CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12974/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Fondi (LT), in persona del dirigente pro tempore del Settore n. 2 (Bilancio e Finanze), in virtù dell'art. 37 dello [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Fondi (LT), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio - Sezione Staccata di Latina il 17 dicembre 2018 n. 8979/18/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio - Sezione Staccata di Latina il 17 dicembre 2018 n. 8979/18/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per VIVA relativa all'anno d'imposta 2013, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Fondi (LT) avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina il 27 gennaio 2017 n. 87/04/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo che la concessione ad una società a partecipazione pubblica del diritto d'uso della rete idrica con l'accollo delle rate di ammortamento di un finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti all'ente locale per investimenti relativi agli impianti affidati in gestione fosse esente da IVA. Il Comune di Fondi (LT) si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché dell'art. 153 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152„ in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l'accollo delle rate di ammortamento del finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti al Comune di Fondi (LT) per la concessione in uso della rete idrica alla "[OSCURATO:SOCIETA]." non costituisse corrispettivo assoggettabile ad IVA. [OSCURATO:PERSONA]: La questione controversa è stata affrontata da questa Sezione - con soluzione uniforme - nei procedimenti iscritti ai nn. 12808/2020 e 12998/2020 R.G. (le cui decisioni sono state pubblicate medio tempore: Cass., Sez. 6^-5, 9 dicembre 2021, n. 39055 e Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2021, n. 40624). Nei richiamati precedenti, condividendo la risoluzione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate 1'11 ottobre 2010 n. 104/E (in risposta ad "Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti nel settore idrico"), si è ritenuto che l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi ad impianti ed opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e 12 della Legge Regionale del Lazio 22 gennaio 1996 n. 6 (vigenti t-al-ione temporis), ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è assoggettabile ad IVA ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (in termini: Cass., Sez. 6^-5„ 9 dicembre 2021, n. 39055; Cass., Sez. 6^-5, 17 dicembre 2021, n. 40624). Ciò anche in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in materia di IVA, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, «dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi (...) i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente» e, pertanto, vi rientrano anche quelle somme costituenti debiti verso terzi la cui estinzione il cessionario o il prestatore si sia accollato (in termini, con riguardo alla cessione di beni: Cass., Sez. 1^, 22 novembre 2000, n. 15064; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2003, n. 4712; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2008, n. 12192). Secondo tale indirizzo, quindi, la circostanza che il Comune conceda in uso al gestore per tutta la durata dell'affidamento i beni, le opere e gli impianti necessari all'erogazione del servizio idrico integrato (seppure in virtù di un obbligo di legge) configura ai fini fiscali una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; inoltre, in merito al profilo soggettivo, l'attività posta in essere dal Comune, che consiste nel mettere a disposizione del gestore del servizio idrico integrato le infrastrutture necessarie per l'espletamento del servizio, consentendone il relativo sfruttamento economico per il periodo della convenzione di affidamento del servizio stesso, si configura quale esercizio di un'attività economicamente rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto si ricollega direttamente alla pregressa gestione del servizio idrico realizzata dal Comune in forma commerciale. Tuttavia, anche alla luce delle eccezioni e delle difese prospettate dal controricorrente, nonostante i richiamati precedenti, la novità e la complessità della predetta questione inducono ad escludere la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, cod. proc. civ. per addivenire alla decisione del ricorso in adunanza camerale, dovendosi rinviarne la trattazione alla pubblica udienza della Sezione Tributaria. P.T.M. 1. rinvia il procedimento per la trattazione in udienza pubblica dinanzi alla Sezione Tributaria; 2. manda alla Cancelleria per gli a