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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 2021

Cassazione n. 40943/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13208/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Sabotino n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.33/40/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 25/11/2010 e depositata il 6/4/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi contro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito AWI s.r.I.) per la cassazione della sentenza n.33/40/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata il 25/11/2010 e depositata il 6/4/2011 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, accogliendo l'appello incidentale della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, con il quale ('Amministrazione aveva contestato alla società un maggior reddito imponibile ai fini Ires, un maggior valore della produzione ai fini Irap e conseguenti maggiori imposte Ires pari ad euro 24.840,00 ed Irap pari ad euro 2.562,00; i rilievi dell'Agenzia delle Entrate riguardavano cinque diverse fattispecie: 1) mancata rilevazione di sopravvenienze attive, 2) costi per servizi infragruppo indeducibili, 3) costi indeducibili per emolumenti ai sindaci non di competenza, 4) costi indeducibili relativi a spese di viaggio a favore di terzi, 5) costi indeducibili per spese di taxi e trasferta non di competenza; la C.t.p. di Milano aveva accolto il ricorso proposto, ritenendo fondate le doglíanze della ricorrente, ad eccezione di quella di cui al punto 3);avverso la sentenza di primo grado, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello in via principale, contro il quale resisteva l'AWI s.r.I., avanzando appello incidentale; con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva "la sentenza di primo grado corretta, chiara e sufficientemente motivata per quanto riguarda i punti 1,2,4 e 5", mentre accoglieva l'appello della società contribuente sul punto 3, "visto che nelle fatture del collegio sindacale per la voce controllo sul bilancio di esercizio l'importo è identico sia nelle fatture emesse nel 2004 che in quelle emesse nel 2005 e che, pur non essendo indicato l'esercizio cui si riferiscono, non è stata contestata la duplicazione dei costi"; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata il 21/12/2018, la società ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; la Corte, con ordinanza del 30 gennaio 2019, ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; nelle more dell'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha depositato memoria telematica, con allegata documentazione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. n. 119 del 2018; [OSCURATO:PERSONA]: visto che la società contribuente ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all'odierna camera di consiglio, comunicata alle parti; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez.

L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella

I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha ant

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13208/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Sabotino n.12; -controricorrente- avverso la sentenza n.33/40/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 25/11/2010 e depositata il 6/4/2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate ricorre con cinque motivi contro la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito AWI s.r.I.) per la cassazione della sentenza n.33/40/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata il 25/11/2010 e depositata il 6/4/2011 e non notificata, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, accogliendo l'appello incidentale della contribuente, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, con il quale ('Amministrazione aveva contestato alla società un maggior reddito imponibile ai fini Ires, un maggior valore della produzione ai fini Irap e conseguenti maggiori imposte Ires pari ad euro 24.840,00 ed Irap pari ad euro 2.562,00; i rilievi dell'Agenzia delle Entrate riguardavano cinque diverse fattispecie: 1) mancata rilevazione di sopravvenienze attive, 2) costi per servizi infragruppo indeducibili, 3) costi indeducibili per emolumenti ai sindaci non di competenza, 4) costi indeducibili relativi a spese di viaggio a favore di terzi, 5) costi indeducibili per spese di taxi e trasferta non di competenza; la C.t.p. di Milano aveva accolto il ricorso proposto, ritenendo fondate le doglíanze della ricorrente, ad eccezione di quella di cui al punto 3);avverso la sentenza di primo grado, l'Agenzia delle Entrate proponeva appello in via principale, contro il quale resisteva l'AWI s.r.I., avanzando appello incidentale; con la sentenza impugnata la C.t.r. riteneva "la sentenza di primo grado corretta, chiara e sufficientemente motivata per quanto riguarda i punti 1,2,4 e 5", mentre accoglieva l'appello della società contribuente sul punto 3, "visto che nelle fatture del collegio sindacale per la voce controllo sul bilancio di esercizio l'importo è identico sia nelle fatture emesse nel 2004 che in quelle emesse nel 2005 e che, pur non essendo indicato l'esercizio cui si riferiscono, non è stata contestata la duplicazione dei costi"; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 gennaio 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata il 21/12/2018, la società ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; la Corte, con ordinanza del 30 gennaio 2019, ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; nelle more dell'udienza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha depositato memoria telematica, con allegata documentazione, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, d.l. n. 119 del 2018; [OSCURATO:PERSONA]: visto che la società contribuente ha depositato l'istanza di sospensione del processo, ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018 al fine di avvalersi della definizione agevolata prevista dalla citata disposizione, e che, a seguito della disposta sospensione, il processo è stato fissato all'odierna camera di consiglio, comunicata alle parti; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente, attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata e la quietanza di pagamento dell'importo previsto per il perfezionamento della definizione, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria (vedi Cass., sez. L., n.11540/2019, in tema di definizione agevolata d.l. n. 148 del 2017, ex art. 1, convertito, con modificazioni, nella I. n. 172 del 2017 che hanno esteso i termini di adesione alla procedura di cui decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha ant
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