CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di TRIESTE Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 del TRIBUNALE di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 09/12/2021, il Tribunale di Udine ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con soggetto rimasto ignoto, di furto di un portafogli, sottratto dalla tasca del giubbotto in cui lo custodiva la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava all'interno di un supermercato, e del delitto di cui all'art. 493 ter cod. pen., per l'indebito utilizzo di una tessera bancomat della persona offesa, ed esclusa la circostanza aggravante della destrezza, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa, di anni due e mesi sei di reclusione, oltre alla multa. 2. Ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. e vizio della motivazione, con riguardo all'erronea esclusione della circostanza aggravante della destrezza, motivata dal Giudice di merito sul rilievo che l'istruttoria non aveva consentito la ricostruzione delle modalità del fatto. Secondo il ricorrente, tuttavia, dalla stessa formulazione dell'imputazione, emerge che la persona offesa detenesse il portafogli all'interno di un giubbotto, e non si accorse della sottrazione, circostanze che consentono di ravvisare la predetta circostanza. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, dolendosi il Procuratore ricorrente della mancata esplicitazione degli elementi concreti da cui è stata tratta la prognosi favorevole ai fini della sospensione condizionale della pena, laddove, dalla stessa sentenza, emerge che l'imputato faceva parte di una banda che si era recata a Udine per compiere dei borseggi, circostanza che depone per una certa professionalità nei delitti contro il patrimonio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.In primo luogo, il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. Ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. le impugnazioni devono essere depositate presso il Giudice a quo; in alternativa, il successivo art. 583 consente la spedizione dell'atto a mezzo raccomandata o telegramma. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione risulta depositato dal Procuratore impugnante presso la propria segreteria il 26 gennaio 2002, ultimo giorno utile ( 45^, ai sensi dell'art. 585 co. 1 lett. b), in relazione all'art. 544 co. 2 cod. proc. pen.), che l'ha, poi, trasmesso alla cancelleria del Giudice a quo solo il 31 gennaio 2022, quando il termine decadenziale era orami perento. 2. Ma il ricorso è anche manifestamente infondato. 2.1. Lo è il primo il primo motivo, che desume dalla poche circostanze ricostruite dalla sentenza impugnata, la sussistenza di elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la aggravante della c.d. 'destrezza', che, secondo il Procuratore ricorrente, risiederebbe nella circostanza, acclarata, che la vittima deteneva il portafoglio nella tasca del giubbotto. Come è noto, le Sezioni unite' Quarticelli' di questa Corte (sez. Un., n. 34090 del 27/4/2017) hanno affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo. Questo vuol dire che, se il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, la condotta si manifesta per la sola ordinaria modalità furtiva, non idonea, tuttavia, a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato, in quanto priva dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare una più severa punizione. Nella specie, non essendo stato possibile ricostruire la dinamica esatta dell'azione, dal momento che la stessa persona offesa non ha saputo riferire con esattezza quando avvenne il furto, avendo indicato che "subì, presumibilmente all'interno del supermercato Panorama di viale Venezia a Udine, la sottrazione del proprio portafoglio contenente anche il bancomat e l'appunto con il relativo codice" non sono rinvenibili elementi fattuali che consentano di ravvisare l'aggravante in parola. 2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile, perché tende a conseguire una rivalutazione del giudizio espresso dalla Corte di appello, che ha formulato una argomentata prognosi favorevole, nell'esercizio di una valutazione discrezionale che in quanto non inficiata da manifesta illogicità non è sindacabile in questa sede, né è ravvisabile la dedotta contraddizione ove solo si consideri che l'essersi aggregato al gruppo in occasione del furto in questione, non implica, di per sé, che l'imputato lo abbia fatto altre volte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso