CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lainammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato, nel giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli, in concorso tra loro e con altra persona non ricorrente, del delitto di furto aggravato di un capo di abbigliamento, sottratto dai banchi espositivi di un esercizio commerciale, previa rimozione della placca anti-taccheggio — ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, inclusa la recidiva specifica di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen., e con la riduzione per il rito — ha riconosciuto alle imputate la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., confermando, nel resto, la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], assistita dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Mancanza della motivazione in merito alla responsabilità della Barbetta, dal momento che l'unico dato accertato, nel giudizio di merito, è costituito dal rinvenimento di un abito - certamente sottratto dall'esercizio commerciale, in quanto privo del cartellino identificativo, rinvenuto all'interno del negozio - dentro l'autovettura della concorrente Petrillo, anch'essa condannata per tale delitto, con sentenza irrevocabile, mentre non è stata acclarata la ricostruzione della condotta furtiva, la sua dinamica concorsuale, né il momento della sottrazione, e, dunque, il contributo materiale o morale in ipotesi ascritto alla Barbetta, punto sul quale la Corte di appello ha del tutto mancato di replicare alla specifica deduzione difensiva. 3.2. Mancanza assoluta di motivazione in ordine anche al terzo motivo di appello avente riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 5, cod. pen., non affrontato affatto dalla Corte distrettuale. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono svolti cinque motivi. 4.1. Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 cod. pen. per contrasto con gli artt.3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (riconosciuta dalla Corte di appello) rispetto alla recidiva aggravata di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen.( divieto in ragione del quale la Corte dli appello non ha operato alcuna modifica della pena inflitta). 4.2. Erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e correlati vizi della motivazione. A fronte di specifica doglianza afferente alla carenza del quadro indiziario capace di sostenere un giudizio di colpevolezza della Giova, la Corte di appello si è limitata a desumere la responsabilità anche della ricorrente in ragione del mero rinvenimento dell'abito nell'autovettura della complice, circostanza priva di valenza indiziaria diretta nei suoi confronti. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto congetturale, poi, nella ricostruzione della supposta dinamica dei fatti, oltre che illogica. 4.3. Erronea applicazione degli artt. 56 — 624 cod. pen., in ordine alla ritenuta esclusione della configurabilità del tentativo.4.4. Con il quarto motivo lamenta la ritenuta ricorrenza nella specie della circostanza aggravante della violenza sulle cose. 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della negazione della sostituzione della pena detentiva. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria conclusiva insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di merito. In particolare sono fondati, in modo assorbente, i motivi (il primo nell'interesse di Barbetta e il secondo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), che denunciano vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità concorsuale, restando assorbiti le ulteriori doglianze. 2.Preliminarmente va dato atto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto alla recidiva aggravata di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen. - rilevante nel presente giudizio, dal momento che, in ragione di tale divieto, la Corte di appello, pur riconoscendo la predetta attenuante, non ha operato alcuna modifica della pena inflitta dal primo giudice, stante il limite legale in punto di bilanciamento - è stata già portata al vaglio della Corte costituzionale che, con sentenza n. 141 del 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 c. 4 c.p., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.». 2.1. La questione risulta, nondimeno, assorbita dalle ragioni dell'annullamento che, come premesso, afferiscono, più ampiamente, alla prova del concorso delle due ricorrenti. 3. Secondo la ricostruzione in fatto emersa nel giudizio di merito, le prevenute vennero fermate dalle forze dell'ordine, intervenute su richiesta del titolare dell'esercizio commerciale, mentre si trovavano ancora al di fuori dell'auto, all'interno della quale venne poi trovato l'abito risultato rubato all'interno del magazzino: dunque, l'abito era già lì, come osserva la stessa Corte di appello. A tal proposito, però, la Corte di appello offre una ricostruzione del fatto del tutto congetturale: secondo la sentenza, risulterebbe evidente che l'abito era stato sottratto in precedenza dalle tre complici, che poi l'avevano riposto nell'auto, tornando nel negozio, dove erano state viste da alcuni clienti mentre erano intente a staccare i cartellini da altri capi di abbigliamento; poi, "forse perché avvedutesi di essere state notate e/o notate dal personale del punto vendita" avrebbero desistito, tant'è che la polizia giudiziaria non ha rinvenuto altri indumenti in loro possesso. 3.1.0ra, se tale ricostruzione rivela una piena coerenza logica in merito alla circostanza che l'abito trovato nell'auto fosse stato sottratto nel magazzino ( dove, in effetti, venne rinvenuto il cartellino identificativo) in una precedente occasione, e che detta condotta appropriativa sia attribuibile ( come è avvenuto) alla responsabilità della terza complice, ([OSCURATO:PERSONA] non ricorrente), nella cui autovettura il capo di abbigliamento era stato riposto e qui rinvenuto, in quanto proprietaria dell'auto, non può dirsi altrettanto per le due odierne ricorrenti, che, come detto, sono state bloccate dalle forze dell'ordine prima ancora che entrassero nel veicolo. 3.2.Non è dato comprendere, in effetti, sulla base di quale elemento fattuale, emerso nel giudizio, la Corte di appello abbia formulato la predetta ricostruzione dei fatti, e ritenuto che le odierne ricorrenti avessero partecipato al furto dell'unico abito trovato all'interno di un'auto che non era la loro, nella quale era stato evidentemente riposto prima ancora che esse vi entrassero, una volta lasciato l'esercizio commerciale. 3.3. Nel rinnovato giudizio di merito la Corte di appello risolverà la indicata aporia argonnentativa, indicando gli elementi di fatto da cui ha tratto il convincimento che le ricorrenti avessero già fatto un precedente accesso furtivo nell'esercizio commerciale, individuando il contributo causale e soggettivo da loro apportato all'azione criminosa, che deve concretizzarsi almeno in un comportamento esteriore che arrechi un contributo oggettivamente apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, tale che la condotta del partecipi si riveli idonea a facilitarne l'esecuzione, aumentando la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Gli altri motivi formulati dalle ricorrenti restano assorbiti, ma non preclusi, all'esito dello scrutinio in punto di responsabilità concorsuale. 4.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della