CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con declaratoria di estinzione del reato; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].3ERGJI Aldi la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa per un delitto con sentenza del 22 luglio 2014 dal GIP di Asti, irrevocabile 1'8 ottobre 2014, a causa della commissione nel termine di legge di altro delitto per il quale era stato condannato con sentenza del GUP del Tribunale di Genova il 17 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 9 giugno 2022. 2. Ricorre SHINGJERGJI Aldi, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge per inosservanza dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 168, primo comma, n.1, cod. pen. La difesa rileva che il reato per il quale il Tribunale di Asti aveva pronunciato sentenza era già estinto alla data di emissione della sentenza del GUP di Genova che costituirebbe la causa di revoca del beneficio. Il ricorrente deduce, in particolare, che 1'8 ottobre 2019 il reato giudicato con la sentenza del GUP di Asti era estinto e che, per tale ragionelnon poteva più effettuarsi alcuna revoca della sospensione condizionale della pena. Il difensore richiama, a sostegno della propria prospettazione in diritto, più pronunce della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 19954 del 21/9/2016; Sez. 6, n. 6673 del 29/1/2016, Mandri) nelle quali si afferma che «l'estinzione del reato che costituisce oggetto di sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione». Il ricorrente specifica altresì che «la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto» (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, PG c/ Lacchini, Rv. 276201). 3. Il ricorso è fondato, come conviene il Procuratore generale.Nel caso in esame, deve richiamarsi la previsione dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. che prevede, nel caso del patteggiamento, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale. Si tratta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di una causa estintiva che opera ipso iure, al decorso del termine legale, indipendentemente dalla declaratoria del giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 - dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515 - 02). Orbene, siccome tale disposizione non è stata tenuta in considerazione, l'ordinanza deve essere annullata, alla luce del condiviso principio di diritto: «la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto» (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, PG c/ Lacchini, Rv. 276201). 3.1. Il giudice dell'esecuzione procederà, in piena autonomia delle proprie valutazioni di merito, a esaminare nuovamente la richiesta del pubblico ministero, facendo applicazione dei richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di