CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 04694/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 15364-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 1636/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/2/201; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Napoli propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. avverso la sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2017. La società contribuente è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello, propostooltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. richiamato dall’art.1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, essendo stato il gravame notificato al Comune il 13 ottobre 2020 a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 26novembre 2019. 1.2. La doglianza è fondata, con assorbimento del secondo motivo. 1.3. Va premesso che come già affermato da questa Corte, in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia(come è dato riscontrare nel caso in esame), esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, purché senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto (cfr. Cass. nn. 16171 del 2017 e 21257 del 2014). 1.4. Ciò posto, dal riscontro diretto degli atti (a cui questa Corte ha accesso, trattandosi di error in procedendo ), emerge che: a) la sentenza di primo grado è stata depositata in data 26 novembre 2019, come si evince peraltro anche da quanto riportato nell’epigrafe dell’atto di appello, prodotto dalla ricorrente; b) pertanto, ai sensi dell’art. 38 Dlgs n. 546/1992, comma 3, vigente ratione temporis , non essendo stata notificata, il termine per impugnarla in appello era di sei mesi dalla pubblicazione; c) nel calcolo del suddetto termine occorre, inoltre, tenere conto della sospensione straordinaria 2020 (cd. emergenza coronavirus), a decorrere dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020); d) il termine per proporre appello è spirato quindi in data 29 luglio 2020; e) l’atto di appello risulta notificato a mezzo PEC in data 13 ottobre 2020. 1.5. Tanto determina che il processo in fase di appello non poteva essere proposto, stante la tardività dell’impugnazione. 1.6. Ciò ulteriormente comporta che la sentenza qui impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c. perché l’impugnazione non poteva essere proposta, con condanna della società intimata al pagamento delle spese di secondo grado in favore dell’appellato, come liquidate in dispositivo. 1.7. Il principio della soccombenza impone di condannare la società intimata al pagamento, in favore del ricorrente, anche delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. ; condanna la società intimata al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti; condanna la società intimata al pagamento, in favore del Comune ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in