CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 ottobre 1972
Cassazione n. 20972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/10/1972 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il primo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] MARZO, al di là di una serie di asserti generici non direttamente riferibili al caso di specie: è apodittico nella parte in cui deduce l'erronea indicazione della Stazione dei Carabinieri presso la quale le persone offese Pietro e Paola PAGANO hanno denunciato il furto, non essendo dato comprendere quale sia l'inerenza di tale allegazione rispetto alla tenuta della motivazione della sentenza impugnata; è manifestamente infondato nella parte in cui deduce una nullità per violazione dell'art. 215 cod. proc. pen. in relazione al riconoscimento dell'imputato da parte della polizia giudiziaria sulla base dell'esame del filmato del sistema di videoregistrazione (che costituisce peraltro documento), riconoscimento che può essere legittimamente rappresentato dal teste di polizia giudiziaria escusso in dibattimento (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 - 01; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910 - 01); nel resto, muove censure di merito al riconoscimento sulla scorta pure della mera ipotesi che vi sia stato un errore da parte dell'operante e, parimenti in maniera del tutto apodittica ed erronea, sulla base di quanto appena rilevato deduce la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. per non aver ravvisato nel caso di specie la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. in vece dei delitti di furto in contestazione; considerato che il secondo motivo si duole del mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche in maniera assolutamente assertiva, richiamando in maniera generica «le chiare oggettive emergenze processuali», senza argomentare in alcun modo rispetto alla motivazione resa dalla Corte di merito e, dunque, senza effettivamente censurarla, deducendo altresì la sussistenza dei presupposti della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in maniera parimenti soltanto assertiva; considerato che il terzo motivo, allo stesso modo, si duole dell'eccessività della pena in relazione a quanto disposto dall'art. 133 cod. pen. per il tramite di asserti privi di relazione con la decisione impugnata e con il caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. r Il Consigliere estensore Il Presidente