Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 45528/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di FERMOelet-e-aludasLaJle_parAi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì:, è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta (mancanza di motivazione sul fatto di reato e quindi sul trattamento sanzionatorio), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di FERMOelet-e-aludasLaJle_parAi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. perì:, è inammissibile, per indeducibilità della censura proposta (mancanza di motivazione sul fatto di reato e quindi sul trattamento sanzionatorio), che non rientrano fra quelle consentite dal vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 45528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris