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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25535/2025

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so lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) cheli rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controS.R. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025Data pubblicazione 17/09/2025-controricorrente-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO TORINO n. 107/2024depositata il 21/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:La Corte di appello di Torino, nell’ambito dei procedimenti direclamo poi riuniti promossi autonomamente da L.M.(R.G. 107/24) e da E.Y. (R.G. 108/24),rispettivamente, figlio e padre, nei riguardi di S.R.avverso il provvedimento del Tribunale di Torino con cui era statarevocata l’assegnazione della casa coniugale al padre nel quadrodel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, lirigettava.Osservava che entrambi i reclamanti avevano chiesto la confermadi tale assegnazione disposta in sede di divorzio; che sussisteva lalegittimazione ad agire del figlio in quanto il provvedimento direclamo era stato pronunciato anche nei suoi confronti ed eraconfigurabile un interesse ad agire in capo all’attuale convenuta,sig.ra S.R. , la quale aveva già in primo grado taleinteresse ad agire per richiedere la revoca dell’assegnazione dellacasa coniugale all’ex coniuge, sig.

E.Y. , in quantoperaltro unica legittimata a tale azione e soggetto che vantava uninteresse concreto alla stessa, seppur mediato attraverso la suapartecipazione societaria nella società semplice OM ,2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025proprietaria dell’immobile in questione, ciò anche al fineDa tad piu bublincaazio ne 17/09/2025successiva eventuale domanda di vendita dello stesso.Il giudice del reclamo condivideva le valutazioni espresse dal primoGiudice, essendo il focus della questione unicamente la ritenuta giàraggiunta indipendenza economica in capo al figlio delle parti, sig.L.M. , attualmente di 25 anni, il quale già dal 2019, dopoaver conseguito il diploma di scuola superiore, aveva deciso, graziecertamente al supporto morale ed economico del padre e della ziapaterna, di dedicarsi, come da tradizione familiare, all’attività diimpresa e ciò attraverso l’impresa individuale “ OM ”, attivitàcaratterizzata, tra l’altro, per espressa ammissione delle parti, daconduzione di campagne di marketing (nel settore della venditaall’ingrosso e commercializzazione di bevande alcoliche), svolteanche attraverso l’utilizzazione dell’immobile familiare in questione,consistente in una villa di prestigio con ampio parco,particolarmente adatta a fini pubblicitari.Evidenziava che la “ OM ” aveva sede legale nel predettoimmobile familiare, il quale quindi veniva usato a scopoimprenditoriale, utilizzo che è all’evidenza estraneo a quelle finalitàdi tutela dell’habitat domestico e degli affetti familiari della prole.Osservava che nella specie L.M. che aveva ormai da temporaggiunto la maggiore età (essendo nato nel 1999) e già dal 2019,dopo il diploma superiore, aveva scelto la propria strada qualeimprenditore, attualmente nel campo della commercializzazione emarketing di bevande alcoliche; lo stesso aveva svolto ancheesperienze all’estero nel settore e risultava quindi ormai dotato daanni di esperienza professionale.Avverso tale decreto E.Y. ed L.M. hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui S.R.3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025S.R. ha resistito con controricorso ecDcatea puebbnlidcaozio ne 17/09/2025l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per conflitto diinteressi tra le parti e per non autosufficienza del medesimo aisensi dell’art. 366 c.1, n. 6 c.I ricorrenti hanno depositato memoria integrativa in vistadell’udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 30 costituzione, 337 -sexies, 337- septies c.c. inrelazione all'art. 360, 1° comma n. 3 c .p. c per non avere la Cortedi appello dato rilievo rilevanza alla circostanza della volontariaassunzione da parte di E.Y. , anche al di làdell'obbligo sancito dalla sentenza definitiva di divorzio, dell'oneredel mantenimento del figlio L.M. sino al completamento del di luipercorso di formazione ed apprendimento.Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza permotivazione solo apparente su di un punto decisivo dellacontroversia (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) per avere la Cortesancito in maniera del tutto assiomatica, la perfetta equivalenzatra “ingresso nel mondo del lavoro” e raggiungimentodell'indipendenza economica, senza necessità di indagine alcunavolta ad accertare l'effettivo conseguimento, da parte di L.M. , diun livello reddituale tale da consentirgli un'esistenza libera edignitosa.Con un terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 337-sexies, 43, 2196 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art.360, 1° comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenutoche fosse venuta meno la natura della casa coniugale per il solo4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025fatto che in detto immobile era stata stabilita la sede socDaiatal peu bb li“calazio ne 17/09/2025OM (ditta sotto la quale L.M. esercita la propriafamiliare il quale viene usato palesemente a scopo imprenditorialemalgrado fosse un fatto incontestato, da un lato, la concreta ecostante utilizzazione dell'immobile come “casa familiare” da partedell'intero nucleo convivente già fin da prima della crisi coniugale, edall'altro la perdurante convivenza di L.M. con il resto dellafamiglia.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente la quale ritiene che i duericorrenti in quanto portatori di istanze confliggenti non avrebberopotuto conferire con un unico atto ad un medesimo difensore ilmandato ad litem.Detta eccezione è stata sollevata sul presupposto che il figlio godadi un diritto al mantenimento azionabile contro il padre le cui sortidipenderebbero dal procedimento di legittimità.

L’interesse delpadre – si sostiene – sarebbe quello di vedersi revocato dettocontributo.In proposito va osservato che, diversamente da quanto affermatonel controricorso, nel presente giudizio non si discute di contributodi mantenimento del figlio da parte del padre, ma solo di revocadella assegnazione della casa familiare.Costituisce infatti un dato incontroverso che il padre - che hasempre sostenuto, anche nei gradi di merito, la tesi dellapermanenza della assegnazione della casa coniugale – non metta indiscussione il “perdurante mantenimento di L.M. da parte delgenitore convivente” (così il ricorso, a ag. 6).5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto perD atla’ ipnubtbimlicaazio ne 17/09/2025connessione sono infondatiLa Corte di appello ha rilevato che sig.

L.M. ,conseguito il diploma di scuola superiore, grazie certamente alsupporto morale ed economico del padre e della zia paterna, didedicarsi, come da tradizione familiare, all’attività di impresa e ciòl’altro, per espressa ammissione delle parti, da conduzione dicampagne di marketing svolte anche attraverso l’utilizzazionedell’immobile familiare in questione, consistente in una villa diprestigio con ampio parco, particolarmente adatta a finipubblicitari.Ha quindi ritenuto che il predetto fosse dotato già da anni di unaesperienza professionale arricchita da esperienze all’estero e fosseentrato a pieno titolo anche per il contributo economico familiarenel mondo del lavoro; ciò anche a prescindere, dall’eventualeandamento nel tempo, positivo o negativo (come sempre èpossibile, indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto che laesercita), dell’attività di impresa, ormai comunque ampiamenteavviata dal sig.

L.M. .La Corte di appello ha accertato l'assenza dei presupposti richiestiai fini della permanenza dell’obbligo di mantenimento , alla lucedelle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che L.M.[...] si è inserito nel mondo del lavoro, con accertamento chenon è efficacemente contrastato dai ricorrenti che propongonopersonali prospettazioni e critiche non accompagnatedall'indicazione - in osservanza dell'onere di specificità - di specifici6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025elementi probatori tempestivamente allegati a sostegno iDna taf apusbebl icdaziio ne 17/09/2025merito, atti a contrastare tale conclusione, e non esaminati.La Corte di merito ha spiegato in modo chiaro e compiuto le ragionidel proprio convincimento in ordine ai motivi che hanno indotto aconfermare la revoca del contributo del mantenimento in favore delfiglio ultra maggiorenne, con un percorso argomentativocertamente superiore alla soglia del "minimo costituzionale",consentendo così il controllo sull'esattezza e sulla logicità dellamotivazione, sicché non ricorre il vizio motivazionale denunciato.La decisione si pone perfettamente in linea con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuil'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio noncessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore etàda parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessatonon dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essereeconomicamente autosufficiente, senza averne però tratto utileprofitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez.

VI,15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez.

I, 8/02/2012, n. 1773; 2023 nr3769).E’ stato chiarito infatti, nell'ambito di tale orientamento, che lacessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nonautosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto cheabbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello dicompetenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso laricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, allacomplessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto,dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.,7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025Sez.

I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016, n. 12952; CaDsasta. ,p ubSbleicazz.io ne 17/09/2025VI, 5/03/2018, n. 5088).E’ stato altresì precisato che il mantenimento del figliomaggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletareun'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento diun'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienzadi circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlomomentaneamente privo di sostentamento economico, nonpossono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presuppostisiano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo aigenitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez.

I,27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761).Il terzo motivo, con cui si censura una ratio ulteriore e adabundantiam, resta assorbito.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso varigettato.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte– rigetta il ricorso;– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità infavore della controricorrente che si liquidano in complessive €5000,00 oltre esborsi nella misura di € 200,00 accessori di legge edal 15% per spese generale;– dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025In caso di diffusione del presente provvedimento si omeDatttaa pnubobl iclaezio ne 17/09/2025generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 10.09.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) cheli rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controS.R. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendeOscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025Data pubblicazione 17/09/2025-controricorrente-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO TORINO n. 107/2024depositata il 21/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:La Corte di appello di Torino, nell’ambito dei procedimenti direclamo poi riuniti promossi autonomamente da L.M.(R.G. 107/24) e da E.Y. (R.G. 108/24),rispettivamente, figlio e padre, nei riguardi di S.R.avverso il provvedimento del Tribunale di Torino con cui era statarevocata l’assegnazione della casa coniugale al padre nel quadrodel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, lirigettava.Osservava che entrambi i reclamanti avevano chiesto la confermadi tale assegnazione disposta in sede di divorzio; che sussisteva lalegittimazione ad agire del figlio in quanto il provvedimento direclamo era stato pronunciato anche nei suoi confronti ed eraconfigurabile un interesse ad agire in capo all’attuale convenuta,sig.ra S.R. , la quale aveva già in primo grado taleinteresse ad agire per richiedere la revoca dell’assegnazione dellacasa coniugale all’ex coniuge, sig. E.Y. , in quantoperaltro unica legittimata a tale azione e soggetto che vantava uninteresse concreto alla stessa, seppur mediato attraverso la suapartecipazione societaria nella società semplice OM ,2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025proprietaria dell’immobile in questione, ciò anche al fineDa tad piu bublincaazio ne 17/09/2025successiva eventuale domanda di vendita dello stesso.Il giudice del reclamo condivideva le valutazioni espresse dal primoGiudice, essendo il focus della questione unicamente la ritenuta giàraggiunta indipendenza economica in capo al figlio delle parti, sig.L.M. , attualmente di 25 anni, il quale già dal 2019, dopoaver conseguito il diploma di scuola superiore, aveva deciso, graziecertamente al supporto morale ed economico del padre e della ziapaterna, di dedicarsi, come da tradizione familiare, all’attività diimpresa e ciò attraverso l’impresa individuale “ OM ”, attivitàcaratterizzata, tra l’altro, per espressa ammissione delle parti, daconduzione di campagne di marketing (nel settore della venditaall’ingrosso e commercializzazione di bevande alcoliche), svolteanche attraverso l’utilizzazione dell’immobile familiare in questione,consistente in una villa di prestigio con ampio parco,particolarmente adatta a fini pubblicitari.Evidenziava che la “ OM ” aveva sede legale nel predettoimmobile familiare, il quale quindi veniva usato a scopoimprenditoriale, utilizzo che è all’evidenza estraneo a quelle finalitàdi tutela dell’habitat domestico e degli affetti familiari della prole.Osservava che nella specie L.M. che aveva ormai da temporaggiunto la maggiore età (essendo nato nel 1999) e già dal 2019,dopo il diploma superiore, aveva scelto la propria strada qualeimprenditore, attualmente nel campo della commercializzazione emarketing di bevande alcoliche; lo stesso aveva svolto ancheesperienze all’estero nel settore e risultava quindi ormai dotato daanni di esperienza professionale.Avverso tale decreto E.Y. ed L.M. hannoproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui S.R.3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025S.R. ha resistito con controricorso ecDcatea puebbnlidcaozio ne 17/09/2025l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per conflitto diinteressi tra le parti e per non autosufficienza del medesimo aisensi dell’art. 366 c.1, n. 6 c.I ricorrenti hanno depositato memoria integrativa in vistadell’udienza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 30 costituzione, 337 -sexies, 337- septies c.c. inrelazione all'art. 360, 1° comma n. 3 c .p. c per non avere la Cortedi appello dato rilievo rilevanza alla circostanza della volontariaassunzione da parte di E.Y. , anche al di làdell'obbligo sancito dalla sentenza definitiva di divorzio, dell'oneredel mantenimento del figlio L.M. sino al completamento del di luipercorso di formazione ed apprendimento.Con un secondo motivo si deduce la nullità della sentenza permotivazione solo apparente su di un punto decisivo dellacontroversia (art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.) per avere la Cortesancito in maniera del tutto assiomatica, la perfetta equivalenzatra “ingresso nel mondo del lavoro” e raggiungimentodell'indipendenza economica, senza necessità di indagine alcunavolta ad accertare l'effettivo conseguimento, da parte di L.M. , diun livello reddituale tale da consentirgli un'esistenza libera edignitosa.Con un terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 337-sexies, 43, 2196 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art.360, 1° comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte Territoriale ritenutoche fosse venuta meno la natura della casa coniugale per il solo4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025fatto che in detto immobile era stata stabilita la sede socDaiatal peu bb li“calazio ne 17/09/2025OM (ditta sotto la quale L.M. esercita la propriafamiliare il quale viene usato palesemente a scopo imprenditorialemalgrado fosse un fatto incontestato, da un lato, la concreta ecostante utilizzazione dell'immobile come “casa familiare” da partedell'intero nucleo convivente già fin da prima della crisi coniugale, edall'altro la perdurante convivenza di L.M. con il resto dellafamiglia.Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente la quale ritiene che i duericorrenti in quanto portatori di istanze confliggenti non avrebberopotuto conferire con un unico atto ad un medesimo difensore ilmandato ad litem.Detta eccezione è stata sollevata sul presupposto che il figlio godadi un diritto al mantenimento azionabile contro il padre le cui sortidipenderebbero dal procedimento di legittimità. L’interesse delpadre – si sostiene – sarebbe quello di vedersi revocato dettocontributo.In proposito va osservato che, diversamente da quanto affermatonel controricorso, nel presente giudizio non si discute di contributodi mantenimento del figlio da parte del padre, ma solo di revocadella assegnazione della casa familiare.Costituisce infatti un dato incontroverso che il padre - che hasempre sostenuto, anche nei gradi di merito, la tesi dellapermanenza della assegnazione della casa coniugale – non metta indiscussione il “perdurante mantenimento di L.M. da parte delgenitore convivente” (così il ricorso, a ag. 6).5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto perD atla’ ipnubtbimlicaazio ne 17/09/2025connessione sono infondatiLa Corte di appello ha rilevato che sig. L.M. ,conseguito il diploma di scuola superiore, grazie certamente alsupporto morale ed economico del padre e della zia paterna, didedicarsi, come da tradizione familiare, all’attività di impresa e ciòl’altro, per espressa ammissione delle parti, da conduzione dicampagne di marketing svolte anche attraverso l’utilizzazionedell’immobile familiare in questione, consistente in una villa diprestigio con ampio parco, particolarmente adatta a finipubblicitari.Ha quindi ritenuto che il predetto fosse dotato già da anni di unaesperienza professionale arricchita da esperienze all’estero e fosseentrato a pieno titolo anche per il contributo economico familiarenel mondo del lavoro; ciò anche a prescindere, dall’eventualeandamento nel tempo, positivo o negativo (come sempre èpossibile, indipendentemente dall’età anagrafica del soggetto che laesercita), dell’attività di impresa, ormai comunque ampiamenteavviata dal sig. L.M. .La Corte di appello ha accertato l'assenza dei presupposti richiestiai fini della permanenza dell’obbligo di mantenimento , alla lucedelle risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che L.M.[...] si è inserito nel mondo del lavoro, con accertamento chenon è efficacemente contrastato dai ricorrenti che propongonopersonali prospettazioni e critiche non accompagnatedall'indicazione - in osservanza dell'onere di specificità - di specifici6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025elementi probatori tempestivamente allegati a sostegno iDna taf apusbebl icdaziio ne 17/09/2025merito, atti a contrastare tale conclusione, e non esaminati.La Corte di merito ha spiegato in modo chiaro e compiuto le ragionidel proprio convincimento in ordine ai motivi che hanno indotto aconfermare la revoca del contributo del mantenimento in favore delfiglio ultra maggiorenne, con un percorso argomentativocertamente superiore alla soglia del "minimo costituzionale",consentendo così il controllo sull'esattezza e sulla logicità dellamotivazione, sicché non ricorre il vizio motivazionale denunciato.La decisione si pone perfettamente in linea con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuil'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio noncessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore etàda parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessatonon dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica,ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essereeconomicamente autosufficiente, senza averne però tratto utileprofitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI,15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773; 2023 nr3769).E’ stato chiarito infatti, nell'ambito di tale orientamento, che lacessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nonautosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto cheabbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello dicompetenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso laricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, allacomplessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto,dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass.,7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016, n. 12952; CaDsasta. ,p ubSbleicazz.io ne 17/09/2025VI, 5/03/2018, n. 5088).E’ stato altresì precisato che il mantenimento del figliomaggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletareun'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento diun'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienzadi circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlomomentaneamente privo di sostentamento economico, nonpossono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presuppostisiano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo aigenitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I,27/01/2014, n. 1585; 28/ 01/2008, n. 1761).Il terzo motivo, con cui si censura una ratio ulteriore e adabundantiam, resta assorbito.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso varigettato.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte– rigetta il ricorso;– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità infavore della controricorrente che si liquidano in complessive €5000,00 oltre esborsi nella misura di € 200,00 accessori di legge edal 15% per spese generale;– dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, sedovuto.8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 19609/2024Numero sezionale 2938/2025Numero di raccolta generale 25535/2025In caso di diffusione del presente provvedimento si omeDatttaa pnubobl iclaezio ne 17/09/2025generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52,comma 2, D.Lgs. 196/2003.Così deciso in Roma 10.09.2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])9 di 9
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