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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 13503/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è insistito nell'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale VOAIDES Ovidiu era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), codice strada, con tasso riscontrato pari a 2,03 g/I e a 2,10 g/I, reato aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo (in Caravaggio il 29/11/2019), ha ridotto la pena.

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla prima doglianza formulata con il gravame, relativa alla contestata sussistenza della prova della avvenuta sottoposizione dell'apparecchio etilonnetrk,t2 utilizzato per la misurazione alle periodiche verifiche prescritte dall'art. 379 c. 8, reg. codice strada, criticando il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, in base al quale sarebbe onere della difesa fornire la prova contraria all'accertamento, così introducendo una inammissibile inversione dell'onere della prova che è, invece, a carico dell'accusa.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha replicato a quanto rilevato dalla Procura generale, chiedendo l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva, preliminarmente osservando che la stessa non aveva costituito oggetto della discussione davanti al primo giudice e ha osservato che la difesa non aveva in alcun modo contestato il buon funzionamento dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, ma si era limitata a rilevare con il gravame che non era stata portata a conoscenza dei dati relativi alla sua revisione.

Gli elementi fattuali, tuttavia, restituivano dati del tutto pacifici in ordine all'accertamento, atteso che l'imputato era stato sottoposto a verifica dopo aver perso il controllo della propria vettura in maniera autonoma, sfondando le barriere di protezione di un ponte e finendo in una roggia sottostante; la PG intervenuta nella immediatezza aveva rilevato evidenti sintomi correlati all'abuso di alcool (forte alito vinoso, arrossamento degli occhi e eccessivo eloquio); infine, l'apparecchiatura aveva restituito responsi del tutto normali con positiva autodiagnosi.

3. Il motivo è manifestamente infondato.A fronte di una misurazione che ha dato un risultato valido, gli argomenti spesi a difesa sono del tutto congetturali e non accompagnati dalla necessaria spiegazione in ordine alla esistenza di anomalie e di come esse avrebbero inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la misurazione, con risultato coerente.

Peraltro, ritenuta la infondatezza della censura che assume un asserito gap motivazionale della sentenza in punto ripartizione dell'onere probatorio, stante la stretta correlazione tra gli argomenti esposti dai giudici territoriali e il tema in questione, va pure ricordato, proprio con riferimento all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, che la decisione impugnata si pone in termini di coerenza con quello che ormai deve considerarsi il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, da ribadirsi anche in questa sede.

In base ad esso, si è infatti precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'ornologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, in cui; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 15 marzo 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è insistito nell'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale VOAIDES Ovidiu era stato condannato per il reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. c), codice strada, con tasso riscontrato pari a 2,03 g/I e a 2,10 g/I, reato aggravato ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo (in Caravaggio il 29/11/2019), ha ridotto la pena. 2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla prima doglianza formulata con il gravame, relativa alla contestata sussistenza della prova della avvenuta sottoposizione dell'apparecchio etilonnetrk,t2 utilizzato per la misurazione alle periodiche verifiche prescritte dall'art. 379 c. 8, reg. codice strada, criticando il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, in base al quale sarebbe onere della difesa fornire la prova contraria all'accertamento, così introducendo una inammissibile inversione dell'onere della prova che è, invece, a carico dell'accusa. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha replicato a quanto rilevato dalla Procura generale, chiedendo l'annullamento della sentenza, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha respinto la doglianza difensiva, preliminarmente osservando che la stessa non aveva costituito oggetto della discussione davanti al primo giudice e ha osservato che la difesa non aveva in alcun modo contestato il buon funzionamento dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento, ma si era limitata a rilevare con il gravame che non era stata portata a conoscenza dei dati relativi alla sua revisione. Gli elementi fattuali, tuttavia, restituivano dati del tutto pacifici in ordine all'accertamento, atteso che l'imputato era stato sottoposto a verifica dopo aver perso il controllo della propria vettura in maniera autonoma, sfondando le barriere di protezione di un ponte e finendo in una roggia sottostante; la PG intervenuta nella immediatezza aveva rilevato evidenti sintomi correlati all'abuso di alcool (forte alito vinoso, arrossamento degli occhi e eccessivo eloquio); infine, l'apparecchiatura aveva restituito responsi del tutto normali con positiva autodiagnosi. 3. Il motivo è manifestamente infondato.A fronte di una misurazione che ha dato un risultato valido, gli argomenti spesi a difesa sono del tutto congetturali e non accompagnati dalla necessaria spiegazione in ordine alla esistenza di anomalie e di come esse avrebbero inciso sul regolare funzionamento dell'apparecchio utilizzato per la misurazione, con risultato coerente. Peraltro, ritenuta la infondatezza della censura che assume un asserito gap motivazionale della sentenza in punto ripartizione dell'onere probatorio, stante la stretta correlazione tra gli argomenti esposti dai giudici territoriali e il tema in questione, va pure ricordato, proprio con riferimento all'onere probatorio in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature in dotazione delle forze dell'ordine, che la decisione impugnata si pone in termini di coerenza con quello che ormai deve considerarsi il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, da ribadirsi anche in questa sede. In base ad esso, si è infatti precisato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente a oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che deve concretarsi nella indicazione di qualche dato che possa far ritenere non compiute tali operazioni, non potendo risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'ornologazione e alle revisioni, perché tali dati non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (sez. 4, n. 33978 del 17/3/2021, Garbin, in cui; n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958; n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937, in cui si è precisato che, a tal fine, non è sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 15 marzo 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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