CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 17393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27923/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 367/2020 depositata il29/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] delle Rose ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 367 del 2020 della Corte di appello di Napoli esponendo che: - la Commercio e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. l’aveva convenuta chiedendo la risoluzione per inadempimento di un contratto di “leasing” immobiliare, stante la mora nel pagamento dei canoni, con pretesa di rilascio del bene; la deducente si era costituita chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dei ratei riscossi, a fronte della restituzione del bene; il Tribunale aveva accolto sia la domanda attorea che quella proposta in riconvenzione; la Corte di appello aveva accolto il gravame proposto dal concedente, concludendo per la validità della clausola pattizia secondo cui, nel caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la controparte avrebbe avuto titolo per riavere il bene e trattenere i canoni riscossi, oltre che per ottenere quelli a scadere, salva prova del maggior danno e detratta la somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene o da quanto avuto a titolo assicurativo; resiste con controricorso la REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria del credito dell’originaria attrice, e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratrice speciale; Rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, 1322, 1262, 1362, 1382, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di applicare alla fattispecie l’art. 1, comma 138, della legge n. 124 del 2017 che, d’immediata applicabilità alle fattispecie i cui effetti erano ancora “in itinere” nel momento dell’entrata in vigore di tale “ius superveniens”, dava una regolazione differente, rispetto a quella delle clausole contrattuali, all’ipotesi di risoluzione in parola, superando la distinzione tra “leasing” di godimento e traslativo, e prevedendo, nel caso, il diritto di ritenere i canoni scaduti e ottenere quelli a scadere ma solo in linea capitale, con restituzione del bene ma detrazione del ricavato dalla vendita o altra collocazione del bene effettuata a valori di mercato; Consideratoche preliminarmente dev’essere osservato, in relazione, a quanto eccepito in controricorso, che la mancata notifica del gravame a [OSCURATO:SOCIETA]., indicata evoluzione soggettiva della società Commercio e Finanza, poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., non osta alla definizione del ricorso, sia per l’esito dello scrutinio e in applicazione del principio di ragionevole durata del processo rispetto all’eventuale integrazione del contraddittorio (cfr., ad esempio, Cass., 07/06/2019, n. 16141), sia perché la decisione della Corte di appello è stata resa tra le odierne parti e la società RAV quale cessionaria del credito dell’originaria attrice, implicitamente quanto univocamente estromessa, quest’ultima, dalla giudizio di seconde cure, tanto da non risultare nella stessa intestazione della sentenza quale parte in lite; nel merito cassatorio, il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; va dato séguito alla ricostruzione nomofilattica operata di recente da Cass., Sez. U., 28/01/2021, n. 2061; con questo arresto, in tema di locazione finanziaria, è stato chiarito che la disciplina di cui all'art. 1, commi 136 - 140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sicché il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti, ai sensi di quanto appena detto e dunque per il contratto oggetto della fattispecie in scrutinio, resta valida, invece, la distinzione tra “leasing” di godimento e “leasing” traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; quanto sopra basta a ritenere infondata la censura per come formulata; è peraltro opportuno rimarcare che la stessa censura è innervata da profili d’inammissibilità, posto che, nel richiedere, come visto infondatamente, l’applicazione della norma sopra richiamata, si limita ad affermare la diversità tra le previsioni di questa e quelle contrattuali, senz’altro aggiungere; come desumibile dalle pagg. 15 e 16 del ricorso, la parte sembra alludere, evidenziando graficamente questi punti, alla differenza tra: - la previsione contrattuale della spettanza dei canoni scaduti, con interessi convenzionali di mora, commissioni e spese, nonché dei ratei a scadere, attualizzati all’individuato tasso, detratto l’eventuale ricavato dalla vendita del bene o dal correlato rimborso assicurativo; - e la menzionata previsione normativa che legi ttima la spettanza dei canoni scaduti e di quelli a scadere solo in linea capitale, nonché le spese di recupero del bene, stima e conservazione per il tempo necessario alla vendita; null’altro si allega e spiega; la decisione della Corte di appello ha confermato il rilascio dell’immobile e la ritenzione dei canoni scaduti, disattendendo la correlata domanda riconvenzionale di ripetizione, non essendovi pronuncia sui canoni a scadere o sugli accessori; da questo confronto emerge che, esclusa l’applicabilità della legge n. 124 del 2017, non è dato comprendere a quale altro profilo d’illegittimità della statuizione dei giudici di merito parte ricorrente si possa essere riferita, non essendovi alcuna specifica neppure in ordine all’eventuale allocazione del bene; consegue il complessivo rigetto; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 10.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, il 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella m