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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 46884/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. i uditi i difensori; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'ONOFRIO Francesco, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'ONOFRIO Francesco, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 gennaio 2017, il Tribunale di Torino riteneva D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione di varie armi da guerra o tipo guerra e di altri congegni micidiali (più specificatamente, secondo il capo di imputazione, del reato di detenzione illegale di: 1) quantomeno 10 kalashnikov, come evidenziato nelle conversazioni ambientali del 24 gennaio 2007 e del 6 febbraio 2007, registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) sei ordigni artigianali, sequestrati il 12 febbraio 2007; 3) un numero imprecisato di armi, definite "un arsenale", provenienti dalla Macedonia, come evidenziato nella conversazione ambientale del 9 giugno 2008, intercettata all'interno dell'auto di lana Bruno e intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in Nichelino da febbraio 2007 sino al 9 giugno 2008); conseguentemente, ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, esclusa la contestata continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

2. Con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte di appello di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Onofrio limitatamente alla detenzione dei sei ordigni artigianali di cui al punto 2) della contestazione, riqualificato il fatto nella violazione di cui all'art. 678 cod. pen., trattandosi di reato estinto per intervenuta prescrizione; riconosciute all'imputato i(circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflittagli per il residuo reato in anni due, mesi cinque di reclusione ed eliminava la pena accessoria; confermava, nel resto, la decisione appellata.

3. La Corte territoriale - dopo avere respinto l'eccezione di nullità dell'appellata sentenza per la dedotta violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto, condividendo le considerazioni già svolte, al riguardo, dal Tribunale - confermava il giudizio di responsabilità del D'Onofrio sulla base degli acquisiti elementi di prova.

Più specificamente, la Corte metteva in rilievo che un primo elemento di prova era costituito dal tenore di una conversazione, registrata il 9 giugno 2008, tra lana Bruno e [OSCURATO:PERSONA], soggetti entrambi affiliati alla ‘ndrangheta, e che, nel corso del dialogo, il Ciccia aveva chiesto al suo interlocutore notizie della perquisizione eseguita nei confronti del D'Onofrio; lo lana si era dilungato a raccontare le vicende che avevano riguardato il D'Onofrio, affermando anche che costui aveva la disponibilità di un arsenale costituito da armi provenienti dalla Macedonia; il contenuto di detta conversazione era stato confermato, nel corso del dibattimento di primo grado, dal Ciccia, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva conosciuto il D'Onofrio per il tramite dello lana, incontrandolo più volte.La Corte di appello di Torino effettuava un positivo giudizio in merito all'attendibilità del predetto collaboratore di giustizia, mettendo in evidenza come costui avesse acquisito le notizie riferite nell'ambito della sfera di criminalità organizzata di riferimento e come il suo narrato avesse trovato conferma, con specifico riguardo alla detenzione di armi, nelle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], già appartenente alla "locale" di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva raccontato, dopo avere descritto il ruolo del D'Onofrio all'interno della 'ndrangheta, di avere saputo della grande disponibilità di armi da parte di questi, nonché dell'atteggiamento solidale assunto dal D'Onofrio nel 2012, allorché il suo gruppo aveva subìto un attentato, con cui il predetto si era detto propenso a mettere a disposizione dello stesso un bazouka.

Sempre la pronuncia impugnata evidenziava che: come rilevato anche dal Tribunale, a Milano negli anni 2004 - 2007, un'importante indagine si era occupata di una cellula dell'eversione di sinistra, aderente alla c.d.

"seconda posizione", e si era incentrata soprattutto su tre soggetti, operanti in ambito milanese, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che risultava avere contatti con [OSCURATO:PERSONA], legati anche alla necessità della cellula terroristica di incrementare la sua dotazione di armi; in tale ambito, era stata registrata una conversazione ritenuta di estremo rilievo e cioè quella intercorsa il 24 gennaio 2007 tra lo Scivoli e il Ghiratli, nel corso della quale i due, dopo avere parlato di una serie di rapine, avevano discusso del possibile reperimento di armi e lo Scivoli aveva indicato tale Franco come soggetto di assoluta fiducia al quale rivolgersi; dal dialogo captato erano stati tratti elementi importanti sulla base dei quali era stato possibile identificare "Franco" nell'Onofrio (Franco era amico dello Scivoli, con il quale era stato detenuto; era conosciuto anche dal Ghirardi; viveva e operava nella zona di Torino ed era il riferimento della 'ndrangheta in detta città); gli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, svolti pressoché contestualmente alle richiamate intercettazioni, avevano eliminato ogni possibile perplessità in ordine alla corretta identificazione: era stato, infatti, accertato che il 31 gennaio e il 2 febbraio 2007 lo Scivoli si era recato presso l'abitazione del D'Onofrio a Nichelino; nel corso di altra conversazione, registrata il 6 febbraio 2007, lo Scivoli e il Ghirardi riprendevano a parlare di armi e il primo comunicava al suo interlocutore di avere parlato con Franco, che gli aveva detto di avere la disponibilità di dieci fucili mitragliatori kalashnikov sia lunghi che corti, per l'acquisto dei quali il Ghirardi ipotizzava che il prezzo fosse pari a "due".

4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia del D'Onofrio, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a sua firma, ha formulato quattro motivi di impugnazione.5.1.

Con il primo motivo, ha dedotto "mancata assunzione di prova decisiva, espressamente richiesta dalla parte nei suoi motivi di appello (art. 606, comma 1, lett. d cod. proc. pen.)".

Ha, in proposito, rilevato che la difesa aveva chiesto nei motivi di appello che, previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale, venissero escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare se i due effettivamente nelle conversazioni intercettate, dalle quali era stata tratta la convinzione della disponibilità da parte dell'imputato di un quantitativo di armi, si riferissero effettivamente al D'Onofrio e che detta richiesta era stata ribadita anche nel corso della discussione dibattimentale; ha, quindi, evidenziato che nella sentenza impugnata non vi sarebbe, sul punto, traccia alcuna di decisione.

5.2. Con il secondo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "violazione di legge in relazione agli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU per violazione del diritto di difesa (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.); carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.).

Ha, al riguardo, osservato che l'argomentare della Corte territoriale, con il quale è stata disattesa l'eccezione difensiva relativa alla violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato e alla conseguente violazione del diritto di difesa, sarebbe riduttivo delle garanzie dell'imputato, condannato per un fatto "stravolto" rispetto all'imputazione contestatagli, rimasta immutata nel corso dell'intero dibattimento; che, facendo corretta applicazione dei principi fissati dalla nota sentenza CEDU nel caso Drassich/Italia, sarebbe evidente la violazione delle garanzie dell'imputato; che, più specificamente, il cambiamento di prospettiva del giudice di primo grado, avallato dalla Corte di appello, avrebbe alterato la corretta dinamica processuale, impedendo all'imputato di confrontarsi con il novum rappresentato dalla considerazione per cui "un singolo episodio delittuoso non perde la sua unitarietà sol perché esso giunge a conoscenza dell'autorità giudiziaria attraverso una pluralità di fonti diverse"; che, quindi, l'imputato, non solo avrebbe perso un grado di giudizio per dimostrare la propria innocenza difendendosi rispetto alla nuova impostazione del capo di imputazione, ma l'accusa sarebbe anche profondamente diversa dalla condanna perché un conto è difendersi dall'accusa di avere detenuto un arsenale nel 2008, come sostenuto nel sottocapo 3, altro è avere posseduto un arsenale sin dal 2007, come sostenuto nelle due sentenze di merito.

Ha, altresì, censurato la sentenza impugnata, sotto un ulteriore profilo, evidenziando che se non risulta che il D'Onofrio abbia consegnato le armi allo Scivoli e, se, invece, risulta dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 28.5.2012 che quest'ultimo aveva fornito all'associazione eversiva, oggetto di quel processo, dette armi, non si potrebbe ritenere che le intercettazioni effettuate nell'ambito dell'indagine milanese, costituiscano prova dell'esistenza di "un arsenale".

5.3. Con il terzo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in relazione alla natura parlata delle armi".

Secondo la difesa, non sarebbe stata accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, non solo la responsabilità dell'imputato ma proprio la stessa esistenza del preteso arsenale, composto, a seguito della modifica del capo di imputazione operata dal Tribunale (ed esclusa la detenzione degli ordigni di cui al sottocapo 2 rispetto alla quale è intervenuta declaratoria di estinzione del reato in grado di appello) da 10 kalashnikov e da "eventuali altre armi detenute dal D'Onofrio"; già il riferimento all'eventualità della loro presenza costituirebbe elemento di forte dubbio, "fortemente appesantito" dalla circostanza che anche il pubblico ministero nel corso del processo di primo grado aveva richiesto l'assoluzione del ricorrente dal sottocapo 3, relativo all'arsenale per la mancanza di prove sufficienti; inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe riservato alcuna argomentazione su un tema "estremamente delicato", quello, cioè, del mancato ritrovamento di qualsiasi arma.

Sempre secondo la difesa, il tema delle "armi parlate" emergerebbe in giurisprudenza esclusivamente con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., cioè con riferimento a situazione radicalmente diversa da quella oggetto di scrutinio; né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero idonee a fondare la responsabilità del ricorrente, trattandosi di affermazioni de relato, che avrebbero necessitato riscontri specifici.

5.4. Con il quarto motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "mancanza totale di motivazione circa la ritenuta recidiva (art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen)" e ha osservato che sia la Corte territoriale sia il Tribunale avrebbero applicato l'aggravante in parola senza valutare se la presenza dei precedenti penali a carico del D'Onofrio potesse avere contribuito e concorso alla commissione del reato in discussione; ha aggiunto che sussisterebbe un'evidente contraddizione motivazionale dell'impugnata decisione laddove ha ritenuto di concedere in favore del D'Onofrio le circostanze attenuanti generiche in forma equivalente alla ritenuta recidiva.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA](eroni, nell'atto di ricorso a sua firma, ha formulato quattro motivi di I impugnazione.

6.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'ad, 521 cod. proc. pen.".

Ha, in proposito, sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe stato leso il diritto di effettiva difesa, che, secondo l'impugnata sentenza, non sarebbe stato compromesso in considerazione delle conseguenze favorevoli, a livello sanzionatorio, derivate all'imputato; che, però, detta unificazione sarebbe stata operata esclusivamente a causa della difficoltà di provare i singoli episodi e avrebbe comportato un'evidente violazione sia del diritto di difesa sia del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; risulterebbe "del tutto incomprensibile comprendere come un imputato, originariamente tratto a giudizio per fatti ben distinti sia dal punto di vista cronologico che naturalistico (detenzione di dieci fucili mitragliatori kalashnikov, di sei ordigni esplosivi artigianali e di un numero imprecisato di armi, definito un "arsenale") potesse prevedere una riunificazione degli stessi da parte del giudice in sentenza e, quindi, difendersi in tal senso"; che il termine "arsenale", risultando molto vago e generico, non avrebbe consentito all'imputato di "difendersi provando" specificamente l'insussistenza dei singoli episodi delittuosi allo stesso contestati, in violazione del principio di prevedibilità inteso, non solo in un senso sostanziale, quale necessaria conoscenza del precetto, ma anche processuale, quale calcolabilità/prevedibilità delle conseguenze processuali a seguito dell'esercizio del diritto di difesa.

6.2. Con il secondo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "omessa valutazione circa il devolutum in sede di appello; illogicità della motivazione".

Ha, al riguardo, osservato che la Corte di appello di Torino non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive formulate nell'atto di appello, con le quali era stata sostenuta l'insufficienza intrinseca dei due elementi di prova, ossia le conversazioni intercorse tra Scivoli/Ghirardi e Iria/Ciccia, a fondare la penale responsabilità del D'Onofrio, essendosi detti Giudici limitati a condividere le argomentazioni del Tribunale, che aveva operato in favor rei rispetto alla contestazione; che, tuttavia, tale modo di procedere costituirebbe anch'esso un "travisamento" poiché il giudice aveva operato tale "accorpamento" esclusivamente a causa dell'insufficienza probatoria in merito ai punti a) e b) dell'imputazione; che, ancora, il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che abbiano acquisito notizie nell'ambito della sfera della criminalità organizzata di riferimento riguarderebbe i reati associativi e non si attaglierebbe al caso di specie; inoltre, non vi sarebbe convergenza, atteso che Scivoli e Ghirardi avrebbero parlato di dieci kalashnikov e lana di un arsenale a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro.

6.3. Con il terzo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione dell'impugnata sentenza sul giudizio di comparazione tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, per illogicità della stessa: gli evidenziati elementi positivi, quali il distacco dell'imputato da ambienti criminali, avrebbero dovuto condurre a un giudizio di prevalenza e non di semplice equivalenza tra circostanze di segno opposto.

6.4. Con il quarto motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva: posto che "il ricorrente ha da tempo elaborato un percorso di distacco da qualsivoglia contesto deviante", non si comprenderebbe "come possa sostenersi quella progressione criminosa che deve fondare la corretta applicazione della recidiva secondo il dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 185/ 2015".

7. I difensori hanno proposto, con due distinti atti di contenuto identico, motivi nuovi, articolando due argomentazioni: la prima, come espressamente affermato, avente a oggetto un "approfondimento" della questione processuale relativa alla violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza; la seconda, avente a oggetto la richiesta di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, già maturata alla data della pronuncia della sentenza di appello, ossia in data 15.3.2021. [OSCURATO:PERSONA] 1 D ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Quanto al primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], decisivo e assorbente è il rilievo che la mancata assunzione della prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. resta censurabile nel giudizio di cassazione - quale vizio a cui è attribuito il rilievo di autonomo error in procedendo, distinto dall'orbita del vizio di motivazione - limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2°, stesso codice e non con riferimento alla mancata assunzione di ogni prova ammissibile.

Nel caso, di specie, il ricorrente sostanzialmente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare se i due effettivamente nelle conversazioni intercettate, dalle quali era stata tratta la convinzione della disponibilità da parte dell'imputato di un quantitativo di armi, si riferissero proprio al D'Onofrio.

Orbene, considerato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.

2. In particolare, la Corte di appello di Torino ha osservato che la circostanza che lo Scivoli avesse procurato al Ghirardi delle armi, tramite il D'Onofrio, contrariamente alla prospettazione difensiva, era stata accertata anche nel processo celebrato a Milano e definito con sentenza della Corte di Assise di appello del 28 maggio 2012; che, inoltre, doveva riconoscersi piena efficacia probatoria alle dichiarazioni accusatorie provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (uno degli interlocutori della conversazione registrata il 9 giugno 2008, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia), che avevano trovato appagante conferma non solo nel colloquio tra questi e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma soprattutto nei dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2007 e il 6 febbraio 2007, nel corso del quale i due discutevano del possibile reperimento di armi da tale Franco, individuato, con assoluta certezza, nella persona del D'Onofrio in ragione dei plurimi elementi identificativi del fornitore di armi ai quali si era fatto richiamo nelle conversazioni medesime, nonché degli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento predisposti, attraverso i quali era stato accertato che il 31 gennaio e il 2 febbraio 2007 lo Scivoli si era recato presso l'abitazione del D'Onofrio a Nichelino.

E ha concluso del tutto logicamente che dette emergenze dimostravano la responsabilità dell'imputato e rendevano del tutta superflua la richiesta di rinnovazione istruttoria attraverso l'esame dei richiamati Scivoli e Ghirardi (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

3. Non sono fondati il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa dell'imputato ha censurato la decisione della Corte di appello di Torino per violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato e per la conseguente lesione del diritto di difesa.

E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.E neppure ricorre il dedotto vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale svolto, sul punto, adeguata motivazione.

4. Occorre, al riguardo, osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi.

Ebbene, la sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni svolte dal Tribunale, ha fatto corretta applicazione del superiore principio, evidenziando che la norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. va intesa, non in senso meccanicistico formale, ma in funzione della finalità cui è ispirata e cioè quella della tutela del diritto di difesa e che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge.

I Giudici del merito, dopo avere riportato il tenore letterale della contestazione elevata nei confronti del D'Onofrio - imputato di avere detenuto: 1) quantomeno 10 kalashnikov, come evidenziato nelle conversazioni ambientali del 24 gennaio 2007 e del 6 febbraio 2007, registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) sei ordigni artigianali, sequestrati il 12 febbraio 2007; 3) un numero imprecisato di armi, definite "un arsenale", provenienti dalla Macedonia, come evidenziato nella conversazione ambientale del 9 giugno 2008, intercettata all'interno dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] e intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in Nichelino da febbraio 2007 sino al 9 giugno 2008 - hanno rilevato che l'utilizzo del nome collettivo di arsenale "determina, per così dire, l'assorbimento di tutte le precedenti specificazioni di cui ai punti 1) e 2) della rubrica: all'interno dell'arsenale sono, infatti, destinati inevitabilmente a confluire e a confondersi sia i dieci kalashnikov, sia gli ordigni esplosivi sia eventuali altre armi detenute dal D'Onofrio.

A parere del Collegio la distinzione del capo d'accusa fra i tre reati sopra individuati nasce dal fatto che ciascuno di essi ha un proprio corredo probatorio; è sintomatico, a tale proposito, il fatto che la stessa rubrica - contrariamente a quanto generalmente avviene - specifica per ogni capo di imputazione quali siano le relative fonti di prova".

I predetti giudici hanno aggiunto che "i due piani - quello dei fatti storicamente avvenuti e quello degli elementi di prova di tali fatti - devono essere tenuti ben distinti, senza alcuna confusione concettuale tra l'uno e l'altro; un singolo episodio delittuoso non perde la sua unitarietà sol perché esso giunge a conoscenza dell'[OSCURATO:PERSONA] attraverso una pluralità di fonti diverse"; "le date indicate sono quelle in cui vengono alla luce le fonti di prova non necessariamente anche le date di consumazione di distinti reati"; "la detenzione di armi è reato permanente e non vi è in atti un solo elemento che comprovi la cessazione della detenzione dei kalashnikov prima dell'inizio della detenzione dell'arsenale".

E hanno concluso che, sebbene fosse stata contestata la continuazione, tale pluralità di reati doveva ritenersi soltanto apparente; che il fatto per il quale il D'Onofrio era stato condannato era lo stesso per il quale era stato tratto a giudizio e che "la lettura e la valutazione complessiva del materiale probatorio, sul quale l'imputato esercitava pienamente il suo diritto di difesa, è compito del giudice, per il quale, anzi, si pone come doverosa una verifica globale e unitaria dei dati indizianti, senza che ciò comporti quell'indebita traslazione della prova dal riferimento originario e differenziato alla detenzione dell'arsenale di armi, evocata dalla difesa".

Tale valutazione non risulta scalfita dalle argomentazioni difensive neppure laddove è stato evidenziato che "un conto è difendersi dall'accusa di avere detenuto un arsenale nel 2008 [...], altro è avere posseduto un arsenale sin dal 2007", atteso che la contestazione risulta chiara nella sua collocazione temporale ("almeno da febbraio 2007 sino al 9.6.2008").

5. Non è fondato il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la giurisprudenza di legittimità, "la previsione normativa della regola di giudizio dell' al di là di ogni ragionevole dubbio non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (Cass. Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Rv. 239795).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova" (Cass. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519, che ha affermato che "il principio dell'oltre ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito").In altri termini, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato al là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha ritenuto di dovere confermare la penale responsabilità del ricorrente sulla base degli evidenziati elementi probatori (contenuto delle conversazioni intercettate e dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]) ritenuti, per la loro chiarezza e pregnanza, idonei a dimostrare la tesi accusatoria.

Quanto alle perplessità evidenziate in merito alle c. d.

"armi parlate", ritiene il Collegio che la questione attiene piuttosto all'interpretazione del contenuto delle conversazioni captate.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 5 ottobre 2021, Rv. 282337; conforme a Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 4 ottobre 2016, Rv. 268389; Sentenza n. 3643 del 1997, Rv. 209620 - 01; Sentenza n. 35680 del 2005, Rv. 232576 - 01; Sentenza n. 117 del 2006, Rv. 232626 - 01; Sentenza n. 15396 del 2008, Rv. 239636 - 01; Sentenza n. 17619 del 2008, Rv. 239724 - 01; Sentenza n. 11794 del 2013, Rv. 254439 - 01; Sentenza n. 35181 del 2013, Rv. 257784 - 01; Sentenza n. 46301 del 2013, Rv. 258164 - 01).

Con la conseguenza che le censure difensive tendono piuttosto a dare una diversa interpretazione alle pur chiare conversazioni intercettate, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali i giudici del merito, con una doppia conforme, hanno logicamente desunto la penale responsabilità dell'imputato.

6. Inammissibile è il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento.

Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Torino hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato - come riportato nella prima parte della presente sentenza - sulla base delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenute, alla stregua dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, assolutamente attendibili e riscontrate dai riferimenti provenienti dall'altro collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dal chiaro contenuto delle indicate conversazioni intercettate.

Ebbene, le argomentazioni dei suddetti Giudici non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Torino si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione.

7. Non sono fondati il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa ha censurato la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta recidiva.

E in vero, le due sentenze di merito, sul punto, si integrano reciprocamente; la sentenza di primo grado ha messo in rilievo, al fine di interesse, la caratura criminale del D'Onofrio, evidenziando che il predetto aveva commesso il reato per cui si procedeva negli anni 2007 e 2008 quando aveva già riportato ben quattro condanne per gravi reati (dettagliatamente indicate a pag. 23); quella di secondo grado, oltre a richiamare le osservazioni della decisione del Tribunale, ha evidenziato la "eccezionale gravità dei fatti per i quali si procede", così implicitamente ritenendo che il nuovo episodio delittuoso fosse concretamente significativo, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'interessato.

8. Nessuna contraddittorietà logica è ravvisabile laddove la Corte di appello, pur confermando la ricorrenza della contestata recidiva, ha ritenuto di potere concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche "in linea con le determinazioni adottate con la sentenza dell'8 luglio 2019", che aveva messo in rilievo il corretto comportamento processuale dello stesso e l'atteggiamento positivo del medesimo rispetto alla condotta criminale in precedenza posta in essere; tale giudizio, infatti, riguarda un momento successivo rispetto alla commissione del reato e risulta essere stato giustificato anche al fine di adeguare meglio la misura della pena al disvalore del fatto delittuoso.Conseguentemente, risulta infondato il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ricordare che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata" (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci e altri, RV. 246134; conformi, tra le tante, Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sub o e altro, RV. 258874).

9. La ritenuta ricorrenza della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale esclude che il reato per il quale il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. i uditi i difensori; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'ONOFRIO Francesco, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di D'ONOFRIO Francesco, ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 gennaio 2017, il Tribunale di Torino riteneva D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di detenzione di varie armi da guerra o tipo guerra e di altri congegni micidiali (più specificatamente, secondo il capo di imputazione, del reato di detenzione illegale di: 1) quantomeno 10 kalashnikov, come evidenziato nelle conversazioni ambientali del 24 gennaio 2007 e del 6 febbraio 2007, registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) sei ordigni artigianali, sequestrati il 12 febbraio 2007; 3) un numero imprecisato di armi, definite "un arsenale", provenienti dalla Macedonia, come evidenziato nella conversazione ambientale del 9 giugno 2008, intercettata all'interno dell'auto di lana Bruno e intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in Nichelino da febbraio 2007 sino al 9 giugno 2008); conseguentemente, ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, esclusa la contestata continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione e a quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. 2. Con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte di appello di Torino dichiarava non doversi procedere nei confronti del D'Onofrio limitatamente alla detenzione dei sei ordigni artigianali di cui al punto 2) della contestazione, riqualificato il fatto nella violazione di cui all'art. 678 cod. pen., trattandosi di reato estinto per intervenuta prescrizione; riconosciute all'imputato i(circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, rideterminava la pena inflittagli per il residuo reato in anni due, mesi cinque di reclusione ed eliminava la pena accessoria; confermava, nel resto, la decisione appellata. 3. La Corte territoriale - dopo avere respinto l'eccezione di nullità dell'appellata sentenza per la dedotta violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto, condividendo le considerazioni già svolte, al riguardo, dal Tribunale - confermava il giudizio di responsabilità del D'Onofrio sulla base degli acquisiti elementi di prova. Più specificamente, la Corte metteva in rilievo che un primo elemento di prova era costituito dal tenore di una conversazione, registrata il 9 giugno 2008, tra lana Bruno e [OSCURATO:PERSONA], soggetti entrambi affiliati alla ‘ndrangheta, e che, nel corso del dialogo, il Ciccia aveva chiesto al suo interlocutore notizie della perquisizione eseguita nei confronti del D'Onofrio; lo lana si era dilungato a raccontare le vicende che avevano riguardato il D'Onofrio, affermando anche che costui aveva la disponibilità di un arsenale costituito da armi provenienti dalla Macedonia; il contenuto di detta conversazione era stato confermato, nel corso del dibattimento di primo grado, dal Ciccia, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva conosciuto il D'Onofrio per il tramite dello lana, incontrandolo più volte.La Corte di appello di Torino effettuava un positivo giudizio in merito all'attendibilità del predetto collaboratore di giustizia, mettendo in evidenza come costui avesse acquisito le notizie riferite nell'ambito della sfera di criminalità organizzata di riferimento e come il suo narrato avesse trovato conferma, con specifico riguardo alla detenzione di armi, nelle dichiarazioni rese da altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], già appartenente alla "locale" di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva raccontato, dopo avere descritto il ruolo del D'Onofrio all'interno della 'ndrangheta, di avere saputo della grande disponibilità di armi da parte di questi, nonché dell'atteggiamento solidale assunto dal D'Onofrio nel 2012, allorché il suo gruppo aveva subìto un attentato, con cui il predetto si era detto propenso a mettere a disposizione dello stesso un bazouka. Sempre la pronuncia impugnata evidenziava che: come rilevato anche dal Tribunale, a Milano negli anni 2004 - 2007, un'importante indagine si era occupata di una cellula dell'eversione di sinistra, aderente alla c.d. "seconda posizione", e si era incentrata soprattutto su tre soggetti, operanti in ambito milanese, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], che risultava avere contatti con [OSCURATO:PERSONA], legati anche alla necessità della cellula terroristica di incrementare la sua dotazione di armi; in tale ambito, era stata registrata una conversazione ritenuta di estremo rilievo e cioè quella intercorsa il 24 gennaio 2007 tra lo Scivoli e il Ghiratli, nel corso della quale i due, dopo avere parlato di una serie di rapine, avevano discusso del possibile reperimento di armi e lo Scivoli aveva indicato tale Franco come soggetto di assoluta fiducia al quale rivolgersi; dal dialogo captato erano stati tratti elementi importanti sulla base dei quali era stato possibile identificare "Franco" nell'Onofrio (Franco era amico dello Scivoli, con il quale era stato detenuto; era conosciuto anche dal Ghirardi; viveva e operava nella zona di Torino ed era il riferimento della 'ndrangheta in detta città); gli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento, svolti pressoché contestualmente alle richiamate intercettazioni, avevano eliminato ogni possibile perplessità in ordine alla corretta identificazione: era stato, infatti, accertato che il 31 gennaio e il 2 febbraio 2007 lo Scivoli si era recato presso l'abitazione del D'Onofrio a Nichelino; nel corso di altra conversazione, registrata il 6 febbraio 2007, lo Scivoli e il Ghirardi riprendevano a parlare di armi e il primo comunicava al suo interlocutore di avere parlato con Franco, che gli aveva detto di avere la disponibilità di dieci fucili mitragliatori kalashnikov sia lunghi che corti, per l'acquisto dei quali il Ghirardi ipotizzava che il prezzo fosse pari a "due". 4. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, i difensori di fiducia del D'Onofrio, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso a sua firma, ha formulato quattro motivi di impugnazione.5.1. Con il primo motivo, ha dedotto "mancata assunzione di prova decisiva, espressamente richiesta dalla parte nei suoi motivi di appello (art. 606, comma 1, lett. d cod. proc. pen.)". Ha, in proposito, rilevato che la difesa aveva chiesto nei motivi di appello che, previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale, venissero escussi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare se i due effettivamente nelle conversazioni intercettate, dalle quali era stata tratta la convinzione della disponibilità da parte dell'imputato di un quantitativo di armi, si riferissero effettivamente al D'Onofrio e che detta richiesta era stata ribadita anche nel corso della discussione dibattimentale; ha, quindi, evidenziato che nella sentenza impugnata non vi sarebbe, sul punto, traccia alcuna di decisione. 5.2. Con il secondo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "violazione di legge in relazione agli artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU per violazione del diritto di difesa (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.); carenza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.). Ha, al riguardo, osservato che l'argomentare della Corte territoriale, con il quale è stata disattesa l'eccezione difensiva relativa alla violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato e alla conseguente violazione del diritto di difesa, sarebbe riduttivo delle garanzie dell'imputato, condannato per un fatto "stravolto" rispetto all'imputazione contestatagli, rimasta immutata nel corso dell'intero dibattimento; che, facendo corretta applicazione dei principi fissati dalla nota sentenza CEDU nel caso Drassich/Italia, sarebbe evidente la violazione delle garanzie dell'imputato; che, più specificamente, il cambiamento di prospettiva del giudice di primo grado, avallato dalla Corte di appello, avrebbe alterato la corretta dinamica processuale, impedendo all'imputato di confrontarsi con il novum rappresentato dalla considerazione per cui "un singolo episodio delittuoso non perde la sua unitarietà sol perché esso giunge a conoscenza dell'autorità giudiziaria attraverso una pluralità di fonti diverse"; che, quindi, l'imputato, non solo avrebbe perso un grado di giudizio per dimostrare la propria innocenza difendendosi rispetto alla nuova impostazione del capo di imputazione, ma l'accusa sarebbe anche profondamente diversa dalla condanna perché un conto è difendersi dall'accusa di avere detenuto un arsenale nel 2008, come sostenuto nel sottocapo 3, altro è avere posseduto un arsenale sin dal 2007, come sostenuto nelle due sentenze di merito. Ha, altresì, censurato la sentenza impugnata, sotto un ulteriore profilo, evidenziando che se non risulta che il D'Onofrio abbia consegnato le armi allo Scivoli e, se, invece, risulta dalla sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 28.5.2012 che quest'ultimo aveva fornito all'associazione eversiva, oggetto di quel processo, dette armi, non si potrebbe ritenere che le intercettazioni effettuate nell'ambito dell'indagine milanese, costituiscano prova dell'esistenza di "un arsenale". 5.3. Con il terzo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) in relazione alla natura parlata delle armi". Secondo la difesa, non sarebbe stata accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, non solo la responsabilità dell'imputato ma proprio la stessa esistenza del preteso arsenale, composto, a seguito della modifica del capo di imputazione operata dal Tribunale (ed esclusa la detenzione degli ordigni di cui al sottocapo 2 rispetto alla quale è intervenuta declaratoria di estinzione del reato in grado di appello) da 10 kalashnikov e da "eventuali altre armi detenute dal D'Onofrio"; già il riferimento all'eventualità della loro presenza costituirebbe elemento di forte dubbio, "fortemente appesantito" dalla circostanza che anche il pubblico ministero nel corso del processo di primo grado aveva richiesto l'assoluzione del ricorrente dal sottocapo 3, relativo all'arsenale per la mancanza di prove sufficienti; inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe riservato alcuna argomentazione su un tema "estremamente delicato", quello, cioè, del mancato ritrovamento di qualsiasi arma. Sempre secondo la difesa, il tema delle "armi parlate" emergerebbe in giurisprudenza esclusivamente con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., cioè con riferimento a situazione radicalmente diversa da quella oggetto di scrutinio; né le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero idonee a fondare la responsabilità del ricorrente, trattandosi di affermazioni de relato, che avrebbero necessitato riscontri specifici. 5.4. Con il quarto motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "mancanza totale di motivazione circa la ritenuta recidiva (art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen)" e ha osservato che sia la Corte territoriale sia il Tribunale avrebbero applicato l'aggravante in parola senza valutare se la presenza dei precedenti penali a carico del D'Onofrio potesse avere contribuito e concorso alla commissione del reato in discussione; ha aggiunto che sussisterebbe un'evidente contraddizione motivazionale dell'impugnata decisione laddove ha ritenuto di concedere in favore del D'Onofrio le circostanze attenuanti generiche in forma equivalente alla ritenuta recidiva. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA](eroni, nell'atto di ricorso a sua firma, ha formulato quattro motivi di I impugnazione. 6.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge processuale penale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all'ad, 521 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che, nel caso di specie, sarebbe stato leso il diritto di effettiva difesa, che, secondo l'impugnata sentenza, non sarebbe stato compromesso in considerazione delle conseguenze favorevoli, a livello sanzionatorio, derivate all'imputato; che, però, detta unificazione sarebbe stata operata esclusivamente a causa della difficoltà di provare i singoli episodi e avrebbe comportato un'evidente violazione sia del diritto di difesa sia del principio di correlazione tra imputazione e sentenza; risulterebbe "del tutto incomprensibile comprendere come un imputato, originariamente tratto a giudizio per fatti ben distinti sia dal punto di vista cronologico che naturalistico (detenzione di dieci fucili mitragliatori kalashnikov, di sei ordigni esplosivi artigianali e di un numero imprecisato di armi, definito un "arsenale") potesse prevedere una riunificazione degli stessi da parte del giudice in sentenza e, quindi, difendersi in tal senso"; che il termine "arsenale", risultando molto vago e generico, non avrebbe consentito all'imputato di "difendersi provando" specificamente l'insussistenza dei singoli episodi delittuosi allo stesso contestati, in violazione del principio di prevedibilità inteso, non solo in un senso sostanziale, quale necessaria conoscenza del precetto, ma anche processuale, quale calcolabilità/prevedibilità delle conseguenze processuali a seguito dell'esercizio del diritto di difesa. 6.2. Con il secondo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto "omessa valutazione circa il devolutum in sede di appello; illogicità della motivazione". Ha, al riguardo, osservato che la Corte di appello di Torino non avrebbe dato risposta alle doglianze difensive formulate nell'atto di appello, con le quali era stata sostenuta l'insufficienza intrinseca dei due elementi di prova, ossia le conversazioni intercorse tra Scivoli/Ghirardi e Iria/Ciccia, a fondare la penale responsabilità del D'Onofrio, essendosi detti Giudici limitati a condividere le argomentazioni del Tribunale, che aveva operato in favor rei rispetto alla contestazione; che, tuttavia, tale modo di procedere costituirebbe anch'esso un "travisamento" poiché il giudice aveva operato tale "accorpamento" esclusivamente a causa dell'insufficienza probatoria in merito ai punti a) e b) dell'imputazione; che, ancora, il principio di diritto applicato dalla Corte territoriale in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che abbiano acquisito notizie nell'ambito della sfera della criminalità organizzata di riferimento riguarderebbe i reati associativi e non si attaglierebbe al caso di specie; inoltre, non vi sarebbe convergenza, atteso che Scivoli e Ghirardi avrebbero parlato di dieci kalashnikov e lana di un arsenale a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro. 6.3. Con il terzo motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di motivazione dell'impugnata sentenza sul giudizio di comparazione tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, per illogicità della stessa: gli evidenziati elementi positivi, quali il distacco dell'imputato da ambienti criminali, avrebbero dovuto condurre a un giudizio di prevalenza e non di semplice equivalenza tra circostanze di segno opposto. 6.4. Con il quarto motivo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva: posto che "il ricorrente ha da tempo elaborato un percorso di distacco da qualsivoglia contesto deviante", non si comprenderebbe "come possa sostenersi quella progressione criminosa che deve fondare la corretta applicazione della recidiva secondo il dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 185/ 2015". 7. I difensori hanno proposto, con due distinti atti di contenuto identico, motivi nuovi, articolando due argomentazioni: la prima, come espressamente affermato, avente a oggetto un "approfondimento" della questione processuale relativa alla violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza; la seconda, avente a oggetto la richiesta di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, già maturata alla data della pronuncia della sentenza di appello, ossia in data 15.3.2021. [OSCURATO:PERSONA] 1 D ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Quanto al primo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], decisivo e assorbente è il rilievo che la mancata assunzione della prova decisiva di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. resta censurabile nel giudizio di cassazione - quale vizio a cui è attribuito il rilievo di autonomo error in procedendo, distinto dall'orbita del vizio di motivazione - limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2°, stesso codice e non con riferimento alla mancata assunzione di ogni prova ammissibile. Nel caso, di specie, il ricorrente sostanzialmente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'escussione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare se i due effettivamente nelle conversazioni intercettate, dalle quali era stata tratta la convinzione della disponibilità da parte dell'imputato di un quantitativo di armi, si riferissero proprio al D'Onofrio. Orbene, considerato che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che a essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, ritiene il Collegio che, da un lato, il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite e, dall'altro, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto all'assunzione di determinate prove in sede di appello, idonee a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato. 2. In particolare, la Corte di appello di Torino ha osservato che la circostanza che lo Scivoli avesse procurato al Ghirardi delle armi, tramite il D'Onofrio, contrariamente alla prospettazione difensiva, era stata accertata anche nel processo celebrato a Milano e definito con sentenza della Corte di Assise di appello del 28 maggio 2012; che, inoltre, doveva riconoscersi piena efficacia probatoria alle dichiarazioni accusatorie provenienti da [OSCURATO:PERSONA] (uno degli interlocutori della conversazione registrata il 9 giugno 2008, nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia), che avevano trovato appagante conferma non solo nel colloquio tra questi e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma soprattutto nei dialoghi intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2007 e il 6 febbraio 2007, nel corso del quale i due discutevano del possibile reperimento di armi da tale Franco, individuato, con assoluta certezza, nella persona del D'Onofrio in ragione dei plurimi elementi identificativi del fornitore di armi ai quali si era fatto richiamo nelle conversazioni medesime, nonché degli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento predisposti, attraverso i quali era stato accertato che il 31 gennaio e il 2 febbraio 2007 lo Scivoli si era recato presso l'abitazione del D'Onofrio a Nichelino. E ha concluso del tutto logicamente che dette emergenze dimostravano la responsabilità dell'imputato e rendevano del tutta superflua la richiesta di rinnovazione istruttoria attraverso l'esame dei richiamati Scivoli e Ghirardi (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). 3. Non sono fondati il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa dell'imputato ha censurato la decisione della Corte di appello di Torino per violazione del principio di correlazione tra contestato e giudicato e per la conseguente lesione del diritto di difesa. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato la norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.E neppure ricorre il dedotto vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale svolto, sul punto, adeguata motivazione. 4. Occorre, al riguardo, osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi. Ebbene, la sentenza impugnata, condividendo le argomentazioni svolte dal Tribunale, ha fatto corretta applicazione del superiore principio, evidenziando che la norma di cui all'art. 521 cod. proc. pen. va intesa, non in senso meccanicistico formale, ma in funzione della finalità cui è ispirata e cioè quella della tutela del diritto di difesa e che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge. I Giudici del merito, dopo avere riportato il tenore letterale della contestazione elevata nei confronti del D'Onofrio - imputato di avere detenuto: 1) quantomeno 10 kalashnikov, come evidenziato nelle conversazioni ambientali del 24 gennaio 2007 e del 6 febbraio 2007, registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) sei ordigni artigianali, sequestrati il 12 febbraio 2007; 3) un numero imprecisato di armi, definite "un arsenale", provenienti dalla Macedonia, come evidenziato nella conversazione ambientale del 9 giugno 2008, intercettata all'interno dell'auto di [OSCURATO:PERSONA] e intercorsa tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in Nichelino da febbraio 2007 sino al 9 giugno 2008 - hanno rilevato che l'utilizzo del nome collettivo di arsenale "determina, per così dire, l'assorbimento di tutte le precedenti specificazioni di cui ai punti 1) e 2) della rubrica: all'interno dell'arsenale sono, infatti, destinati inevitabilmente a confluire e a confondersi sia i dieci kalashnikov, sia gli ordigni esplosivi sia eventuali altre armi detenute dal D'Onofrio. A parere del Collegio la distinzione del capo d'accusa fra i tre reati sopra individuati nasce dal fatto che ciascuno di essi ha un proprio corredo probatorio; è sintomatico, a tale proposito, il fatto che la stessa rubrica - contrariamente a quanto generalmente avviene - specifica per ogni capo di imputazione quali siano le relative fonti di prova". I predetti giudici hanno aggiunto che "i due piani - quello dei fatti storicamente avvenuti e quello degli elementi di prova di tali fatti - devono essere tenuti ben distinti, senza alcuna confusione concettuale tra l'uno e l'altro; un singolo episodio delittuoso non perde la sua unitarietà sol perché esso giunge a conoscenza dell'[OSCURATO:PERSONA] attraverso una pluralità di fonti diverse"; "le date indicate sono quelle in cui vengono alla luce le fonti di prova non necessariamente anche le date di consumazione di distinti reati"; "la detenzione di armi è reato permanente e non vi è in atti un solo elemento che comprovi la cessazione della detenzione dei kalashnikov prima dell'inizio della detenzione dell'arsenale". E hanno concluso che, sebbene fosse stata contestata la continuazione, tale pluralità di reati doveva ritenersi soltanto apparente; che il fatto per il quale il D'Onofrio era stato condannato era lo stesso per il quale era stato tratto a giudizio e che "la lettura e la valutazione complessiva del materiale probatorio, sul quale l'imputato esercitava pienamente il suo diritto di difesa, è compito del giudice, per il quale, anzi, si pone come doverosa una verifica globale e unitaria dei dati indizianti, senza che ciò comporti quell'indebita traslazione della prova dal riferimento originario e differenziato alla detenzione dell'arsenale di armi, evocata dalla difesa". Tale valutazione non risulta scalfita dalle argomentazioni difensive neppure laddove è stato evidenziato che "un conto è difendersi dall'accusa di avere detenuto un arsenale nel 2008 [...], altro è avere posseduto un arsenale sin dal 2007", atteso che la contestazione risulta chiara nella sua collocazione temporale ("almeno da febbraio 2007 sino al 9.6.2008"). 5. Non è fondato il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "la previsione normativa della regola di giudizio dell' al di là di ogni ragionevole dubbio non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato" (Cass. Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Rv. 239795). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di ogni ragionevole dubbio rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova" (Cass. Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519, che ha affermato che "il principio dell'oltre ragionevole dubbio, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito").In altri termini, la regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato al là di ogni ragionevole dubbio implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva. Ebbene, nel caso di specie, la Corte di appello di Torino ha ritenuto di dovere confermare la penale responsabilità del ricorrente sulla base degli evidenziati elementi probatori (contenuto delle conversazioni intercettate e dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]) ritenuti, per la loro chiarezza e pregnanza, idonei a dimostrare la tesi accusatoria. Quanto alle perplessità evidenziate in merito alle c. d. "armi parlate", ritiene il Collegio che la questione attiene piuttosto all'interpretazione del contenuto delle conversazioni captate. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 5 ottobre 2021, Rv. 282337; conforme a Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 4 ottobre 2016, Rv. 268389; Sentenza n. 3643 del 1997, Rv. 209620 - 01; Sentenza n. 35680 del 2005, Rv. 232576 - 01; Sentenza n. 117 del 2006, Rv. 232626 - 01; Sentenza n. 15396 del 2008, Rv. 239636 - 01; Sentenza n. 17619 del 2008, Rv. 239724 - 01; Sentenza n. 11794 del 2013, Rv. 254439 - 01; Sentenza n. 35181 del 2013, Rv. 257784 - 01; Sentenza n. 46301 del 2013, Rv. 258164 - 01). Con la conseguenza che le censure difensive tendono piuttosto a dare una diversa interpretazione alle pur chiare conversazioni intercettate, puntualmente riportate nel provvedimento impugnato, dalle quali i giudici del merito, con una doppia conforme, hanno logicamente desunto la penale responsabilità dell'imputato. 6. Inammissibile è il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ciò posto, si osserva che i giudici della Corte di appello di Torino hanno confermato la penale responsabilità dell'imputato - come riportato nella prima parte della presente sentenza - sulla base delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ritenute, alla stregua dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, assolutamente attendibili e riscontrate dai riferimenti provenienti dall'altro collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dal chiaro contenuto delle indicate conversazioni intercettate. Ebbene, le argomentazioni dei suddetti Giudici non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Torino si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui il ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione. 7. Non sono fondati il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa ha censurato la decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, in relazione alla ritenuta recidiva. E in vero, le due sentenze di merito, sul punto, si integrano reciprocamente; la sentenza di primo grado ha messo in rilievo, al fine di interesse, la caratura criminale del D'Onofrio, evidenziando che il predetto aveva commesso il reato per cui si procedeva negli anni 2007 e 2008 quando aveva già riportato ben quattro condanne per gravi reati (dettagliatamente indicate a pag. 23); quella di secondo grado, oltre a richiamare le osservazioni della decisione del Tribunale, ha evidenziato la "eccezionale gravità dei fatti per i quali si procede", così implicitamente ritenendo che il nuovo episodio delittuoso fosse concretamente significativo, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell'interessato. 8. Nessuna contraddittorietà logica è ravvisabile laddove la Corte di appello, pur confermando la ricorrenza della contestata recidiva, ha ritenuto di potere concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche "in linea con le determinazioni adottate con la sentenza dell'8 luglio 2019", che aveva messo in rilievo il corretto comportamento processuale dello stesso e l'atteggiamento positivo del medesimo rispetto alla condotta criminale in precedenza posta in essere; tale giudizio, infatti, riguarda un momento successivo rispetto alla commissione del reato e risulta essere stato giustificato anche al fine di adeguare meglio la misura della pena al disvalore del fatto delittuoso.Conseguentemente, risulta infondato il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ricordare che, in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza allorché il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata" (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci e altri, RV. 246134; conformi, tra le tante, Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sub o e altro, RV. 258874). 9. La ritenuta ricorrenza della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale esclude che il reato per il quale il
Sentenza Cassazione n. 46884/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris