CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11673/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11673/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daMARIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4575/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39488/2025MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -[OSCURATO:PERSONA] BIFULCOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso si caratterizza per aspecificità e genericità inmancanza di confronto con la decisione argomentata e del tutto priva di aporie della Corte diappello, che ha ritenuto la ricorrenza di elementi univoci quanto alla affermazione diresponsabilità del ricorrente per i delitti allo stesso ascritti (pag. 7 e seg.valorizzando qualielementi altamente indicativi della partecipazione criminosa dell’odierno ricorrente: lascansione temporale tra l’invio del link predatorio e l’ordine di bonifico delle somme didenaro dal conto della persona offesa a quello dell’imputato; la versione inverosimile dallostesso fornita; nonché il fatto che, sulla base di quanto dichiarato, non si fosse limitato aduna mera “messa a disposizione” del conto-corrente lui intestato e su cui era statoaccreditato il provento dell’operazione fraudolenta, risultandone il titolare reale e non solonominale);proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in assenza di effettivo confronto con la logica epersuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente (pag. 7 e seg.);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]