CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con un unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la illogicità della motivazione, non avendo il giudice di merito ritenuto sussistente la scusante dello stato di necessità con riferimento alla realizzazione del reato di violazione di sigilli ex art. 349 comma 2 cod. pen. commesso nella qualità di custode giudiziario, in quanto costretto dalla necessità di proseguire lavori edilizi abusivi allo scopo di salvare sé e la propria famiglia dal pericolo di un grave danno; Rilevato che le censure sono riproduttive di doglianze già disaminate dalla Corte territoriale con non illogica motivazione (v. pagg. 2 e 3), quindi, non consentite in sede di legittimità e manifestamente infondate perché, aventi ad oggetto enunciati in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, posto che è carente il requisito della inevitabilità del pericolo, come correttamente rilevato dal giudice a quo, che ha evidenziato che il ricorrente ha proseguito le opere edilizie in assenza di un permesso per costruire per un periodo di circa un anno, senza mai avanzare richieste ai Servizi sociali. Il giudice ha anche ritenuto che il lungo tempo in cui si è protratta la costruzione dell'abitazione denota una situazione non contingente, ma al contrario, di cronica esigenza abitativa. Pertanto, la doglianza oltre ad non essere coerente con il dato normativo, cui all'art. 54 cod. pen., non è conforme alla consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il