CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1980
Cassazione n. 06810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1980 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 73 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio dei difensori di fiducia, propone due distinti ricorsi con motivi parzialmente coincidenti, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di 1) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2)eccessività della pena; 3) mancata revoca della confisca; 4)mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti in fatto riproposti dai ricorsi, con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Per quanto concerne, in particolare, l'omessa motivazione sull'istanza di revoca della confisca, la Corte, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, fornisce una puntuale motivazione, laddove ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., sottolinea che dell'elevata somma di denaro trovata nella disponibilità dell'imputato (4889,00 euro), non è stata fornita giustificazione alcuna dal predetto, il quale, peraltro, versava in precarie condizioni economiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore I