CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34922/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente - per avere la Corte territoriale basato la propria decisione unicamente su un discutibile riconoscimento del prevenuto, effettuato dalla persona offesa, donna anziana, e da un testimone - non è formulato in termini consentiti in questa sede, atteso che, seppur formalmente volto a censurare un presunto vizio di motivazione nella sentenza impugnata, invero, reiterando profili di censura già esposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta teso a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del riconoscimento effettuato e delle dichiarazioni del testimone Cardinale e della persona offesa, sollecitando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle anzidette risultanze processuali, estranei al sindacato di questa Corte; che, in merito alle dichiarazioni rese della persona offesa, Io stesso motivo risulta altresì manifestamente infondato in ragione del consolidato principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo il quale le suddette dichiarazioni possono essere poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni rese da un qualunque altro testimone e corredata da adeguata motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), aspetti, questi, tutti meticolosamente verificati dal giudice di merito, nel caso in esame (cfr. le pagg. 4-6 dell'impugnata sentenza); che, poiché il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione e non nei confronti della valutazione probatoria sottesa, deve sottolinearsi come, nel caso di specie, i giudici di appello abbiano adeguatamente indicato le certe emergenze probatorie in virtù delle quali, superate le asserite discrepanze messe in luce dalla difesa, debba ritenersi pienamente e correttamente individuato l'odierno ricorrente quale autore delle condotte criminose ascrittegli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il