CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 2000
Cassazione n. 13667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/07/2000 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 05/11/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Licata il 09/05/2023; [OSCURATO:PERSONA] che è manifestamente infondata l'unica censura secondo la quale la sentenza impugnata non avrebbe accertato il dolo specifico della finalità di esprimere effettiva volontà di ribellione rispetto all'obbligo o al divieto di soggiorno; che, secondo pacifica giurisprudenza, «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere' per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P P.Q.MGià, nbetist n [OSCURATO:PERSONA] - r" DEPOS T, l'A CANOFs, i. Li 5 026 « Forel io M te ?i i isù