CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Locri.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Locri il24.03.2026 con trasmissione degli atti all'ufficio giudiziario per nuovo esameprevio accertamento della competenza a provvedere.E' presente l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in sostituzione per delegaorale dell'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma in difesa di [OSCURATO:PERSONA] DiStefano, la quale si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.E' altresì presente ai fini della pratica forense la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], iscritta all'ordine dei praticanti avvocati di Roma (tesserino n. 79889).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri ha rigettatol’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], imputato nell’ambito del procedimentoiscritto al n.315/2024 R.G. Trib., di autorizzazione all’effettuazione di colloquiriservati con la moglie [OSCURATO:PERSONA], senza il controllo del personale dicustodia, in riferimento all’art.18 della l. 26 luglio 1975, n.354, alla luce dellasentenza della Corte Costituzionale n.10 del 26 gennaio 2024.Il Tribunale ha premesso che l’imputato era stato condannato in viadefinitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso e per omicidio tentato econsumato e che risultava altresì pendente nei suoi confronti anche un ulterioreprocesso per omicidio aggravato; derivandone la conseguente pericolosità socialedel detenuto, ostativa rispetto alla concessione dei colloqui.Ha, altresì, osservato che il matrimonio era stato celebrato in carcere e chenon vi era quindi prova del necessario presupposto della pregressa e stabilerelazione di convivenza tra i coniugi.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] DiStefano, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b),cod.proc.pen. - l’erronea applicazione dell’art. 18 ord.pen., alla luce della sentenzan.10/2024 della Corte Costituzionale nonché degli artt. 3, 27, comma 3, Cost.,anche in relazione all’art.8 della CEDU.Ha argomentato che il Tribunale aveva valorizzato la pericolosità sociale deldetenuto senza indicare alcun concreto rischio connesso all’effettuazione delcolloquio riservato, valorizzando un elemento non previsto dalla norma né dallasentenza del giudice delle leggi, ovvero l’effettiva convivenza pregressa alladetenzione; osservando che la sussistenza del legame affettivo poteva comunqueben desumersi dalla formalizzazione del rapporto.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – l’illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione in ordinealla valutazione della sussistenza del legame affettivo.Ha argomentato che la negazione del vincolo affettivo pregresso risultasseincompatibile con il dato della celebrazione del matrimonio, che doveva costituireelemento idoneo, almeno in via presuntiva, ad attestare la stabilità e serietà dellarelazione; a ciò aggiungendosi che il Tribunale non aveva spiegato per quali ragioniil matrimonio non sarebbe stato sufficiente a integrare il requisito richiesto, nonvalutando comunque elementi quali la continuità dei rapporti personali el’inserimento nel nucleo familiare; con conseguente vizio di apparenza econtraddittorietà della motivazione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti chedecidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, anche se non ristretti in viadefinitiva ma in stato di custodia cautelare, potendo comportare un inasprimentodel grado di afflittività della misura, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111,comma settimo, Costituzione (Sez. 6, n. 35675 del 02/10/2025, Rv. 288724 – 01;Sez. 4, n. 17696 del 28/03/2024, Rv. 286514 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 8798 del04/07/2013, dep. 2014, Rv. 258823 – 01).3. In relazione all’oggetto dell’istanza avanzata dal detenuto, va osservatoche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10 emessa il 26 gennaio 2024, hadichiarato l'illegittimità dell'art. 18 ord. pen. «nella parte in cui non prevede chela persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, asvolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con leistabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia».Secondo la Consulta, la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimentodel colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva,in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve, innanzitutto, in unacompressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità dellapersona e, pertanto, in una violazione dell’art. 3 Cost., «sempre che, tenuto contodel comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni disicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano,rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie » (punto 4.1 della sentenza).Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati conriferimento agli articoli art. 27, terzo comma, 3, 117, primo comma, dellaCostituzione in relazione all’art. 8 Convenzione EDU; in particolare, quanto alcontrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., il Giudice delle leggi ha osservato cheuna pena che impedisce al condannato di esprimere una normale affettività con ilpartner si traduce in un pregiudizio nelle relazioni nelle quali si svolge la suapersonalità, che va incontro ad un progressivo impoverimento fino alladisgregazione che rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa cui devenecessariamente tendere il trattamento penitenziario.L’inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento deicolloqui è stata anche ritenuta in contrasto anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilodel difetto di proporzionalità con le sue, pur legittime, finalità, compromettendo ildiritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dal § 1 dell’art. 8 CEDUmedesimo, senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo § 2, lanecessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell’ordine e prevenzionedei reati.Sotto tale profilo, va incidentalmente osservato che la Corte europea,nell’escludere che la Convenzione imponga agli Stati contraenti di prevedere levisite a lungo termine, non essendovi un european consensus in tema ed essendola materia rimessa alla discrezionalità degli Stati, ha però affermato la necessitàdella previsione per legge del divieto e di un bilanciamento tra l’interessedell’autorità a vietare le visite intime e dall’altro lato i diritti dei detenuticonvenzionalmente protetti, un bilanciamento che come di consueto è rimesso inprima battuta alle autorità nazionali in considerazione delle peculiarità dei variordinamenti e della loro prossimità al caso concreto, ma è comunque sottopostoal controllo europeo di proporzionalità dell’ingerenza statuale (sulla base di principiaffermati con nettezza soprattutto nella pronuncia Ciorap c. Moldavia del 19 giugno2007 (n. 12066/02)).Posizioni rispetto alle quali la pronuncia della Consulta si è posta, di fatto,in una prospettiva più avanzata, con la quale, nel consentire le visite intime inlinea generale (salvo che per i regimi detentivi speciali), ha ricondotto in mododefinitivo le visite in discorso ai diritti della persona (al di fuori in quanto tali daogni logica premiale), affermando en passant che “è comunque necessario che siaassicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, il quale, perconsentire una piena manifestazione dell’affettività, deve essere sottratto non soloall’osservazione interna da parte del personale di custodia -che dunque vigileràsolo all’esterno-, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con lorocolloquia”), ed infine prevedendo le sole eccezioni dettate da ragioni di sicurezzao esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina o da ragioni giudiziarie.4. Ciò premesso, i due motivi di ricorso possono essere congiuntamenteesaminati, in quanto attinenti alla corretta valutazione dei presupposti ostativiall’effettuazione dei colloqui riservati, alla luce del testo dell’art.18 ord.pen. comerisultante per effetto della suddetta sentenza “manipolativa” della CorteCostituzionale.Dovendosi rilevare che, al di là dell’intitolazione dei due motivi (il secondodei quali facente riferimento a un vizio della motivazione), entrambi si risolvono inuna denuncia di violazione di legge, in quanto attinenti alla corretta lettura, daparte del giudice procedente, della sentenza dichiarativa di illegittimitàcostituzionale emessa dal giudice delle leggi.Sotto tale profilo, deve infatti premettersi che, ai fini del sindacato dilegittimità, il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,ricomprende ogni ipotesi di inosservanza o erronea applicazione non soltanto dellalegge penale in senso stretto, ma anche delle altre norme giuridiche di cui devetenersi conto nell’applicazione di essa, in quanto destinate a integrare il precettonormativo rilevante nel giudizio penale.In tale prospettiva, deve ritenersi principio consolidato che la nozione di“legge”, quale parametro del controllo di legittimità, non si esaurisce nel datotestuale originario della disposizione, ma comprende la norma nel suo significatovigente, quale risultante dall’interpretazione giurisprudenziale e, soprattutto, dagliinterventi della Corte costituzionale.In particolare, le sentenze manipolative del giudice delle leggi – nelle lorodiverse forme additive, sostitutive o ablative – incidono direttamente sul contenutoprecettivo della disposizione, modificandone la struttura e determinando lasostituzione della regula iuris originaria con quella conforme a Costituzione,immediatamente vincolante per il giudice comune nell’esercizio della funzionegiurisdizionale.Ne consegue che il parametro normativo di riferimento, nel giudizio dilegittimità, è rappresentato dalla disposizione così come risultante all’esitodell’intervento costituzionale, e non da quella nel suo originario tenore letterale.Alla luce di tale premessa, deve affermarsi che l’applicazione, da parte delgiudice di merito, della norma nel testo non più vigente, ovvero l’omessaconsiderazione degli elementi integrativi o sostitutivi introdotti dalla Cortecostituzionale, integra un tipico error in iudicando, denunciabile in cassazionecome violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,risolvendosi, alternativamente, nell’applicazione di una disciplina ormai espuntadall’ordinamento ovvero nell’omessa applicazione della regola di dirittoeffettivamente operante.Né può sostenersi che tale vizio attenga al diverso ambito del difetto dimotivazione, giacché non viene in rilievo il percorso argomentativo seguito dalgiudice, bensì la corretta individuazione e applicazione della norma giuridicaregolatrice del caso concreto, secondo il paradigma tipico della violazione di legge,che prescinde dalla ricostruzione del fatto e investe esclusivamente il momentodella sussunzione.Deve pertanto concludersi che la mancata applicazione della norma qualerisultante da una pronuncia manipolativa della Corte costituzionale determina laviolazione del principio di legalità in senso sostanziale e processuale e integra unvizio denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen.5. Va quindi osservato che il giudice procedente ha focalizzato due aspettiostativi la cui rilevanza si evince, in modo univoco, dalla motivazione della predettapronuncia.Difatti, in primo luogo, ha ritenuto elemento ostativo allo svolgimento deicolloqui il dato della pericolosità del detenuto; a tale proposito, in uno specificopassaggio della sentenza n.10 del 2024, il giudice delle leggi – nel delineare inconcreto i necessari presupposti per la concessione dei colloqui riservati (punto 7del “considerato in diritto”) – ha, a tale proposito, sottolineato che «Possono quindirilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, maanche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazionecomplessiva che appartiene in prima battuta all’amministrazione e in secondoluogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt.35-bis e 69, comma 6, lettera b), ordin. penit.».In ordine alla relativa tematica, la giurisprudenza di questa Corte harilevato, all’esito della suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale, che larichiesta di colloqui “intimi” può specificamente essere rigettata per ragioni disicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per ilcomportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, incaso di soggetto ancora imputato (Sez. 1, n. 8 del 11/12/2024, dep. 2025, Rv.288166 – 01).Conseguendone che, a fondamento del diniego, quindi, devono porsi nonvalutazioni astratte sulla capacità a delinquere del detenuto, desunte, in viaesclusiva, dal suo curriculum criminale, dalle pendenze giudiziarie e dalla gravitàdei reati in esecuzione, bensì un giudizio prognostico sul pericolo attuale, desuntoda elementi fattuali concreti, che il colloquio oggetto di autorizzazione - tenutoconto del pregresso comportamento carcerario di colui che dovrà beneficiarne e ditutte le altre informazioni acquisite sia sulla sua personalità sia sui rapporti con lapersona da incontrare - possa frustare specifiche esigenze di sicurezza o,comunque, incidere negativamente sul mantenimento dell’ordine e della disciplinaall’interno dell’istituto.Mentre nei confronti dei detenuti imputati, quindi sottoposti a misuracautelare di tipo detentivo (come nel caso di specie), rilevano, come per i colloquiordinari, quali condizioni ostative, oltre a quelle appena esaminate, specifichefinalità giudiziarie legate ai procedimenti penali ancora pendenti nei loro confronti(Sez. 1, n. 11603 del 05/03/2026, Rv. 289680 – 01).4. Ulteriormente, il Tribunale ha valorizzato un ulteriore presupposto pureespressamente preso in considerazione dal giudice delle leggi; il quale, in unospecifico passaggio motivazionale, ha rilevato (richiamando implicitamente unaprecedente propria pronuncia, la n.301 del 2012, che aveva dichiaratoinammissibili analoghe questioni di legittimità dell’art.18 ord.pen.), nel fissare iprofili strettamente applicativi conseguenti alla pronuncia, che «Prima diautorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza dieventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenutocon la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificarealtresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolarel’effettività della pregressa convivenza» (punto 6.1.5 del “considerato in diritto”).In ordine a tali aspetti, nella parte motiva della citata sentenza 1603/2026,questa Corte ha fatto anche riferimento alla circolare emessa dal DAP a seguitodella pronuncia del giudice delle leggi, nella quale è stato stabilito che, quanto alle"ragioni di sicurezza" e/o di "mantenimento dell'ordine e della disciplina" ostativealla concessione del beneficio, muovendo dalla premessa che “il titolo di reato,per ciò solo, non preclude l'accesso all'esercizio del diritto” al colloquio, il Direttoredell’istituto deve compiere un’adeguata istruttoria preliminare, traendo glielementi di valutazione necessari per la decisione dalla condotta intramuraria deldetenuto.5. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata non ha fatto un complessivobuon governo dei predetti principi, con specifico riferimento alla valutazione deglielementi ostativi desumibili dalla pronuncia del giudice delle leggi, finendo perincorrere – sotto entrambi i profili esaminati – nel denunciato vizio di violazione dilegge.Difatti, in ordine al dato della pericolosità concreta del detenuto – valutatain senso strumentale alla negazione dei colloqui - lo stesso è stato desunto dalTribunale sulla scorta dei plurimi e gravi precedenti definitivi da cui questi ègravato, ma con un accenno solo incidentale e autoevidente all’imputazione per laquale lo stesso risulta attualmente in attesa di giudizio.Ne consegue che la valutazione del giudice procedente è stata effettuatasulla scorta di una valutazione solo astratta – e meramente tautologica - deiprecedenti dell’imputato e dell’attuale pendenza sullo stesso gravante, ma senzaun’indicazione delle specifiche ragioni di sicurezza o di prevenzione tali da porsicome concretamente ostative rispetto all’effettuazione dei colloqui riservati.In tale modo, il Tribunale si è limitato a una valutazione di rangomeramente formale e apparente e tale da concretizzare un vizio di omissioneargomentativo trasmodante nel vizio di violazione di legge sotto il profilo del difettoassoluto di motivazione.6. D’altra parte, in relazione al presupposto della pregressa convivenzastabile con la persona con cui sono stati chiesti i colloqui, l’ordinanza incorre purenella lamentata violazione di legge, essendo ravvisabile un’erronea interpretazionedel disposto della sentenza manipolativa della Corte Costituzionale.Difatti, il giudice procedente ha valorizzato il solo dato formale per cui ilmatrimonio del ricorrente è stato celebrato in carcere, esponendo come non vifosse prova della pregressa stabile convivenza tra i coniugi.Peraltro, a tale proposito, va sottolineato un ulteriore passaggio dellamotivazione della pronuncia della Consulta, nella parte in cui la stessa ha fattoproprio specifico riferimento all’ipotesi in cui il detenuto abbia contrattomatrimonio in carcere; evidenziando che il dato normativo – specificamentequando non siano concedibili permessi premio e non essendo applicabile l’istitutodel permesso per necessità (come rilevato, proprio in riferimento al diritto deldetenuto alla sessualità con il coniuge a seguito di matrimonio in carcere,Sez. 1,n. 882 del 29/09/2015, dep. 2016, Rv. 265717 – 01) – è tale da determinare «intal modo il fenomeno usualmente indicato con l’immagine dei “matrimoni bianchi”,che evidenzia non soltanto una lesione della dignità degli sposi, ma anche unacontraddizione interna al quadro normativo, giacché il fatto che «il matrimonio nonè stato consumato» – a norma dell’art. 3, primo comma, numero 2), lettera f),della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento delmatrimonio) – è causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili delmatrimonio» (punto 4.2.1 del “considerato in diritto”).Ne consegue, sulla base di tale univoco passaggio argomentativo, che ildato della celebrazione del matrimonio in carcere non può ritenersi ostativo allaconcessione del colloquio riservato; e che, anzi, proprio l’interpretazionecomplessiva della sentenza del giudice delle leggi – dovendosi pronunciare unespresso principio di diritto in tale senso - con il riferimento al diritto all’affettivitàconseguente di per sé stesso alla celebrazione del matrimonio, escluda la necessitàdi valutare la sussistenza del dato della pregressa convivenza o comunque dellastabilità pregressa del legame affettivo, da intendersi invece necessario in caso dirapporti non formalizzati in quanto more uxorio.D’altra parte, tale interpretazione è avvalorata dalla stessa parte dispositivadella pronuncia della Corte Costituzionale, la quale – come sopra osservato - hadichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non prevede l’autorizzazionedei colloqui riservati «con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con leistabilmente convivente»; dovendosi ritenere che proprio l’utilizzo della disgiuntiva“o” non renda ostativa la mancanza del dato della pregressa convivenza in caso dirichiesta di colloqui riservati con il proprio coniuge.7. L’ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di Locri, che nel decidere, si atterrà ai richiamati principi, ponendorimedio alle evidenziate violazioni di legge. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale diLocri.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]