CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.C. a R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi presidente delconsiglio di amministrazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Miccinesi (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 91/2018 depositata il 23/1/2018.Numero registro generale 24154/2018Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 8760/2026Data pubblicazione 08/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che laCooperativa [OSCURATO:PERSONA] S.c. a r.l. impugnava l’avviso diaccertamento n. T8P030300358, avente ad oggetto l’IVA che si assumevaindebitamente detratta per l’anno 2010 per l’acquisto di un immobileceduto alla ricorrente dalla [OSCURATO:SOCIETA].; ad avviso dell’amministrazione,infatti, la compravendita si inseriva nell’ambito di una serie di atti che,complessivamente considerati, davano luogo ad una cessione d’aziendaassoggettabile ad imposta di registro e non ad IVA.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa rigettava il ricorso.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, invece, accoglieval’appello della società, in quanto l’avviso non era stato preceduto dalcontraddittorio preventivo e, comunque, nel merito, non poteva ritenersiche la compravendita costituisse parte di una cessione d’azienda.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso la contribuente, deducendo che, in caso diaccoglimento, dovrebbe tenersi conto dello ius superveniens (art. 1,comma 935, l. 205/2017 che ha modificato l’art. 6, comma 6, d.lgs.471/1997) e della necessità di disporre il rinvio al giudice d’appello pervalutare il motivo, rimasto assorbito, relativo alla lesione del legittimoaffidamento.La controricorrente ha depositato, altresì, una memoria ex art. 380 bis.1c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24154/2018Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 8760/2026Data pubblicazione 08/04/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazionedell’art. 12, comma 7, l. 212/2000 anche in relazione all’art. 2697 c.c..Dopo aver rilevato la contraddittorietà della sentenza - nella quale primasi afferma la necessità che il contribuente indichi gli elementi che avrebbepotuto far valere in sede di contraddittorio e poi si osserva che, di fatto,tale necessità vanifica il relativo diritto – la ricorrente deduce che la CTRha omesso di considerare che la contribuente non aveva indicato leargomentazioni che poteva far valere in sede di contraddittorio; inoltre,nell’impugnata pronuncia, non si dimostra in alcun modo che tali elementiavrebbero potuto condurre all’annullamento dell’atto. Ha infine evidenziatoche «è proprio la natura dell’avviso ad essere tale da escludere che uneventuale contraddittorio preventivo avrebbe potuto portare ad un esitodiverso in quanto tutto quello che in tale sede il contribuente avrebbepotuto dedurre o produrre era già nelle mani dell’Ufficio […]».1.2 Il motivo è infondato.Nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l. 212/2000 pereffetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023 – che non trova applicazione, rationetemporis, alla vicenda in esame - l’obbligo del contraddittorio preventivovigeva “quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamenteprevisto, mentre ha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati,comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché ilcontribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementiin fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito” (Cass. SS.UU. 21271/2025; cfr. anche Cass. Sez. U.24823/2015).Numero registro generale 24154/2018Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 8760/2026Data pubblicazione 08/04/2026Orbene, l’Amministrazione si duole innanzi tutto del fatto che la societànon avrebbe indicato gli elementi da far valere in sede di contraddittorio.Tuttavia, nella sentenza impugnata, si legge che «la parte Contribuente,già nella fase del procedimento di accertamento con adesione ed in questostesso giudizio, fin dal primo grado, ha evidenziato motivi che escludonola possibilità di relegare il contraddittorio preventivo pretermesso a mero“simulacro” privo di sostanza e di potenziali effetti, posto che la diversaqualificazione dell’operazione contestata era fondata su elementidocumentali ed argomentazioni giuridiche certamente non artificiose odefatigatorie». La CTR ha quindi ritenuto che la società avesse allegato lededuzioni da far valere in sede di contraddittorio.Quanto poi all’idoneità di tali elementi a condurre ad un esito diversodell’accertamento, si tratta, come evidenziato dalle Sezioni Unite nellapronuncia sopra richiamata, di una valutazione di merito insindacabile nelgiudizio di legittimità, se non nei limiti ristretti in cui è ancora possibilededurre il vizio di motivazione che la ricorrente non ha denunciato. Né puòaffermarsi, come pure sembra sostenere l’Amministrazione, che talevalutazione sia stata solo formalmente compiuta, giacché la CTR haindicato gli elementi sui quali la stessa si fonda e, del resto, ritenendocomunque infondata anche nel merito la pretesa, ha riconosciutoimplicitamente che le argomentazioni della contribuente erano idonee adeterminare la revoca del provvedimento.Neppure appare rilevante l’asserita contraddittorietà della sentenzaimpugnata, giacché la CTR, pur sostenendo che la cd. prova di resistenzaa suo avviso priva di effettività il diritto al contraddittorio, comunque l’hacompiuta, osservando nel merito che le argomentazioni della contribuenteerano idonee a condurre alla modifica del provvedimento ed escludendoche la cessione dell’immobile potesse essere considerata come parte dellacessione d’azienda.Numero registro generale 24154/2018Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 8760/2026Data pubblicazione 08/04/20262.1 Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 2°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4) c.p.c.in quanto la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da unamotivazione solo apparente con riguardo al merito della controversia, cioèalla qualificazione dell’atto. La ricorrente ha aggiunto, peraltro, che talemotivazione sarebbe comunque “inconferente” in quanto il giudiced’appello aveva reso una pronuncia di inammissibilità, spogliandosi cosìdella potestas iudicandi (ha richiamato, a sostegno della propriaaffermazione, Cass. n. 7745/2018).2.2 Il motivo è inammissibile.Va infatti considerato che la pronuncia sul merito della questionecostituisce un’autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sostenere ladecisione di accoglimento dell’appello, sicché per pervenire alla cassazionedella sentenza impugnata, l’Amministrazione avrebbe dovuto ottenerel’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, ciascuno relativo ad unodegli argomenti sui quali si fonda la decisione impugnata. Costituisceinfatti principio consolidato quello per il quale «Qualora la decisione dimerito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenutainfondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rendeinammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relativealle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quantoqueste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenutadefinitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa. (Inapplicazione del principio la S.C., stante l'inammissibilità del motivo diricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenzaimpugnata, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in ragionedella mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui sifondava, ha dichiarato altresì inammissibili gli altri motivi aventi adNumero registro generale 24154/2018Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 8760/2026Data pubblicazione 08/04/2026oggetto la motivazione alternativa)» (Cass. n. 5102/2024; nello stessosenso, ex multis, Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).Pertanto, il rigetto del primo motivo di ricorso rende inammissibile ilsecondo per sopravvenuto difetto di interesse.2.3 Occorre comunque osservare che del tutto inappropriato è ilriferimento della ricorrente all’orientamento di questa Corte secondo ilquale «Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (odeclinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliatodella "potestas iudicandi" sul merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare tale statuizione,sicché è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizionepregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse,l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordinealla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzagravata» (Cass. Sez. U. n. 3840/2007; nello stesso senso cfr., ex multis,Cass. n. 17004/2015; Cass. n. 11675/2020; Cass. n. 32092/2024; daultimo, per specifica declinazione del principio, cfr. Cass. n. 6968/2026).Il principio si riferisce comunque al caso in cui la sentenza impugnatacontenga due statuizioni di natura differente, una in rito e l’altra sulmerito.Nel caso di specie, invece, la CTR non ha emesso alcuna pronuncia in rito,ma ha deciso l’appello nel merito sulla base di due autonome rationesdecidendi (entrambe di merito), ciascuna delle quali idonea a consentirel’accoglimento dell’impugnazione.3. In definitiva, va rigettato il primo motivo di ricorso e va dichiaratoinammissibile il secondo.La ricorrente va condannata al pagamento, in favore della contribuente,delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 18.000 percompenso professionale.Numero registro generale 24154/2018Numero sezionale 1500/2026Numero di raccolta generale 8760/2026Data pubblicazione 08/04/2026Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano in € 18.000,00 per compenso professionale,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, chesi liquidano in € 200,00, ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/02/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]