CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1975
Cassazione n. 20740/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1975 avverso l'ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ((i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha richiesto di individuare l'inizio della permanenza del delitto di associazione camorristica a far data dal 2013, reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 08/02/2021, irrevocabile dal 30/03/2022; ciò al fine di evitare la revoca dell'indulto già concessogli con altra precedente condanna; Ritenuto che il provvedimento impugnato ha preso in esame i contenuti delle sentenze di merito che formano il giudicato e ha evidenziato come nella ricostruzione del fatto divenuto irrevocabile l'inizio della permanenza è stato individuato nell'anno 1990, in base ad una serie di elementi analiticamente esaminati dai giudici di merito; che, se è pur vero che è stato affermato che il giudice dell'esecuzione deve farsi carico di individuare la data di cessazione della permanenza di un reato contestato in forma aperta, quando la sentenza di merito non la specifichi (Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Mucci, Rv. 274877 - 01), altrettanto vero è che, quando il giudice della cognizione ha accertato l'epoca di inizio o quella di cessazione della permanenza in base ad elementi chiaramente ricostruiti nella motivazione della sua decisione e con statuizioni che hanno superato il vaglio del giudizio di legittimità, il giudice dell'esecuzione non può procedere ad una diversa rivalutazione di quegli stessi elementi, come in sostanza richiede l'odierno ricorrente; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 il 9oIsigIiere estensore Il