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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42995/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riferite unicamente alla mancato riconoscimento della continuazione con altro precedente giudicato sono manifestamente infondate, avendo La Corte di appello di Napoli dato piena ed esauriente esposizione, in piena condivisione delle argomentazioni del Giudice di primo grado, delle ragioni che hanno portato ad escludere la sussistenza dell'identità del disegno criminoso, in ragione della diversità dei correi e della assenza di elementi univoci della progettazione unitaria di reati privi di correlazione tra loro, anche per la diversa tipologia di sostanza stupefacente, non potendosi rimettere in discussione le pronunce assolutorie che hanno escluso il coinvolgimento dei fratelli Bastone nei fatti giudicati all'estero; ritenuto che le censure articolate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando il ruolo di copertura assicurato dall'imputato alle importazioni di cocaina curate dal coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate strettamente collegate tra loro, tenuto conto dei contatti avuti anche con gli stessi fornitori colombiani tali da rendere del tutto coerente la ravvisata inverosimile prospetta buona fede dell'imputato, asseritamente ignaro del vero contenuto delle importazioni, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio; ritenuto che anche i motivi proposti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché si dolgono della rilevata inammissibilità dell'appello, riproponendo le medesime assertive ipotesi difensive già affrontate nel giudizio di primo grado e respinte con argomenti coerenti alle risultanze istruttorie poste a fondamento dell'accertata messa a disposizione delle proprie imprese di trasporto per le importazioni dei carichi di sostanza stupefacente, rispetto alle quali è mancata una effettiva disamina critica da parte del ricorrente; ritenuto che le memorie difensive prodotte dai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contestare l'inammissibilità del ricorso non fanno che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le censure dedotte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riferite unicamente alla mancato riconoscimento della continuazione con altro precedente giudicato sono manifestamente infondate, avendo La Corte di appello di Napoli dato piena ed esauriente esposizione, in piena condivisione delle argomentazioni del Giudice di primo grado, delle ragioni che hanno portato ad escludere la sussistenza dell'identità del disegno criminoso, in ragione della diversità dei correi e della assenza di elementi univoci della progettazione unitaria di reati privi di correlazione tra loro, anche per la diversa tipologia di sostanza stupefacente, non potendosi rimettere in discussione le pronunce assolutorie che hanno escluso il coinvolgimento dei fratelli Bastone nei fatti giudicati all'estero; ritenuto che le censure articolate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio in particolare valorizzando il ruolo di copertura assicurato dall'imputato alle importazioni di cocaina curate dal coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) attraverso una rigorosa interpretazione delle conversazioni intercettate strettamente collegate tra loro, tenuto conto dei contatti avuti anche con gli stessi fornitori colombiani tali da rendere del tutto coerente la ravvisata inverosimile prospetta buona fede dell'imputato, asseritamente ignaro del vero contenuto delle importazioni, mentre i rilievi critici del ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo travisamento di dati probatori, appaiono volti solamente a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa lettura del materiale probatorio; ritenuto che anche i motivi proposti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché si dolgono della rilevata inammissibilità dell'appello, riproponendo le medesime assertive ipotesi difensive già affrontate nel giudizio di primo grado e respinte con argomenti coerenti alle risultanze istruttorie poste a fondamento dell'accertata messa a disposizione delle proprie imprese di trasporto per le importazioni dei carichi di sostanza stupefacente, rispetto alle quali è mancata una effettiva disamina critica da parte del ricorrente; ritenuto che le memorie difensive prodotte dai difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per contestare l'inammissibilità del ricorso non fanno che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità;rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2
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