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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2013

Cassazione n. 19283/2024

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 3355 / 20 16 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , preso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13355/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex legedomiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.

CENTRALE - MILANO , n. 1252/2013, depositatain data 22/3/2013; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: In data 10 settembre 1990, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lodi, notificò alla società I.DE.CO. s.r.l., successivamente incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche “la società”o “la contribuente” ), una serie di avvisi di accertamento per ritenute su redditi da lavoro dipendente, Irpeg e Ilor.

Avverso detti avvisi di accertamento, la società propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Lodi, che riunì i distinti ricorsi in due processi, l’uno avente ad oggetto i ricorsi contro le ritenute sui redditi da lavoro dipendente; l’altro avente ad oggetto i ricorsi in tema di Irpeg e Ilor.

Il processo di primo grado in tema di ritenute sui redditi da lavoro dipendente si concluse con la sentenza della C.T. di primo grado di Lodi, che confermò le ritenute alla fonte accertate dall’Ufficio e stabilì, con riferimento alle sanzioni, l’applicazione della sola soprattassa del 20% di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Su appello sia della contribuente che dell’Ufficio, la C.T. di secondo grado di Milano confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 13355/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la decisione di secondo grado, la società propose ricorso alla C.T.C., sezione di Milano, che con sentenza n. 1252/2013 emessa in data 4/3/2013 e depositata in data 22/3/2013 confermò la sentenza di secondo grado.

La contribuente deduce che tale ultima decisione sarebbe stata adottata senza consentire la partecipazione alla trattazione del processo della odierna ricorrente e senza consentirle di poter rappresentare alcune difese assolutamente dirimenti.

Con ricorso inviato per la notifica il 23/5/2016, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a una molteplicità di motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che: In data 16 marzo 2022, la contribuente ha depositato istanza per estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018.

L’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate è stato corrisposto dalla contribuente.

Peraltro, nessuna delle parti ha proposto istanza di trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020.

Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 3355 / 20 16 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso , da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , preso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 29; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13355/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex legedomiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB. CENTRALE - MILANO , n. 1252/2013, depositatain data 22/3/2013; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 6 giugno 2024 ; Rilevato che: In data 10 settembre 1990, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lodi, notificò alla società I.DE.CO. s.r.l., successivamente incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi, anche “la società”o “la contribuente” ), una serie di avvisi di accertamento per ritenute su redditi da lavoro dipendente, Irpeg e Ilor. Avverso detti avvisi di accertamento, la società propose ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Lodi, che riunì i distinti ricorsi in due processi, l’uno avente ad oggetto i ricorsi contro le ritenute sui redditi da lavoro dipendente; l’altro avente ad oggetto i ricorsi in tema di Irpeg e Ilor. Il processo di primo grado in tema di ritenute sui redditi da lavoro dipendente si concluse con la sentenza della C.T. di primo grado di Lodi, che confermò le ritenute alla fonte accertate dall’Ufficio e stabilì, con riferimento alle sanzioni, l’applicazione della sola soprattassa del 20% di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 602 del 1973. Su appello sia della contribuente che dell’Ufficio, la C.T. di secondo grado di Milano confermò la sentenza di primo grado. r.g. n. 13355/2016a.c.6/ 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la decisione di secondo grado, la società propose ricorso alla C.T.C., sezione di Milano, che con sentenza n. 1252/2013 emessa in data 4/3/2013 e depositata in data 22/3/2013 confermò la sentenza di secondo grado. La contribuente deduce che tale ultima decisione sarebbe stata adottata senza consentire la partecipazione alla trattazione del processo della odierna ricorrente e senza consentirle di poter rappresentare alcune difese assolutamente dirimenti. Con ricorso inviato per la notifica il 23/5/2016, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a una molteplicità di motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: In data 16 marzo 2022, la contribuente ha depositato istanza per estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018. L’importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate è stato corrisposto dalla contribuente. Peraltro, nessuna delle parti ha proposto istanza di trattazione del processo entro il 31 dicembre 2020. Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sentenza Cassazione n. 19283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris