Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:10
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CC0029_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. Con il ricorso per inadempimento ex art. 226 CE da essa proposto, pervenuto alla Corte di giustizia il 24 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna venga condannato per aver violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento , avendo il detto Stato membro omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per dare attuazione a tale direttiva, o avendo comunque omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] in merito all'adozione dei detti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] domanda inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna venga condannato alle spese del procedimento.

2. Non avendo ricevuto entro il 30 ottobre 1999 - termine previsto per la trasposizione della direttiva - alcuna notifica in merito alle misure di attuazione di quest'ultima né altre informazioni in proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato avvio alla procedura di infrazione.

Essa, dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a presentare le proprie osservazioni, ha emesso in data 27 luglio 2000 un parere motivato, con il quale ha intimato al detto Stato membro di adottare entro un termine di due mesi i provvedimenti necessari, ed ha chiesto che gliene venisse data comunicazione.

Con lettera in data 8 settembre 2000, il governo spagnolo ha chiesto una proroga del termine di un mese; tale richiesta non è stata accolta.

Con lettera in data 6 dicembre 2000, il governo spagnolo - facendo riferimento ad una bozza di disegno di legge già presentata - ha risposto preannunciando un disegno di legge definitivo diretto alla trasposizione della direttiva e prospettando la conclusione dell'iter legislativo entro l'anno 2001, motivando tale fatto con la necessità di procedere alle consultazioni previste dall'ordinamento interno.

In seguito a tali fatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l'odierno ricorso.

3. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la data determinante per stabilire l'esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato .

Nella fattispecie, tale termine è scaduto il 27 settembre 2001, senza che fossero stati adottati i provvedimenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il governo spagnolo si è limitato a comunicare che la legge diretta alla trasposizione della direttiva era in fase di preparazione e che l'iter procedurale previsto dall'ordinamento interno era in corso di svolgimento.

4. Del pari, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono far valere norme del loro diritto nazionale per giustificare la mancata tempestiva trasposizione di una direttiva .

5. L'obbligo di diritto comunitario di trasposizione della direttiva si ricava, da un lato, in via diretta, dalla direttiva stessa e, dall'altro, dagli artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE.

6. Risultando che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, occorre accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare inadempiente il detto Stato membro, con condanna del medesimo alle spese del procedimento.

Conclusione

7. Sulla scorta di quanto sopra esposto, si propone alla Corte di statuire come segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per dare attuazione a tale direttiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le spese del procedimento».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CC0029_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. Con il ricorso per inadempimento ex art. 226 CE da essa proposto, pervenuto alla Corte di giustizia il 24 gennaio 2001, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna venga condannato per aver violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento , avendo il detto Stato membro omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per dare attuazione a tale direttiva, o avendo comunque omesso di informare la [OSCURATO:PERSONA] in merito all'adozione dei detti provvedimenti. [OSCURATO:PERSONA] domanda inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna venga condannato alle spese del procedimento. 2. Non avendo ricevuto entro il 30 ottobre 1999 - termine previsto per la trasposizione della direttiva - alcuna notifica in merito alle misure di attuazione di quest'ultima né altre informazioni in proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato avvio alla procedura di infrazione. Essa, dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a presentare le proprie osservazioni, ha emesso in data 27 luglio 2000 un parere motivato, con il quale ha intimato al detto Stato membro di adottare entro un termine di due mesi i provvedimenti necessari, ed ha chiesto che gliene venisse data comunicazione. Con lettera in data 8 settembre 2000, il governo spagnolo ha chiesto una proroga del termine di un mese; tale richiesta non è stata accolta. Con lettera in data 6 dicembre 2000, il governo spagnolo - facendo riferimento ad una bozza di disegno di legge già presentata - ha risposto preannunciando un disegno di legge definitivo diretto alla trasposizione della direttiva e prospettando la conclusione dell'iter legislativo entro l'anno 2001, motivando tale fatto con la necessità di procedere alle consultazioni previste dall'ordinamento interno. In seguito a tali fatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l'odierno ricorso. 3. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la data determinante per stabilire l'esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato . Nella fattispecie, tale termine è scaduto il 27 settembre 2001, senza che fossero stati adottati i provvedimenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il governo spagnolo si è limitato a comunicare che la legge diretta alla trasposizione della direttiva era in fase di preparazione e che l'iter procedurale previsto dall'ordinamento interno era in corso di svolgimento. 4. Del pari, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri non possono far valere norme del loro diritto nazionale per giustificare la mancata tempestiva trasposizione di una direttiva . 5. L'obbligo di diritto comunitario di trasposizione della direttiva si ricava, da un lato, in via diretta, dalla direttiva stessa e, dall'altro, dagli artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE. 6. Risultando che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, occorre accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare inadempiente il detto Stato membro, con condanna del medesimo alle spese del procedimento. Conclusione 7. Sulla scorta di quanto sopra esposto, si propone alla Corte di statuire come segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per dare attuazione a tale direttiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le spese del procedimento».
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris