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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23079/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36777/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 Codice della Strada, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36777/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla mancata configurabilità dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 192 Codice della Strada, alla ritenuta recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (pagg. 3 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 23079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris