CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 27649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova, in data 2 dicembre 2021, ha confermato la condanna del Nespolo alla pena ritenuta di giustizia in relazione a reato p. e p. dall'art. 186, commi 2 lettera C e 2-sexies, Cod.Strada, contestato come commesso il 4 novembre 2016. Il ricorso consta di tre motivi 1.1. Con il primo motivo di doglianza si denuncia violazione di legge processuale in relazione al mancato avviso all'imputato, nel corso del giudizio di primo grado, del rinvio d'ufficio disposto ex art. 83, D.L. 18/2020, in violazione dei commi 13 e 14 dello stesso decreto legge. Si duole il ricorrente della replica della Corte di merito all'eccezione al riguardo formulata dal ricorrente con l'atto d'appello, con la quale la Corte ligure ha affermato che il rinvio d'ufficio doveva assimilarsi a un ordinario rinvio fuori udienza, argomentando che fosse sufficiente la notifica al difensore che rappresenta l'imputato. Il deducente, richiamando il dato testuale dei commi 13 e 14 dell'art. 83 cit., osserva che sulla questione vi sono stati interventi della giurisprudenza di legittimità, che ha individuato nell'omessa notifica all'imputato del rinvio d'ufficio di che trattasi un'ipotesi di nullità assoluta o, al più, a regime intermedio (che nella specie il difensore ha tempestivamente eccepito sia in primo grado che con l'atto d'appello). 1.2. Nel secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al decorso del tempo fra la condotta alla guida e la misurazione del tasso alcolemico, atteso che - secondo il deducente - il tempo di attesa per la detta misurazione é stato tale da alterarne l'esito. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. A seguito della requisitoria scritta, con la quale il Procuratore generale della Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria di replica e conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso é fondato e assorbente. E ormai pacifico che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. in termini, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 27903 del 09/04/2021, Rv. 281601). Nella specie risulta documentata la tempestiva eccezione della nullità da parte del difensore, di tal che la nullità di che trattasi, qualificabile come a regime intermedio, non risulta sanata. Ad oggi, considerate le sospensioni del termine di prescrizione, il reato non risulta estinto. La sentenza impugnata va perciò annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso in R