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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 dicembre 2023

Cassazione n. 35409/2023

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/12/2023

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha pronunciato sul gravame affermando in modo chiaro che gli appellanti non avevano alcun diritto alla corresponsione delle somme da essi pretese, rigettando il gravame: non si comprende, dunque, come i ricorrenti possano sostenere che vi fu “omessa pronuncia”.

Quanto al vizio di “mancanza di motivazione”, basterà ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire quando tale vizio sia deducibile in sede di legittimità, hanno stabilito che “è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale [consistente] nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

E nel caso di specie non ricorre nessuna di queste ipotesi: la Corte d’appello infatti ha motivato la propria decisione non solo richiamando la giurisprudenza di questa Corte (in modo pertinente e come consentitole dall’art. 118, comma prima, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.), ma aggiungendo che il diritto preteso appellanti: a) non esisteva; b) era prescritto; c) andava fatto valere nei confronti dell’università.

Una motivazione, dunque, ben chiara.

3. Il secondo motivo del ricorso Lai ed altri.

Il secondo motivo è così concepito ed illustrato: a) è rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. [sic] 13, 16 della direttiva 82/76, nonché 3 cost. e 14 CEDU, art. 2934 c.c. e art. 37, 38 e 39 d. lgs. 368/99”; b) l’illustrazione di cui alle pp. 12-14 del ricorso discorre del problema della “adeguatezza” della borsa di studio percepita dai ricorrenti, e censura apoditticamente il giudizio formulato su questo punto dalla sentenza d’appello; F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 c) alle pp. 15-17 l’illustrazione del motivo vira sul tema della prescrizione e del dies a quo di essa; d) alle pp. 18-21 l’illustrazione del motivo sostiene la tesi per cui anche coloro i quali frequentarono le scuole di specializzazione prima del 2007 avrebbero diritto alla remunerazione accordata a quanti si iscrissero successivamente al 2007; e) alle pp. 21-25 il ricorso torma a discorrere del tema dell’exordium praescriptionis.

3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni, e comunque infondato.

In primo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., in quanto la sua illustrazione farraginosa non consente di individuare una censura chiara e motivata avverso la sentenza d’appello; né ovviamente potrebbe questa Corte, in violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c., sostituirsi al ricorrente supponendo o immaginando quale censura, e per quali ragioni, il ricorso abbia inteso prospettare.

3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile nella parte in cui discorre di exordium praescriptionis, in quanto avendo la Corte d’appello negato in radice l’esistenza del credito, le questioni sulla prescrizione rimangono assorbite nella presente sede.

3.3. In terzo luogo il motivo, nella parte in cui adombra la (invero singolare) tesi secondo cui, poiché gli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 2007 furono remunerati in una certa misura, anche coloro che si iscrissero prima del 2007 dovrebbero essere remunerati in egual misura, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez.

L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez.

L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01.

3.4. Tali princìpi sono stati affermati da questa Corte, tra l’altro, all’esito di ricorsi proposti dai medesimi difensori degli odierni ricorrenti, prospettanti le medesime questioni oggi in esame e formulati negli stessi esatti termini del ricorso che qui si giudica (ex multis, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 28565 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28496 del 12.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28466 del 12.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28441 del 12.10.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 23655 del 2.8.2023, alle cui motivazioni si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.).

Tanto si rileva sin d’ora per i fini di cui all’art. 96, comma terzo, c.p.c., di cui si dirà più oltre.

4. Il terzo motivo del ricorso Lai ed altri.

Col terzo motivo i ricorrenti dichiarano di voler “censurare la Corte d’appello che non ha censurato” la violazione dell’art. 6 d. lgs. 257/91.

F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 L’illustrazione del motivo è così riassumibile: -) i ricorrenti esordiscono affermando che l’art. 6 d. lgs. 257/91 stabilì che la borsa di studio ad essi dovuta dovesse essere periodicamente aggiornata secondo i criteri ivi previsti; -) l'automatico adeguamento della borsa di studio fu bloccato da vari interventi normativi; -) “da tutto ciò discende che la pretesa azionata dai singoli specializzandi deve ritenersi più che legittima e fondata”.

Dopo aver affermato questi princìpi, l'illustrazione del motivo torna a discorrere (pp. 27-28) del tema della prescrizione quinquennale.

4.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni.

In primo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c..

La sentenza d’appello ha stabilito che agli odierni ricorrenti non era dovuta né l’indicizzazione annuale della borsa di studio, in quanto “bloccata” dall’art. 7 d.l. 384/92; né l’adeguamento triennale, “bloccato” dall’art. 32, comma 12, l. 449/97; ed ha motivato questa conclusione richiamando le decisioni di questa Corte nn. 18670/17 e 4449/18.

Il motivo di ricorso qui in esame tuttavia, prescindendo da tale motivazione, né espone per quali ragioni in iure il giudizio della Corte d’appello fu erroneo, né si confronta con i diffusi argomenti spesi da questa corte nelle due decisioni richiamate dalla Corte d’appello, così come nelle centinaia consimili successivamente pronunciate.

Ne segue la sua inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato risalente a Cass. n. 359 del 2005, ribadito ex multis anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017.

4.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

La Corte d’appello, infatti, come accennato ha rigettato il gravame inteso ad ottenere la condanna delle amministrazioni al pagamento dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione annuale della borsa di studio sul presupposto che tali emolumenti fossero dovuti “soltanto dalle università” ove i ricorrenti F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 conseguirono il diploma di specializzazione: statuizione, quest’ultima, non censurata in questa sede.

4.3. In ogni caso il motivo sarebbe manifestamente infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, certamente ben nota ai difensori dei ricorrenti per le ragioni già indicate al § 3.4 che precede: a) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023, pronunciata su identico motivo proposto dagli identici difensori degli odierni ricorrenti); b) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023, pronunciata su identico motivo proposto dagli identici difensori degli odierni ricorrenti).

5. Il quarto motivo del ricorso Lai ed altri.

Il quarto motivo del ricorso principale, formalmente prospettando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 cost.” reitera le censure già prospettate col primo motivo, sostenendo una tesi così riassumibile: -) l’attività svolta dagli specializzandi deve essere qualificata come “lavoro subordinato”; -) la borsa di studio da essi percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione non costituì una “retribuzione proporzionata” ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione.

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5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del principio - costantemente ribadito da questa Corte da oltre sei anni in qua - secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023, pronunciata su identica fattispecie, identico motivo ed identici difensori del presente ricorso; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103).

6. Il quinto motivo del ricorso Lai ed altri.

Col quinto motivo la sentenza d'appello è censurata nella parte in cui ha addossato agli odierni ricorrenti le spese del grado, anziché compensarle.

Deducono i ricorrenti che La Corte d'appello avrebbe dovuto compensare le spese sulla base delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni dibattute nel giudizio.

6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che la scelta di compensare o meno le spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass., Sez.

Un., n. 14989 del 2005).

7. Il primo motivo del ricorso Pierotti ed altri.

Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aprano propone una censura analoga a quella prospettata col secondo motivo del ricorso principale.

7.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate al § 3.3 che precede.

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8. Il secondo motivo del ricorso Pierotti ed altri.

Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto delle appellanti alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione.

8.1. Il motivo è inammissibile sia per difetto di decisività, sia ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 4.2 e 4.3.

9. Il primo motivo del ricorso Bordoni ed altri.

Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri propone una censura analoga a quella prospettata col secondo motivo del ricorso principale.

9.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate al § 3.3 che precede.

10. Il secondo motivo del ricorso Bordoni ed altri.

Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli appellanti alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione.

10.1. Il motivo è inammissibile sia per difetto di decisività, sia ex art. 360- bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 4.2 e 4.3.

11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

11.1. Sussistono altresì i presupposti per la condanna di ciascun gruppo di ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c..

Essi infatti, proponendo il presente ricorso nel 2021, hanno sostenuto tesi e princìpi: F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 a) da tempo ritenuti erronei da questa Corte con orientamento consolidato; b) riproponendo postulati, formulati dai medesimi difensori, negli stessi identici termini in cui sono stati già esaminati e rigettati decine di volte.

Tale condotta integra gli estremi di un abuso del processo, che legittima la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c..

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso principale e quelli incidentali; (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 4.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) condanna le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.100, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Turrini F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 20.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sapienza F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/12/2023 2.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha pronunciato sul gravame affermando in modo chiaro che gli appellanti non avevano alcun diritto alla corresponsione delle somme da essi pretese, rigettando il gravame: non si comprende, dunque, come i ricorrenti possano sostenere che vi fu “omessa pronuncia”. Quanto al vizio di “mancanza di motivazione”, basterà ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire quando tale vizio sia deducibile in sede di legittimità, hanno stabilito che “è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale [consistente] nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). E nel caso di specie non ricorre nessuna di queste ipotesi: la Corte d’appello infatti ha motivato la propria decisione non solo richiamando la giurisprudenza di questa Corte (in modo pertinente e come consentitole dall’art. 118, comma prima, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.), ma aggiungendo che il diritto preteso appellanti: a) non esisteva; b) era prescritto; c) andava fatto valere nei confronti dell’università. Una motivazione, dunque, ben chiara. 3. Il secondo motivo del ricorso Lai ed altri. Il secondo motivo è così concepito ed illustrato: a) è rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. [sic] 13, 16 della direttiva 82/76, nonché 3 cost. e 14 CEDU, art. 2934 c.c. e art. 37, 38 e 39 d. lgs. 368/99”; b) l’illustrazione di cui alle pp. 12-14 del ricorso discorre del problema della “adeguatezza” della borsa di studio percepita dai ricorrenti, e censura apoditticamente il giudizio formulato su questo punto dalla sentenza d’appello; F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 c) alle pp. 15-17 l’illustrazione del motivo vira sul tema della prescrizione e del dies a quo di essa; d) alle pp. 18-21 l’illustrazione del motivo sostiene la tesi per cui anche coloro i quali frequentarono le scuole di specializzazione prima del 2007 avrebbero diritto alla remunerazione accordata a quanti si iscrissero successivamente al 2007; e) alle pp. 21-25 il ricorso torma a discorrere del tema dell’exordium praescriptionis. 3.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni, e comunque infondato. In primo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., in quanto la sua illustrazione farraginosa non consente di individuare una censura chiara e motivata avverso la sentenza d’appello; né ovviamente potrebbe questa Corte, in violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c., sostituirsi al ricorrente supponendo o immaginando quale censura, e per quali ragioni, il ricorso abbia inteso prospettare. 3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile nella parte in cui discorre di exordium praescriptionis, in quanto avendo la Corte d’appello negato in radice l’esistenza del credito, le questioni sulla prescrizione rimangono assorbite nella presente sede. 3.3. In terzo luogo il motivo, nella parte in cui adombra la (invero singolare) tesi secondo cui, poiché gli iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 2007 furono remunerati in una certa misura, anche coloro che si iscrissero prima del 2007 dovrebbero essere remunerati in egual misura, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23939 del 2.8.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 39827 del 14.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38582 del 6.12.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23810 del 2.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanze nn. 8204, 8205, 8207 e 8208 del 24.3.2021; Sez. L, Ordinanze nn. 15968 e 15969 del 27.7.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24805 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24804 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24803 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24802 del 9.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24708 del 8.10.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20419 del 2.8.2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01, e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; la sentenza capostipite nei sensi sopra indicati è Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01. 3.4. Tali princìpi sono stati affermati da questa Corte, tra l’altro, all’esito di ricorsi proposti dai medesimi difensori degli odierni ricorrenti, prospettanti le medesime questioni oggi in esame e formulati negli stessi esatti termini del ricorso che qui si giudica (ex multis, da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 28565 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 13.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28496 del 12.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28466 del 12.10.2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28441 del 12.10.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 23655 del 2.8.2023, alle cui motivazioni si può qui rinviare ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.). Tanto si rileva sin d’ora per i fini di cui all’art. 96, comma terzo, c.p.c., di cui si dirà più oltre. 4. Il terzo motivo del ricorso Lai ed altri. Col terzo motivo i ricorrenti dichiarano di voler “censurare la Corte d’appello che non ha censurato” la violazione dell’art. 6 d. lgs. 257/91. F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 L’illustrazione del motivo è così riassumibile: -) i ricorrenti esordiscono affermando che l’art. 6 d. lgs. 257/91 stabilì che la borsa di studio ad essi dovuta dovesse essere periodicamente aggiornata secondo i criteri ivi previsti; -) l'automatico adeguamento della borsa di studio fu bloccato da vari interventi normativi; -) “da tutto ciò discende che la pretesa azionata dai singoli specializzandi deve ritenersi più che legittima e fondata”. Dopo aver affermato questi princìpi, l'illustrazione del motivo torna a discorrere (pp. 27-28) del tema della prescrizione quinquennale. 4.1. Il motivo è inammissibile per più ragioni. In primo luogo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.. La sentenza d’appello ha stabilito che agli odierni ricorrenti non era dovuta né l’indicizzazione annuale della borsa di studio, in quanto “bloccata” dall’art. 7 d.l. 384/92; né l’adeguamento triennale, “bloccato” dall’art. 32, comma 12, l. 449/97; ed ha motivato questa conclusione richiamando le decisioni di questa Corte nn. 18670/17 e 4449/18. Il motivo di ricorso qui in esame tuttavia, prescindendo da tale motivazione, né espone per quali ragioni in iure il giudizio della Corte d’appello fu erroneo, né si confronta con i diffusi argomenti spesi da questa corte nelle due decisioni richiamate dalla Corte d’appello, così come nelle centinaia consimili successivamente pronunciate. Ne segue la sua inammissibilità alla stregua del principio di diritto consolidato risalente a Cass. n. 359 del 2005, ribadito ex multis anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7074 del 2017. 4.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile per difetto di decisività. La Corte d’appello, infatti, come accennato ha rigettato il gravame inteso ad ottenere la condanna delle amministrazioni al pagamento dell’adeguamento triennale e dell’indicizzazione annuale della borsa di studio sul presupposto che tali emolumenti fossero dovuti “soltanto dalle università” ove i ricorrenti F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 conseguirono il diploma di specializzazione: statuizione, quest’ultima, non censurata in questa sede. 4.3. In ogni caso il motivo sarebbe manifestamente infondato nel merito, se del merito si fosse potuto discorrere. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, certamente ben nota ai difensori dei ricorrenti per le ragioni già indicate al § 3.4 che precede: a) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento della borsa di studio in base al tasso d’inflazione programmato (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023, pronunciata su identico motivo proposto dagli identici difensori degli odierni ricorrenti); b) gli iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all’anno 2007 non vantano alcun diritto all’adeguamento triennale della borsa di studio (ex permultis, Sez. 1, Ordinanza n. 25664 del 4.9.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 25319 del 28.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17.8.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 12.10.2023, pronunciata su identico motivo proposto dagli identici difensori degli odierni ricorrenti). 5. Il quarto motivo del ricorso Lai ed altri. Il quarto motivo del ricorso principale, formalmente prospettando “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 cost.” reitera le censure già prospettate col primo motivo, sostenendo una tesi così riassumibile: -) l’attività svolta dagli specializzandi deve essere qualificata come “lavoro subordinato”; -) la borsa di studio da essi percepita durante la frequentazione della scuola di specializzazione non costituì una “retribuzione proporzionata” ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce del principio - costantemente ribadito da questa Corte da oltre sei anni in qua - secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l’art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Sez. 1, Ordinanza n. 28552 del 13.10.2023, pronunciata su identica fattispecie, identico motivo ed identici difensori del presente ricorso; Sez. lav. 19.11.2008, n. 27481; Sez. lav. 22.9.2009, n. 20403; Sez. lav. (ord.) 27.7.2017, n. 18670; Sez. lav. (ord.) 1.4.2021, n. 9103). 6. Il quinto motivo del ricorso Lai ed altri. Col quinto motivo la sentenza d'appello è censurata nella parte in cui ha addossato agli odierni ricorrenti le spese del grado, anziché compensarle. Deducono i ricorrenti che La Corte d'appello avrebbe dovuto compensare le spese sulla base delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni dibattute nel giudizio. 6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che la scelta di compensare o meno le spese di lite è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005). 7. Il primo motivo del ricorso Pierotti ed altri. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aprano propone una censura analoga a quella prospettata col secondo motivo del ricorso principale. 7.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate al § 3.3 che precede. F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 8. Il secondo motivo del ricorso Pierotti ed altri. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto delle appellanti alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione. 8.1. Il motivo è inammissibile sia per difetto di decisività, sia ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 4.2 e 4.3. 9. Il primo motivo del ricorso Bordoni ed altri. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri propone una censura analoga a quella prospettata col secondo motivo del ricorso principale. 9.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate al § 3.3 che precede. 10. Il secondo motivo del ricorso Bordoni ed altri. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso il diritto degli appellanti alla corresponsione dell’indicizzazione annuale e dell’adeguamento triennale della borsa di studio percepita durante la scuola di specializzazione. 10.1. Il motivo è inammissibile sia per difetto di decisività, sia ex art. 360- bis n. 1 c.p.c., per le ragioni già indicate ai precedenti §§ 4.2 e 4.3. 11. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 11.1. Sussistono altresì i presupposti per la condanna di ciascun gruppo di ricorrenti ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. Essi infatti, proponendo il presente ricorso nel 2021, hanno sostenuto tesi e princìpi: F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 a) da tempo ritenuti erronei da questa Corte con orientamento consolidato; b) riproponendo postulati, formulati dai medesimi difensori, negli stessi identici termini in cui sono stati già esaminati e rigettati decine di volte. Tale condotta integra gli estremi di un abuso del processo, che legittima la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso principale e quelli incidentali; (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 4.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) condanna le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.100, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna le ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 1.000 ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Turrini F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : d 5 a c 9 2 0 0 4 d 0 b 2 b 5 3 7 a 6 b 0 a b e 1 b 0 6 c 5 2 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 20557/2021 Numero sezionale 3344/2023 Numero di raccolta generale 35409/2023 Data pubblicazione 18/12/2023 Alessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 20.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Sapienza F i r m a t o D a : G R A Z I A N I M A S
Sentenza Cassazione n. 35409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris