti (nel secondo motivo), secondo cui la variante del 2003 prevederebbe, in sostanza, un vincolo conformativo e non preordinato all’esproprio, è inammissibile, postulando una errata interpretazione dell’art. 29 delle NTA non censurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale plausibilmente argomentato nel senso che era riservata all’ente sanitario e funzionale all’attività ospedaliera la realizzazione di tutte le strutture necessarie alle attività ivi previste (parasanitarie, esercizi commerciali, direzionale, strutture alberghiere e di ristorazione ecc.) e non solo alle attività delle associazioni di volontariato e assistenza sociale. Il decisum è conforme al principi o secondo cui l’attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell’opera pubblica rimessa inderogabilmente all’iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello “jus aedificandi” connesso al diritto di proprietà (ex plurimis, Cass. n. 21186 del 2016, n. 11503 del 2014), mentre devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria anche i terreni in cui l’edificazione, benché a tipologia vincolata, sia consentita all’iniziativa privata o pubblico-privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica dell’area (Cass. n. 6948 del 2023). Venendo ad esaminare il ricorso incidentale, esso denuncia, con un unico motivo, violazione dell’art. 50 del dPR n. 327 del 2001, per avere rideterminato l’importo dovuto a titolo di indennità di occupazione temporanea, parametrandolo erroneamente all’indennità di esproprio comprensiva dell’importo per i soprassuoli. Il motivo è infondato. La Corte di merito correttamente ha determinato l’indennità di occupazione legittima inglobando nell’indennità di esproprio, costituente parametro di riferimento per il calcolo della prima, il pregiudizio per la perdita dei soprassuoli. E ciò alla luce dell’orientamento secondo cui l’evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e n. 181 dell’11 giugno 2011, nonché delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Edu, agganciando indissolubilmente l’indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, per suoli che, qualene sia la destinazione, dispongano di unsoprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene a beneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce aconnotarne l'identità fisica e urbanistica (cfr. Cass. n. 18732 del 2017, n. 6743 del 2014).In conclusione, entrambi i ricorsi sono rigettati. Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, principali e incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
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